Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 201

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 201
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 201
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

Repubblica IAna
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott. Giorgio Sensale presidente rel. dott. Francesco Notaro consigliere dott.ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 647/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7387/2019 pubblicata il 22 luglio 2019, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
t r a
NI IA (nato a [...] il [...],
[...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea
D'Alterio (con studio in Giugliano in Campania alla via Aniello Palumbo n.57
e domicilio digitale avv.andreadalterio@pec.it)
e
AL IA S.p.A., P.I. 00885351007, nella qualità di impresa designata per la regione Campania a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti Philippe Roger 1 Donnet e Roberto Bellina, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Marasco (con studio in Napoli alla Piazza Carità, n. 32 e domicilio digitale andreamarasco@avvocatinapoli.legalmail.it)
e
SA TO OB (nato a [...], Nigeria, il 27 ottobre 1970;

[...]) e residente in [...]alla via Garigliano s.n.c.
Conclusioni
Per NI IA l'avvocato Andrea D'Alterio, nelle note di trattazione scritta del 7 settembre 2023, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 7387/2019 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto: «- dichiarare il resistente OB SA TO unico responsabile del sinistro, nella sua qualità di proprietario del veicolo investitore, con condanna delle Assicurazioni AL
S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per il F.G.V.S. al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.359.151,23, da cui andrà decurtato
l'importo di € 150.000,00 per la provvisionale già percepita, e così un importo complessivo ancora da liquidare di € 1.209.151,23. a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente o di quella diversa somma che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa, ma comunque non inferiore alla predetta somma, il tutto oltre interessi legali dall'evento al soddisfo ed oltre ancora svalutazione monetaria;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse non sussistere integralmente gli elementi per dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente
dell'autovettura, dichiarare il concorso di colpa tra i conducenti dei due veicoli coinvolti nello scontro, graduando diversamente tra i due soggetti la responsabilità dell'accaduto, ed ascrivendo almeno l'80 % della responsabilità al conducente della autovettura;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione delle sole spese del secondo grado in favore del sottoscritto procuratore Avv. Andrea

D'Alterio antistatario;
- in via istruttoria, solo ove ritenuto necessario dal Giudice del secondo grado
, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia valutare
l'opportunità di disporre una rinnovazione della C.T.U.».
Per AL IA S.p.A. l'avvocato Andrea Marasco, depositata la copia della relazione medico-legale eseguita dal fiduciario della compagnia dr. Antonio
Bottiglieri, con le note di trattazione scritta del 7 settembre 2023 si riportava a tutte le proprie difese ed eccezioni, allo spiegato appello incidentale e alle memorie già depositate, insistendo per l'accoglimento delle seguenti, già rassegnate, conclusioni: «a) rigettare l'appello proposto da IA NI avverso la sentenza n. 7387/19 del Tribunale di Napoli perché inammissibile ed infondato;
b) in accoglimento del primo capo dello spiegato appello incidentale riformare la sentenza de quo nella parte in cui riconosce la pari corresponsabilità dei conducenti nella causazione dell'incidente, accertando e dichiarando invece l'esclusiva responsabilità di IA NI nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, rigettare la sua domanda condannandolo alla restituzione di tutto quanto percepito dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) in
2 subordine dichiarare il concorso di colpa dei conducenti, attribuendo a IA
NI una maggiore percentuale di corresponsabilità, con conseguente proporzionale riduzione della somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimento
e condanna alla restituzione dell'eccedenza;
d) in accoglimento del secondo capo dello spiegato appello incidentale, liquidare il danno non patrimoniale senza alcun aumento

