Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2024, n. 220

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2024, n. 220
Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
Numero : 220
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE così composta:
Dott. G M G Presidente
Dott. E D G Consigliere rel.
Dott.ssa M L I Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. G L Pinzino C.F. C.F._1
, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Nicosia alla Via Roma n. 28/bis, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma
2 c.p.c.
, di voler ricevere le prescritte comunicazioni presso il proprio numero di fax 0935-633686
ovvero all'indirizzo e-mail Email_1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Nicosia (EN), nella Contrada Murata
snc, presso lo studio dell'Avv. Loredana SFIENTI, C.F. , che lo rappresenta C.F._4
e difende in forza di procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione in appello, con
1
indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di fax: 0935.638653 Email_2
per la ricezione di comunicazioni e notificazioni ex art.170 c.p.c. riguardanti il presente giudizio;

Appellato

Conclusioni delle parti:
All'udienza “in presenza” del 5 giugno 2024, all'esito dell'ascolto dei minori da parte del
Consigliere delegato, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi ed
il Consigliere delegato ha rimesso la causa al collegio.
Oggetto: separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Enna n. 292/2023, pubblicata in data 15/05/2023, che, definendo il
giudizio di separazione iscritto al n. 271/2018 R.G., promosso da nei Controparte_1
confronti della moglie , ha così statuito: “…pronunzia la separazione personale Parte_1
dei coniugi , nato a [...], in data [...], e , Controparte_1 Parte_1
nata a [...], in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in Nicosia, in data
23/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune dell'anno 2005;
rigetta

la domanda di addebito della separazione proposta;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori

della coppia al padre;
dispone che i minori e abbiano la propria residenza Per_1 Persona_2

prevalente presso la casa famiglia Maria di Nazareth di Nicosia e presso la casa famiglia Per_3
di Villarosa;
dispone che i minori possano liberamente incontrare i genitori Parte_2

compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e secondo quanto previsto dalle Comunità in cui
vivono;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
pone a carico dei genitori

l'obbligo di corrispondere in favore delle Comunità di cui sopra, la complessiva somma di euro
2 150,00 euro mensili a carico del padre, ed euro 50,00 a carico della madre titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
su base annuale secondo gli indici dichiara i genitori tenuti al pagamento del 50% delle Org_1
spese straordinarie mediche sostenute in favore dei figli, da individuarsi nelle spese relative a cure
non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese
straordinarie scolastiche;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato
civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396”.
L'appellante chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado, articolando tre motivi
di gravame.
Con il primo motivo di gravame (rubricato “Assenza di prove in relazione al mantenimento
dei figli e all'affidamento al padre”), deduce:
- che con ordinanza del 10.10.2018 il Giudice Istruttore aveva ritenuto infondate le accuse di
maltrattamento dei figli da parte della madre, in quanto la stessa era stata ricoverata assieme ai
figli in una comunità ed a parere degli stessi servizi sociali non sussisteva nessuna situazione di
pericolo nella convivenza fra madre e figli;

- che la madre ha deciso di vivere assieme ai due figli minori presso detta comunità, portandosi
presso la stessa struttura in data 22.03.2018, e di intraprendere un percorso volto alla risoluzione
delle problematiche di salute rapportandosi con il servizio di competente;
Org_2
- che, quanto alle ragioni del suo allontanamento dalla Comunità dove era stata collocata
assieme ai figli, per trasferirsi prima a Milano e poi a Roma, esse sono state esposte nel
procedimento iscritto al n. 37/2018 V.G. aperto ex artt. 330 e seguenti cod. civ. presso il
Tribunale dei minori di Caltanissetta e relativo ai minori e Persona_4 Persona_5
come pure dinanzi a questa Corte d'Appello, in occasione del reclamo avverso i
[...]
provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni nel corso di tale procedimento;

3
- che la Comunità dove lei era ospitata assieme ai figli minori, con nota del 5/03/2018, aveva
dichiarato che la struttura non era abilitata a ricevere i minori trattandosi di una comunità per
ragazze madri;

- che è andata via da detta Comunità nella speranza di trovare un lavoro e fare fronte al
mantenimento proprio ed a quello dei figli;

- che ha trovato un lavoro presso un centro commerciale ma è poi cessato;

