Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/07/2024, n. 98

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/07/2024, n. 98
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 98
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 25 del Ruolo 2024, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato in data 2 marzo 2024
da
NU NE ([...]) rappresentato e difeso, per mandato
allegato al ricorso in riassunzione, dall'Avv. Maria Teresa Bettelli
- appellante -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio
dott. Roberto Fantini di Fiumicino in data 22/03/2024, repertorio 37875, rogito
7313, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero
[...]) in forza di procura generale alle liti per atto del notaio
Roberto Fantini di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131
- appellato -

Oggetto della causa:
riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito dell'annullamento con rinvio
della sentenza n. 151/2017 della Corte d'Appello di Trieste pubblicata il 24 maggio
2017, disposto con ordinanza n. 33829/2023 della Corte Suprema di Cassazione, in
punto: riliquidazione trattamento pensionistico fondo elettrici.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 03.07.2024.

Conclusioni
Per l'appellante:
Chiede che l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria deduzione disattesa e respinta, fermo l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla
riliquidazione della pensione, prendendo a riferimento per il raffronto della
stessa, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più
favorevole dell'80% della base pensionabile come previsto dall'art. 3, comma 2,
del D. Lgs. N. 562/1996
comprendendo in essa tutte le voci previste dall'
assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, ovvero
tutto il periodo lavorativo, e per l'effetto ne riconosca il diritto nel limite della
decadenza mobile ultratriennale rispetto al momento della proposizione del
giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per il giudizio di legittimità, dei
quali si chiede la distrazione dichiarandosi l'avvocato anticipatario.
Per l'appellato:
Si chiede che l'Ecc.ma Conte di Appello di Trieste,
preso atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione del sig. UT IO da parte dell'INPS in conformità al principio di diritto espresso nella sentenza della
Corte di Cassazione, n. 33829 del 27.9.2023/4.12.2023,
dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
* * *
Pag.2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso al Tribunale di Gorizia ex art. 442 c.p.c. UT IO, premesso di
essere stato alle dipendenze dell'ENEL e di essere attualmente in quiescenza con la
massima anzianità di servizio, aveva chiesto che venisse accertato il diritto alla
riliquidazione della pensione di cui era titolare, liquidata a carico del Fondo del personale dipendente dall'ENEL e da Aziende Elettriche Private, in gestione presso
l'INPS, in applicazione di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D. Lgs. n.
562/96
, secondo il quale il calcolo dell'80% deve essere determinato sulla base
della retribuzione pensionabile così considerata dalle norme in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, e ciò anche per gli anni sino al 1997;

aveva chiesto, inoltre, la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle differenze
pensionistiche derivanti da tale calcolo, oltre interessi e rivalutazione.
Si era costituito l'INPS eccependo la decadenza dal diritto ad ottenere la
riliquidazione dell'assegno di pensione ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DPR
639/70 e dell'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 98/2011,
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