Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/08/2024, n. 1445

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/08/2024, n. 1445
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1445
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 291/2023 promossa da:
BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (C.F.
00138580477), con il patrocinio dell'avv. FROSINI GIANNI,
APPELLANTE contro
CURATELA FALLIMENTO B.B.C. SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F.
03483120485), con il patrocinio dell'avv. BECHINI IVAN,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 532/2022 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 20.9.2022
CONCLUSIONI
In data 28.3.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze – ogni contraria istanza, disattesa e reietta
- in accoglimento del presente appello, riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza del Tribunale di Prato, Giudice dott. Michele Sirgiovanni, n. 532/2022
pagina 1 di 18 pubblicata il 20.09.2022 nei capi a), b) e c), nelle parti in cui accoglie la domanda della TE del fallimento B.B.C. SR e così, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso spiegate. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Per la parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, reiectis adversis:
- rigettare l'appello principale proposto dalla BAT s.c., in quanto infondato in fatto ed diritto e comunque non provato;

- in accoglimento all'appello incidentale, condannare la BAT s.c., in persona del l.r. pro tempore, al pagamento degli interessi maturati sull'importo di Euro 255.657,10 dal 23.9.2020 al 11.10.2022, pari ad Euro 41.913,76 o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta;
Sul predetto importo dovranno essere riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., maturati dalla domanda al saldo”.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La TE del Fallimento B.B.C. s.r.l. citava in giudizio davanti al Tribunale di
Prato la Banca Alta Toscana Credito Cooperativo soc. coop. per chiedere di accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 67, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nei confronti della massa dei creditori del Fallimento BC SrL della rimessa di €
270.000,00 derivante dalla concessione da parte della Banca di un mutuo chirografario di € 270.000,00 con cui la società fallita aveva estinto lo scoperto sul c/c affidato n. 0002/003/700583, pari a € 255.657,10, riconoscendosi debitrice di tale importo con scrittura privata del 30.05.2017.
In particolare, la TE deduceva “l'evidente stato di decozione” in cui sarebbe versata l'impresa al momento della erogazione del mutuo, da considerare una forma di pagamento anomalo intervenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Si costituiva in giudizio la Banca Alta Toscana Credito Cooperativo – società cooperativa (già BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE Società
Cooperativa) chiedendo il rigetto dalla domanda in quanto:
- la documentazione prodotta provava gli affidamenti concessi dalla banca e
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mantenuti a tutta la data di concessione del mutuo chirografario in parola, risultando così escluso che questo fosse finalizzato al pagamento di un credito scaduto ed esigibile;

- doveva ritenersi carente il presupposto oggettivo della riduzione della esposizione debitoria verso il medesimo creditore;

- il prestito concesso aveva un carattere neutro nei riguardi degli interessi della massa e del principio della par condicio creditorum, attesa la mancanza di variazione, sia economica sia di rango, del credito della banca come conseguenza del medesimo;

- difettava il requisito della scientia decoctionis in capo alla banca.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatorio la causa veniva istruita a livello documentale e trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 532/2022 pubblicata il 20.9.2022 il Tribunale di Prato così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dalla TE del fallimento B.B.C. s.r.l. nei confronti della BANCA ALTA TOSCANA CREDITO
COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA (già BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI VIGNOLE Società Cooperativa), con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara
l'inefficacia nei confronti del Fallimento BC , per le causali di cui in motivazione,
- l'operazione meglio descritta alla premessa numero 5 e revoca la rimessa operata sul c/c affidato n. 0002/003/700583, con scoperto di € 255.657,10, operata con il mutuo chirografario concluso il 30 maggio 2017;

b) condanna, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione della somma di cui al capo a) pagina 3 di 18 fatto salvo il diritto di insinuarsi al passivo quanto alle somme erogate in vista dell'estinzione del debito preesistente;

c) condanna, la società convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive € 10.343,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge oltre costi per CU e marca di € 264,00”.
Nello specifico il giudice riteneva che l'erogazione delle somme a titolo di mutuo fosse da qualificare come pagamento a favore della banca, avendo la provvista contestualmente azzerato la precedente esposizione negativa, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 67 l.f. comma 1, n 2.
L'accordo negoziale veniva quindi ritenuto diretto ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, dal momento che l'erogazione delle somme era stata effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile.
Con riferimento all'elemento soggettivo affermava il decidente: “i dati forniti, smentiti peraltro proprio dalla significativa e costante esposizione debitoria, non possono ritenersi sufficienti a superare la presunzione di legge, poiché non è emerso che nel corso degli anni le parti abbiano fatto ricorso a tale strumento anomalo di estinzione dell'obbligazione e la stessa oggettiva sostanziale corrispondenza degli importi ricevuti, corrobora in concreto le considerazioni svolte in generale sulla anomalia di tale strumento. In tale contesto risalta , quindi, l'anomalia in sé della modalità estintiva, in disparte la dedotta e dimostrata possibilità di desumere lo stato di dissesto dalle risultanze del CAI e dalle segnalazioni di perdurante sconfinamenti sul c/c affidato”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la BANCA ALTA TOSCANA CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP. (di seguito anche APPELLANTE o Banca) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la CURATELA del FALLIMENTO B.B.C. SRL
IN LIQUIDAZIONE (di seguito anche APPELLATA o TE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. pagina 4 di 18
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ricondotto tra gli atti revocabili ex art. 67 l.f., comma 1, n. 2, le rimesse bancarie dirette all'estinzione di un debito preesistente con erogazione di un mutuo chirografario alla stessa stregua di un mutuo ipotecario;

2) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il mutuo chirografario concesso per l'estinzione di un debito preesistente costituisca pagamento anomalo e quindi revocabile ex art. 67 l.f., comma 1, n. 2, nonostante l'erogazione del finanziamento non abbia avuto riflessi negativi sul patrimonio del fallito, ne' alterato la par condicio creditorum;

3) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di decozione di cui all'art. 67 comma 1 l.f.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la TE contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, proponendo a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza per omessa pronuncia in punto di condanna al pagamento degli interessi maturati sulle somme (Euro 255.657,10) oggetto di restituzione di cui al punto b) del dispositivo, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 26 marzo 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter
c.p.c.
, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 5 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha fatto rientrare l'operazione intercorsa tra le parti con la concessione del mutuo chirografario del 30.06.2017 tra quelle oggetto di applicazione della disciplina prevista dall'art. 67 L.F. comma 1 n. 2.
Si evidenzia il particolare che la giurisprudenza richiamata dal giudice a sostegno della tesi della configurabilità del mutuo solutorio quale anomalo mezzo di pagamento sarebbe relativa a casi di concessione di mutui ipotecari e non sarebbe estensibile ai mutui chirografari, quali quello in esame.
La doglianza è infondata.
Ai fini della valutazione della natura solutoria o meno del mutuo, e quindi della revocabilità del pagamento, risulta irrilevante il fatto che lo stesso sia
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