Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2024, n. 221

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2024, n. 221
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 221
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e
composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Marinella Laudani Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2352 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2018
TRA
IO SA (c.f.), IO AC (c.f.), TI
EG (c.f.), LO IA (c.f.), LI GI (CRLGPP 49D41
B602W) rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Lo Giudice per procura allegata all'atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellanti
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Appellato contumace
SIENA NPL 2018 s.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi
dell'art. 3 della Legge 30.4.1999 n. 133 (p. iva 14535321005) e per essa, giusta procura del
31.8.2018 in AR LA AN di Roma (rep. 57298, racc. 29003), la mandataria
JU S.P.A. (p. iva 01461980524), a sua volta rappresentata da CERVED CREDIT
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MANAGEMENT S.P.A. (p. iva 06374460969), giusta procura del 12.3.2019 autenticata da
AR SA IN di San AT MI (rep. 548, racc. 396), in persona del
procuratore speciale Dott. Giuseppe Amodeo, rappresentata e difesa dall'Avv. OR Di
Miceli per procura allegata alla comparsa di costituzione
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento dell'appello revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto
per non essere gli appellanti debitori di alcunché nei confronti di banca Mps spa, non
avendo la banca appellata approvata il proprio credito in virtù dell'operato disconoscimento
delle sottoscrizioni apparenti, per come evidenziato sub I;

in via subordinata:
-ritenere e dichiarare, in ordine al dedotto rapporto di finanziamento e del rapporto di CC n
4612 7.95, la nullità, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 e 1815 c.c., 644 c.p. e legge
108/1996, delle clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultralegali e degli
interessi composti, di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici, del tasso di
interesse di mora per superare il tasso soglia antiusura;

- ritenere e dichiarare, altresì, la nullità e inefficacia dei detti addebiti per interessi spese
commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 07/03/1996 no n 108
in quanto eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339,
1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno ai dedotti
rapporti;

- ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovute le commissioni applicate, il tasso di mora e
non dovute alle spese illegittimamente addebitate e conseguentemente condannare l'opposta
al rimborso delle dette somme quali risulteranno all'esito del giudizio, ritenendo e
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dichiarando, in ogni caso, violati gli artt. 881, 882, 1815, 1283 e 1284 c.c. e altresì:
-che il piano di ammortamento prodotto in giudizio viola il disposto degli artt. 1284 e
1815 c.c., atteso che, di fatto, viene applicato un tasso maggiore di quello contrattualmente
pattuito;

- che anche gli interessi moratori vanno conteggiati ai sensi della legge 108/1996;

- che gli interessi dimora non hanno alcun fine risarcitorio e non vanno valutati
separatamente;

- che, ai fini del calcolo dell'usura ai sensi della legge 108/1996, si deve considerare il
taeg, ossia il tasso effettivo globale annuo effettivamente applicato e pattuito, e vi
considerando tutti gli oneri a carico del debitore comprese le spese notarili, le spese di
assicurazione, le spese di incasso e il tasso di estinzione anticipata;

- che il tasso di mora applicato ed effettivamente pagato è illegittimo perché anatocistico e
perché supera il tasso soglia;

- ritenere dichiarare nulla, inefficace e illegittima la fideiussione prodotta in giudizio per
essere contraria a norme imperative, per essere uniforme allo schema contrattuale del
contratto di fideiussione ABI, frutto di illecita intesa anticoncorrenziale, e per avere la banca
appellata omesso la specifica e preventiva informazione e discussione circa la pattuizione
della clausola vessatoria di cui all'art 7 in applicazione della norma in vigore del codice del
consumatore ex artt. 30
e 31;

in via ulteriormente subordinata, revocare il D.I. determinando le somme effettivamente
dovute, ritenendo dichiarando, in ogni caso, nulla fideiussione prodotta da parte avversa per
violazione di legge e indeterminatezza della stessa, nonché prescritte per decorrenza
quinquennale le rate scadute e gli interessi richiesti sul mutuo, compensando, infine, quanto
dovuto da banca M.P.S. s.p.a. all'attore ON OR in virtù del saldo del c/c
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47127.95 ricalcolato;

con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del
procuratore dichiaratosi antistatario;

in estremo subordine compensare tra le parti integralmente le spese del giudizio di I° grado.
In via istruttoria, disporre il richiamo del C.T.U. nominato ovvero la nomina di un nuovo
CTU.
Conclusioni dell'interveniente:
rigettare l'appello avversario poiché totalmente infondato in fatto e in diritto;

per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1054/2018 del Tribunale di Agrigento;