- che ha intrapreso una relazione con l'attuale compagno che si preoccupa del suo
mantenimento;

- che la sentenza di primo grado è errata quanto alla misura del contributo per il
mantenimento dei figli minori a carico del padre ed esso va rideterminato in € 200,00 al
mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie inerenti i minori;

- che mantiene un contegno indifferente nei confronti dei figli, come Controparte_1
risulta dagli atti dell'indicato procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta;

- che ciò ha determinato una disaffezione dei figli verso il padre;

- che è errato il provvedimento di affidamento esclusivo dei minori al padre, in quanto
quest'ultimo risulta carente in termini di responsabilità genitoriale ed è stato inottemperante
rispetto ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso della procedura di separazione
giudiziale innanzi al Tribunale Civile di Enna;

- che il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha successivamente revocato il collocamento
dei minori presso le strutture ospitanti e ne ha disposto il collocamento presso i nonni materni,
e , residenti a [...];
Controparte_2 Persona_6
- che la madre, nel periodo di regime di affidamento condiviso stabilito dal Tribunale di
Enna con provvedimento del 27/08/2020, ha avanzato istanze di rientro in famiglia dei
minori in famiglia mentre il padre dei minori è rimasto inerte;

4
- che il padre non si è attivato per intraprendere un percorso di crescita genitoriale assieme
ai figli;

- che è errato, quindi, il provvedimento del Tribunale di Enna di affidamento esclusivo dei
figli minori al padre come pure l'ammontare del contributo (€ 150 al mese) per il mantenimento
dei figli posto a carico del padre.
Con il secondo motivo di gravame (rubricato “Mancata ottemperanza dei provvedimenti
adottati”), deduce che con ordinanza del 16.01.2019 il Giudice Istruttore del Tribunale di Enna
aveva ridotto ad € 150,00 al mese il mantenimento dei minori in capo al padre, confermando per
il resto i provvedimenti presidenziali;
che, nonostante tale riduzione, il non ha mai CP_1
provveduto al versamento di somme;
che dall'11.10.2018, data di deposito del provvedimento
ordinatorio, fino al 16.01.2019, il contributo era di € 200,00 al mese e da questa data e fino al
deposito dell'atto di appello di € 150,00 al mese;
che il è debitore di una ingente CP_1
somma a titolo di contributo per il mantenimento della prole e pende a suo carico il procedimento
penale n. 2031/21 R.G. N.R./ mod. 21 presso il Tribunale di Enna, per il reato p. e p. dall'art. 570
bis c.p.

Con il terzo motivo di gravame (“rubricato “Assegnazione della casa coniugale”) l'appellante
deduce che la casa familiare non è occupata da alcuno di coniugi ed è stata danneggiata dal
, il quale vive altrove assieme ad un'altra donna;
che lei ha ripetutamente CP_1
manifestato il desiderio di fare rientro a Nicosia e di abitare nella casa familiare, nella
porzione che, inizialmente, le era stata assegnata dal Tribunale di Enna in sede di
provvedimenti temporanei ed urgenti;
che però non ha avuto la possibilità di fare rientro
nella casa familiare perché essa è stata danneggiata dal marito il quale ha pure cambiato
la serratura della porta d'ingresso.
L'appellante, sulla scorta di tali motivi, ha chiesto che questa Corte, in parziale riforma
della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Enna, ponga a carico del un contributo di CP_1
euro 200 al mese per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;

5
che assegni all'appellante la casa familiare così da consentire alla stessa di farvi rientro assieme
ai figli;
con vittoria delle spese processuali.
L'appellato , costituitosi, ha chiesto di rigettare l'appello proposto da Controparte_1 [...]
e di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado. Parte_1
Quanto alla misura del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, fissato
dalla sentenza del Tribunale di Enna in euro 150 al mese da versarsi alla Comunità dove
sono ospitati i minori, ha dedotto che egli attualmente è disoccupato, poiché è stato licenziato,
e si trova in serie difficoltà economiche in quanto è in possesso della sola licenza media inferiore
e non ha maturato alcuna significativa esperienza lavorativa.
Afferma che l'importo di € 150 al mese, posto dal Tribunale di Enna a suo carico, è equo
essendo egli proprietario, assieme alla unicamente della casa familiare, mentre per Parte_1
il
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