Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1147
CA Napoli
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3087/2024 del R.G.A.C. pendente TRA D'AV BA nato il [...] ad [...] (c.f.: [...]), e D'AV MM nato il [...] a [...] (c.f.: [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Di Palma Candida (c.f.: [...]) e dell'Avv. Perna TO Giuseppe (c.f.: [...]) come da procura su foglio separato;
APPELLANTI E FINO 2 SECURITISATION S.R.L (c.f.: 09966400963) e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A, (c.f.: 00390840239), in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Orabona Claudio (c.f.: [...]) in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. Maurizio Marino, Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, repertorio 68807, raccolta 19357 APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.D'NZ SO e D'NZ TO proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1596/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 15.9.2020, richiesto da doValue PA, nella qualità di mandataria di Fino 2 UR s.r.l, e con il quale veniva ordinato alle opponenti il pagamento di € 100.000,00, oltre interessi nonché spese e compensi professionali, derivanti dai contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dagli ingiunti, in data 18.03.2008 e in data 11.01.2011, a garanzia di un credito della Costruzioni Palladio s.r.l., poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 49/2016 del 12.05.2016. D'NZ SO e D'NZ TO eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la illegittima parcellizzazione del credito azionato, la decadenza ex art. 1957 c.c. nonché l'illegittimità dei tassi applicati.
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La doValue NK si costituiva in giudizio prospettando l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Alla prima udienza di trattazione, il Giudice, considerato che non risultava dagli atti l'espletamento della procedura di mediazione, così come richiesta ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, assegnava alle parti il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di conciliazione, rinviando la causa all'udienza del 15.2.2022; con le note scritte depositate per tale udienza, gli opponenti eccepivano il mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, atteso che la società opposta aveva partecipato all'incontro di mediazione non personalmente, ma tramite un avvocato privo di procura speciale sostanziale. Con sentenza n. 1664/2024, pubblicata in data 24.5.2024, il Tribunale di Nola rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore di controparte. In sintesi, il primo Giudice riteneva sussistente la legittimazione attiva della società opposta sulla base della produzione in giudizio di una dichiarazione rilasciata da IT in cui la cedente attestava che il credito per cui è causa rientrava tra quelli ceduti in favore dell'appellata nonché dell'avviso contenuto nella G.U., parte II, n. 93 del 8/08/2017, nel quale si dava atto che la IT PA aveva ceduto, alla Fino 2 UR s.r.l, in blocco, ex lege 30 aprile 1999 n. 130 ed ex art. 58 del D.lgs 385/1993, una serie di crediti tra i quali rientrava anche quello oggetto del presente giudizio e relativo alla esposizione vantata nei confronti di Costruzioni Palladio SR in relazione al conto corrente n. 41224984. Il primo Giudice, inoltre, riteneva superata la questione relativa alla dedotta parcellizzazione del credito per aver parte opposta agito limitatamente ad una parte del credito facendo riserva di agire con separata azione per il residuo, in quanto la società doValue, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva espressamente rinunciato a percepire la differenza, limitando la propria domanda alla sola somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dal 31/07/2017, come indicata nel ricorso monitorio con limitazione a detto importo del proprio credito anche futuro. Ancora, secondo il Tribunale, risultava infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 5 L. 28/2010 posto che parte opposta aveva depositato la procura generale rilasciata al difensore costituito per la doValue la quale conteneva l'espressa facoltà per lo stesso di poter partecipare alla procedura di mediazione con ogni potere di trattare e definire in tale sede la controversia nonché la procura rilasciata da Fino 2 UR SR, con espressa autorizzazione alla OB PA (oggi Dovalue PA) di poter conferire poteri di rappresentanza ai fini conciliativi ai legali esterni di quest'ultima società al fine di pervenire a possibili conciliazioni all'interno di dette procedure di mediazione. Nel merito, invece, il Giudice di prime cure rilevava che dalla lettera della fideiussione sottoscritta dagli opponenti emergeva la chiara previsione della clausola c.d. “a prima richiesta” (art. 6), per cui l'onere di attivazione della Banca verso il debitore principale entro il termine di 36 mesi, convenuto nel contratto, in deroga al termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., risultava assolto dall'istituto di credito mediante il tempestivo invio delle lettere di diffida tramite raccomandata A/R in data 07/12/2012 essendo sufficiente, a tal fine, una mera richiesta stragiudiziale senza l'effettivo inizio dell'azione giurisdizionale.
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2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 23.6.2024, tramite pec) hanno proposto appello SO D'NZ e TO D'NZ per i seguenti motivi:
2.1 Con i primi due motivi gli appellanti lamentano che il Tribunale aveva affermato la legittimazione attiva della Fino 2 UR SR senza considerare quanto pure evidenziato già nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado ovvero che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'8 agosto 2017 erano comparsi due distinti avvisi di cessione in blocco dei crediti originariamente vantati da IT PA, con le medesime caratteristiche (derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo tra il 1975 e il 2016) di cui uno indicante quale cessionaria la società appellata Fino 2 UR S.r.l., e, l'altro, la diversa società Fino 1 UR S.r.l. Oltre la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, gli appellanti, in relazione a tale profilo, denunciano anche la violazione dell'art. 1265 c.c. e degli articoli 2727 e 2729 c.c.; secondo SO D'NZ e TO D'NZ, infatti, considerato che la notifica delle due distinte cessioni avveniva nella stessa data e sulla stessa Gazzetta Ufficiale, il conflitto tra i due
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