con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OR ON, CC ON, DI AN, NA MP e
PA CA hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.
1054 del 21.8.2018 che ne ha rigettato l'opposizione al decreto monitorio con il quale era
stato loro ingiunto -al primo in qualità di debitore principale, agli altri quali fideiussori- di
pagare a AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'importo di € 60.948,33, di cui €
32.969,12 per debito residuo del rapporto di sovvenzione a scadenza determinata n.
3172280 stipulato il 18.2.2008 ed € 27.529,2 quale saldo debitore alla data del 17.12.2014,
computato al netto della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione
infrannuale degli interessi debitori, del rapporto di conto corrente ordinario di
corrispondenza con apertura di credito n. 46127.95 acceso il 6.7.1999.
Articolati otto motivi di impugnazione, gli appellanti:
I) insistono per la declaratoria di nullità della consulenza tecnica d'ufficio grafologica
disposta in recepimento dell'istanza di verificazione delle firme, disconosciute dagli
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apparenti sottoscrittori, apposte sul contratto di finanziamento e su quello di fideiussione, in
quanto esperita sull'originale dei documenti tardivamente depositati dalla banca
direttamente nelle mani del consulente tecnico d'ufficio, dopo la maturazione delle
preclusioni istruttorie, con conseguente compromissione del proprio diritto di difesa.
Rilevano che, depositate in atti unicamente le copie dei documenti, la cui conformità
all'originale -contrariamente a quanto annotato in sentenza- era stata del pari disconosciuta,
la consulenza tecnica grafologica non avrebbe dovuto trovare ingresso in giudizio, così che
la domanda dell'istituto di credito avrebbe dovuto essere rigettata perché non sorretta da
prova documentale;

II) reiterano l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi e alle
rate scadute del finanziamento n. 3172280;

III) insistono nell'eccezione di nullità del tasso degli interessi corrispettivi del contratto di
sovvenzione a scadenza determinata n. 3172280 fissato nella misura del 7,20% annuo, ma
reso indeterminato dalla non specifica indicazione delle modalità di ammortamento,
verosimilmente corrispondente al metodo “alla francese”, e comunque disatteso in quanto,
nel concreto, applicato un tasso superiore;

IV) sostengono che il metodo di ammortamento c.d. alla francese applicato, in via di mero
fatto, al rapporto di finanziamento, in assenza di specifica pattuizione convenzionale, non
solo rende il costo del finanziamento più elevato rispetto al piano di ammortamento
“all'italiana”, ma neppure consente al sovvenuto di cogliere le insidie che esso reca, nella
misura in cui rende meno vantaggiosa e dunque disincentiva l'estinzione anticipata del
rapporto e nasconde l'applicazione di interessi anatocistici, di fatto rendendo indeterminato
il tasso degli interessi richiesti a fronte della restituzione rateale dell'importo erogato;

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V) rimarca gli errori commessi dal c.t.u. incaricato, le cui conclusioni erano state
acriticamente recepite dal Tribunale, nella verifica di compatibilità del regolamento
negoziale concernente il contratto di sovvenzione a scadenza determinata con la disciplina
antiusura per aver questi: creato un non esistente parametro di valutazione della usurarietà
degli interessi moratori, elevando le soglie di legge di ulteriori, non previsti, 2.1 punti
percentuali;
escluso la commissione di estinzione anticipata dal calcolo del TEG del
rapporto;

VI) insistono nella domanda di accertamento della nullità del tasso degli interessi debitori
previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 46127.95 sotto il duplice
profilo del difetto di forma scritta della convenzione negoziale, carente della sottoscrizione
dell'istituto di credito, e della unilaterale variazione della misura degli interessi
arbitrariamente operata dalla banca in violazione delle disposizioni dell'art. 118 T.U.B.;

VII) adducono la nullità del contratto di fideiussione del 1.2.2010 per conformità allo
schema predisposto dall'Associazione ANria LIna nel 2003, che l'autorità garante
della concorrenza e del mercato aveva stigmatizzato in quanto portato di un cartello illecito,
e perché contenente clausole vessatorie, non precedute da specifica e preventiva
informazione e approvazione del contraente in violazione degli artt. 30 e 31 del Codice del
Consumo;

VIII) si dolgono della regolazione delle spese di lite.
Nel giudizio ha spiegato intervento volontario Siena NPL 2018 s.r.l., per il tramite della
mandataria UL s.p.a., a sua volta rappresentata da ED Credit Management s.p.a.,
cessionaria del credito originariamente azionato da AN Monte dei Paschi di
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