Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 179
CA L'Aquila
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA L'Aquila
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 541\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2024 e promossa
DA
Di ZO CR, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Memma, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
Di ZO AN e Di ZO IN, in qualità di eredi di Di ZO NA, rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Di Croce in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 73\2022 depositata in data
21.03.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“A. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito, in fatto e in diritto, della domanda possessoria promossa dal Sig. Di ZO NA;
B.
1
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a quelle di ctu e di ogni ulteriore somma corrisposta all'appellato nelle more del presente giudizio di appello.
Per gli appellati:
“- rigettare l'appello proposto dal Sig. Di ZO CR, siccome inammissibile, improcedibile, erroneo ed infondato, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza n. 73/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Vasto;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Di ZO NA conveniva in giudizio, in primo grado, il fratello Di ZO CR chiedendo, ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso della servitù di passo, esercitata da oltre trenta anni, su fondi del resistente e per l'accesso agli adiacenti terreni di sua proprietà, con rimozione di tutte le opere eseguite e volte ad ostacolare il transito.
Il Tribunale respingeva il ricorso possessorio, ritenendo non raggiunta la prova dell'asserito potere di fatto sulla res ed il ricorrente chiedeva, con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo per la revoca del provvedimento di rigetto della fase sommaria e per l'accoglimento della domanda di reintegrazione.
2. La sentenza impugnata ha accolto la domanda, revocato l'ordinanza resa nella fase sommaria, ed ha ordinato la reintegra del ricorrente nel possesso della servitù di passo carrabile sui fondi del resistente, secondo ampiezza, lunghezza e tracciato accertati in corso di causa, ordinando a Di
ZO CR il ripristino della situazione qua ante con rimozione di quei manufatti (muretto in pietre a secco e tre blocchi di cemento) impeditivi del transito.
In estrema sintesi, il primo giudice - preliminarmente disattesa l'istanza formulata dal resistente, in corso di causa, di cessazione della materia del contendere in quanto mai perfezionatosi, inter partes,
l'accordo per la definizione bonaria della controversia – ha ritenuto provato, all'esito dell'espletata istruttoria orale, lo ius possessionis da parte del ricorrente, avendo egli esercitato, con mezzi agricoli, il passaggio ultratrentennale sui fondi di proprietà del fratello per l'accesso ai terreni di sua proprietà ed al fienile in comproprietà, tramite lo stradello per cui è causa e fino al maggio\giugno 2015 a nulla rilevando l'esistenza di un passaggio anche sulla proprietà esclusiva dello stesso ricorrente, siccome inidoneo all'uso in quanto di maggiore pendenza e pericolosità.
2.1 Ha, poi, proceduto con la verifica, positiva, della sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti fondanti la domanda.
Quanto ai presupposti oggettivi, ha valutato raggiunta la prova, nonché accertato – condivise in tal senso le conclusioni di cui all'esperita CTU - il compromesso esercizio del possesso dello stradello da parte del ricorrente, riconducibile alla realizzazione, ad opera del resistente, di alcuni manufatti che, alterando apprezzabilmente lo stato dei luoghi, hanno più difficoltoso il transito, con particolare riferimento alla apposizione di blocchi di cemento impeditivi dell'accesso al fienile in comproprietà
2
tra le parti ed al muretto di pietre a secco che ha ridotto la larghezza del viottolo, rendendo impossibile il passaggio con i mezzi agricoli.
Ha, poi, reputato essere pacificamente emersa la realizzazione dei manufatti all'insaputa e contro la volontà del ricorrente, sì da doversi ritenere concretizzato lo spoglio violento, tale da legittimare la proposta azione.
2.2 Da ultimo, ha respinto la domanda risarcitoria del ricorrente, riproposta non con l'istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., ma solo in sede di precisazione delle conclusioni, e in ogni caso infondata non avendo il ricorrente dedotto natura ed entità dei danni asseritamente subiti.
2.3 Infine, ha condannato il resistente alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo definitivo carico anche le spese della CTU.
3. La sentenza è avversata da Di ZO CR, il quale ne chiede la riforma censurandola per motivi così rubricati:
a) insussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 1168 c.c., in violazione degli artt. 1141 c.c. e
115 c.p.c., non essendo tutelabile con l'azione di reintegrazione il potere di fatto sulla res esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
Il motivo si articola in più profili che verranno, in prosieguo, partitamente esaminati.
b) insussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 1168 c.c. e, nello specifico, insussistenza del presupposto soggettivo dello spoglio.
4. Si sono costituiti Di ZO AN e IN, quali eredi di Di ZO NA, insistendo per il rigetto del gravame.
5. All'udienza del 10.01.2024, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Il primo motivo ha ad oggetto la asserita violazione degli artt. 1141 c.c. e 115 c.p.c..
Come sopra anticipato, diversi sono i profili in cui si articola la censura che, nel suo complesso, è priva di fondamento.
7.1 In primo luogo,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi