Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 308

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 308
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 308
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
dott. P T Presidente dott. V P Consigliere rel. dott. L M Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2023 R.G. pendente tra
nata a Candelaria (Filippine) il 5.3.1975 Parte_1
C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. A C del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Goffredo Mameli n. 20, ha eletto domicilio APPELLANTE contro nato a Milano il 25.12.1975 Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. F M.Incaradona, presso il cui studio, in Gela, Via Carpentieri n. 1, ha eletto domicilio APPELLATO
Con l'intervento: del Curatore speciale dei minori, Avv. F G e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa M V M, che hanno chiesto il recepimento degli accordi raggiunti dai genitori all'udienza del 24.1.2024, come sotto riportati.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: chiedono l'accoglimento degli accordi congiunti raggiunti all'udienza del 24.1.2024 ed in particolare “a) confermare allo stato attuale l'affido all'Ente dei minori (nato in data 17 maggio 2010) e nato in data 1 agosto 2012) con limitazione della Per_1 Per_2 genitoriale quanto alle decisi or interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, disponendo l'affido condiviso a entrambi i genitori all'esito della positiva valutazione da parte dei Servizi Sociali, previa richiesta di modifica all'A.G. competente;
b) disporre che i minori rimangano collocati presso il padre nella casa familiare sita in Milano alla Via Val di Bondo, n. 21, anche ai fini della residenza anagrafica;
c) assegnare la casa coniugale sita in Milano via Via Val di Bondo, n. 21 al sig. Controparte_1 in qualità di genitore prevalentemente collocatario dei minori;
d) la madre

[...] Parte_1 la propria dimora in Via Antonio Martinazzoli n. 6, Milano, anche ai fini della residenza anagrafica, ove trascorrerà i periodi di propria pertinenza con i minori e ove gli stessi pernotteranno in tali periodi;
e) Regolamentare la frequentazione con i genitori con i seguenti tempi:

- la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori durante la settimana liberamente, previo preavviso telefonico con l'altro genitore e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi dei minori nonché delle loro esigenze;
- i minori trascorreranno con il genitore non collocatario i week end alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola (ove i minori verranno prelevati dalla madre) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;

- in particolare, come concordato con i Servizi Sociali, i minori trascorreranno con il genitore non collocatario, la madre, il mercoledì dalle 15,00 alle 19,30 e il giovedì dalle 15,00 alle 19,30 nel weekend di sua spettanza, e il weekend dall'uscita di scuola fino al lunedì alle 9,30 con accompagnamento a scuola;
nel weekend di spettanza del padre trascorreranno con la madre il mercoledì' dalle 15,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 14,45 fino alle 9,30 del venerdì mattina con accompagnamento a scuola;

- le vacanze natalizie verranno ripartite tra i genitori per periodi paritari nel rispetto del principio dell'alternanza, con collocazione da concordare entro il 30 novembre di ogni anno: in particolare, dal 22 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con possibilità di scambiarsi gli auguri il giorno di Natale e di Capodanno, di anno in anno alternati.
- quanto alle vacanze pasquali: dal giovedì fino alla domenica mattina con un genitore;
dalla domenica mattina (dopo la messa pasquale del mezzogiorno) al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola con l'altro genitore, di anno in anno alternati;

- quanto alle vacanze estive ogni genitore concorderà un periodo di vacanza di tre settimane, di cui due consecutive due settimane consecutive, da comunicare e concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il mese di agosto (qualora non vi sia programmata alcuna vacanza per tale periodo) dal 1.8 al 16.8 con un genitore e dal 17.8 al 31.8 con l'altro;

- per ogni festa comandata vigerà il principio dell'alternanza (25 aprile, 1 maggio, 1 e 2 novembre) ossia, ad esempio, se un genitore trascorre il 25 aprile con i minori, il 1 maggio i minori lo trascorreranno con l'altro genitore, e via dicendo;

- i minori potranno trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, così come i compleanni degli stessi genitori;

- verrà garantita una telefonata giornaliera all'altro genitore alle ore 21.00, senza limite di tempo e comunque con ampia elasticità di orari;
f) porre a carico di , quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'obbligo Controparte_1 Orga di corrispondere la somma mensile di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici (ISTAT, come per legge, con decorrenza dal mese successivo al deposito della sentenza di appello, da vers entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1

Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 75 % a carico del padre e del 25 % a carico della madre, come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_2
pagina 2 di 12 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_2

- spese mediche (da documentare) che richie a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal

ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_2 Organizzazione_2 farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.);
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta;
f) autorizzare i genitori a trattenere, ognuno nella quota del 50%, gli importi mensili ricevuti a titolo di indennità di accompagnamento per il minore autorizzando l'istituto bancario ove confluiscono dette Per_2 somme al versamento in favore dei genitori pro quota;
g) dare atto che il sig. provvede al pagamento integrale della rata di mutuo gravante sulla Controparte_1 casa familiare, oneri accessori condominiali come per legge;
il sig. si impegna, come già Controparte_1 provvede dal mese di luglio 2023, al pagamento integrale della rat quota di competenza della sig.ra ;
Parte_1 h) disporre no unico e universale in favore dei minori sia percepito al 50 % per entrambi i genitori;
il padre potrà richiedere i permessi relativi alla L. 104/92 in favore del minore e lo accompagnerà alle Per_2 terapie. i) i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno, tutto il giorno con un genitore, ad anni alterni, con possibilità dell'altro genitore di scambiare gli auguri e poter trascorre un paio d'ore nel pomeriggio con il figlio. Qualora i genitori decidessero di festeggiare il compleanno, lo stesso verrà festeggiato in un'unica festa con la presenza di entrambi i genitori, i quali potranno organizzare la festa di compleanno congiuntamente a spese di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l) per i propri compleanni, i genitori potranno tenere con sé i minori per tutto il giorno con pernottamento;
m) disporre che ciascuno delle parti provveda al pagamento delle spese e dei compensi professionali dei rispettivi
pagina 3 di 12 Avvocati che li assistono, i quali sottoscrivono questo scritto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge professionale per rinuncia al vincolo della solidarietà passiva;
n) e dichiarano di rinunciare alle rispettive domande formulate in Controparte_1 Parte_1 questo giudizio;
o) dichiara di rinunciare ad ogni diritto nascente dal rapporto lavorativo del Parte_1 Controparte_1

quale TFR, indennità o altro”.
[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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