a titolo di personalizzazione e/o danno morale, e quindi contenerlo nel valore base dato dalle tabelle del Tribunale di Milano per la percentuale di invalidità corrispondente a quella determinata nella relazione medico legale agli atti (67%), sempre con condanna alla restituzione dell'eccedenza;
e) liquidare il danno patrimoniale nei limiti della provata riduzione reddituale, sempre con condanna alla restituzione dell'eccedenza;
f) rigettare le altre domande risarcitorie formulate dall'appellante;
g) in ogni caso contenere un'eventuale condanna della compagnia nei limiti del massimale di legge;
h) vittoria delle competenze di lite».
Si opponeva, infine, alle richieste istruttorie di controparte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato l'8 giugno 2009 NI IA agiva innanzi al
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, nei confronti delle
Assicurazioni AL S.p.A., nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché di SA TO OB,
proprietario del veicolo Renault IO targato PI583406, sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto il 4 agosto 2005, alle ore 18,30 circa, in Giugliano in
Campania, alla via Ripuaria, allorquando, giunto a bordo della propria bicicletta all'altezza del “Bar Messicano Originale (Kiss Me)” e di un plesso scolastico, era stato investito dal predetto autoveicolo. Assumeva il ricorrente: che la Renault IO, provenendo dal piazzale antistante il bar anzidetto, si era immessa repentinamente e a velocità elevata sulla Via Ripuaria, invadendo la corsia di marcia da lui percorsa in bicicletta, tagliandogli la strada e investendolo in pieno con la parte anteriore;
che, per effetto dell'urto, egli era carambolato sull'autoveicolo, unitamente alla bicicletta, venendo sbalzato nella corsia opposta;
che il conducente della Renault IO si era allontanato dal luogo dell'incidente;
che, soccorso da alcuni passanti, egli era stato trasportato per mezzo del servizio 118 all'Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli;
che
l'incidente gli aveva causato gravissime lesioni personali (sanguinamento intracranico, trauma cranico, trauma toracico con insufficienza neurologica e coma cerebrale, frattura dell'avambraccio e di entrambi i polsi, fratture multiple costali a destra con ulteriori traumi e frattura della rocca petrosa di destra con discreta obliterazione della cavità dell'orecchio medio, ulteriori fratture e traumi), per le quali era stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici con gravi postumi invalidanti, mentre la sua bicicletta era andata 3 distrutta;
che oltre ai gravissimi danni alla salute, aveva subito anche gravi danni patrimoniali, sia per le spese mediche e per quelle di vitto e di alloggio dei suoi genitori nei lunghi mesi di degenza presso l'Ospedale di Pavia (per complessivi € 4.857,90), sia per la perdita della bicicletta, non più ritrovata (del valore di acquisto di € 2.000,00), sia, soprattutto, per la notevole riduzione della capacità lavorativa specifica e generica, tanto da aver visto contrarsi il proprio reddito di € 24.609,00 in soli quattro anni (dalla data del sinistro all'attualità), poiché, non potendo più svolgere l'attività d'impiegato, per il deficit cognitivo conseguente al sinistro, era stato declassato a operatore ecologico.
Ciò premesso, NI IA chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del proprietario della Renault IO e per l'effetto condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni, per la complessiva somma di €
1.252.672,10 (di cui € 971.205,00 per i danni non patrimoniali ed € 281.466,90 per i danni patrimoniali), con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino al soddisfo, oltre che delle spese di lite.
La società convenuta spiegava innanzi tutto domanda di regresso nei confronti del presunto responsabile civile del sinistro, contestava la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente, il quantum del risarcimento domandato, ed
eccepiva, altresì, che l'eventuale liquidazione in favore del IA non potesse superare il massimale di legge.
SA TO OB restava contumace.
Esaminati i testimoni indicati dal ricorrente, il giudice istruttore designato disponeva una consulenza tecnica ricostruttiva per accertare le modalità del sinistro e, in seguito, nominava un diverso consulente tecnico per la rinnovazione dell'accertamento peritale. Assegnata in corso di causa al ricorrente una provvisionale di € 150.000,00, con sentenza del 22 luglio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, così provvedeva: «- dichiara la contumacia di OB SA TO;
- accoglie parzialmente la domanda proposta da IA NI;
- dichiara la corresponsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli nella misura del 50%, nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa;
- per l'effetto, condanna, OB SA TO, in solido alle AL Ass.ni S.p.A., quale impresa designata dalla Consap S.p.A., per la Regione Campania, al pagamento, in favore di IA NI, della somma di € 826.720,00, oltre ad € 50.000,00 da ridurre del 50% per il dichiarato concorso di colpa, oltre gli interessi legali come sopra determinati;
- condanna OB SA TO, in solido alle AL Ass.ni

S.p.A., quale impresa designata dalla Consap S.p.A., per la Regione Campania, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.to Raffaele Silvestre che ha dichiarato di averne fatto anticipo, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e che liquida in
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