Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 57
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Luca Ponzillo Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3451 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- IN NC, nata a [...] il [...], c.f. [...], elettivamente domiciliata in
Roma, Via Paraguay n.5 presso lo studio dell'Avv. Elena Del Trono, c.f. [...], (pec: elenadeltrono@ordineavvocatiroma.org - fax 068540537), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
- ACEA S.p.A., in persona del procuratore Avv. Alessandra Boccanera, che si costituisce quale mandataria di ACEA ATO 2 S.p.a.,
(p. iva 05394801004, elettivamente domiciliata in Roma al viale Pinturicchio n.204 presso e nello studio dell'avv. Anna Paola
Mormino (c.f. [...]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti (fax 06/3232159 – pec: annapaolamormino@ordineavvocatiroma.org), - APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.07.2020, NC NO ha proposto appello avverso la sentenza
n.795/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, pubblicata in data 28.05.2020, notificata in data 05.06.2020, resa nel giudizio di primo grado dalla predetta appellante promosso nei confronti di EA AT 2.
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
<< Con atto di citazione notificato il 18.7.2018, NC NO ha convenuto in giudizio la A.C.E.A. ATO 2 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni verificatesi a seguito di infiltrazioni di acqua all'interno di unità immobiliare di proprietà esclusiva. La citante ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliare (locale) situata in Albano Laziale (località Pavona), alla
Via Taranto n.2;
che nell'anno 2015 nel bene di proprietà esclusiva sono state rilevate infiltrazioni d'acqua;
che dopo un intervento
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che ha diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell'illecito descritto (euro 47.000 per la riparazione della cosa e euro 20.000 per il mancato utilizzo della stessa).
La Società ha replicato: che le cause delle infiltrazioni denunciate sono incerte;
che in ogni caso non sussistono le conseguenze dannose allegate (per prolungata non utilizzazione e deterioramento dell'immobile);
che la domanda deve essere rigettata. Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 28.5.2020, previo scambio di note scritte, la causa è stata decisa ex artt. 83 lett. h D.L. 17 marzo 2020 n.18 e 281 sexies c.p.c.>>.
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: le spese della consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico della parte attrice.>>.
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< Va anzitutto individuata la norma regolatrice della fattispecie.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa (conduttura idrica) in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa (cfr. C.
n.26086/2005). Individuata come precede la norma regolatrice della fattispecie va esaminata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.). La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la stessa, relazione idonea ad esercitare un controllo ed eliminare le situazioni di pericolo insorte;
il danneggiato deve provare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. C. n.800512010). L'ausiliario ha quindi appurato: "[...] si sono verificate delle infiltrazioni a causa di una rottura di una condotta idrica. La perdita [...] ed è stata riparata dall'A.C.E.A. ATO
2 in data 26.11.2016 [...}" (cfr. rel. tec.). Dall'accertamento (sinteticamente) riprodotto non si ricava la prova di un nesso causale tra cosa (conduttura) di proprietà della società e danno. Similmente, il rapporto redatto dai vigili del fuoco ( "[...] Dopo avere effettuato una ricognizione nel condominio di Via Napoli n.10, si diffidavano i proprietari di effettuare i lavori per determinare la causa e le responsabilità dell'evento [...] ") non consente di affermare l'esistenza di un nesso causale certo tra cosa della società e danno (cfr. doc. n.1 fasc. attrice). Il consulente tecnico della citante ha altresì precisato: "[...] La porzione [...] ha subito copiose e persistenti venute di acqua chiara, la cui responsabilità ancora non risulta essere chiara [...]" (cfr. doc. n.8 fasc. attrice), manifestando incertezze sulla provenienza delle penetrazioni di acqua. Ancora, l'antecedente provvedimento pronunciato da questo
Tribunale (prescindendo dall'efficacia [o meno] di giudicato dello stesso) non individua alcun nesso tra tubature della società, riparazione delle stesse e danneggiamento della cosa ("[...] avendo la difesa della ricorrente dichiarato che le infiltrazioni sono cessate [...] successivamente all'intervento in loco di ACEA ATO " [...]) perché fondato su dichiarazioni della parte attrice. Dalle argomentazioni suesposte deriva l'impossibilità di riscontrare l'esistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e danno supposto.
2 Va infine posta in risalto l'impossibilità di ricorrere alla c.d. causa ignota. L'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, non esime da responsabilità il custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr. C.
n.25029/2008). Orbene, nella fattispecie non è possibile (come detto) stabilire una derivazione delle infiltrazioni da tubature dell'ente convenuto. Le enunciazioni surriferite determinano, il rigetto della domanda. L'esistenza delle infiltrazioni, idonee ad ingenerare aspettative di diritto nella citante, giustificano la compensazione delle spese di lite.>>.
§.5. Con l'atto di appello, NC NO ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: <
§.6. L'appellata EA AT 2, costituitasi a mezzo della mandataria EA spa con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26.10.2020, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale