Corte d'Appello Bari, sentenza 28/08/2024, n. 1104

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 28/08/2024, n. 1104
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1104
Data del deposito : 28 agosto 2024

Testo completo

R.G. n. 44/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa M M - Presidente
2) dott. M P - Consigliere
3) dott.ssa G D - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.06.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 44/2023, promosso da
, nato a Modugno il 21.01.1992 e residente in Bitetto alla Via Taccogna n.16 Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. E M S ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Altamura alla Via G. Bovio n.1, giusta mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro

nata a Bari il 17.04.1993 e residente in Barletta alla Via Monsignor Dimiccoli n. Controparte_1
63 ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. M C C e con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Barletta alla Via Sant'Antonio n.35, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellata

Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 21


Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 27.06.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 4585/2022 pubblicata il 13.12.2022, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G. 17718/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal con ricorso depositato il Parte_1
19.11.2014 nei confronti di , così provvedeva: “

1. Rigetta l'istanza di rimessione sul Controparte_1 ruolo della causa.

2. Rigetta le istanze di revoca e/o di modifica delle ordinanze depositate in data

14.04.2020, il 14.01.2022 ed il 22.12.2015. 3. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle reciproche domande di addebito.

4. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte resistente di assegno di mantenimento muliebre.

5. Conferma le previsioni di cui all'ordinanza del

26.02.2019 (resa nel sub procedimento n. 17718-5/14 R.G. Tribunale id Bari circa: il collocamento della minore presso l'abitazione materna sita in Barletta;
l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre;
il risarcimento dei danni ex art. 709 ter c.p.c. di €.1.000,00 a carico di , nei Parte_1 confronti della .

6. Conferma le previsioni di cui all'ordinanza depositata in data 22.12.2015 (resa CP_1 nel sub procedimento n. 17718-1/14 R.G. Tribunale di Bari) circa il risarcimento dei danni ex art. 709 ter

c.p.c. di €.1.000,00 a carico di ed in favore del e della minore .

7. Controparte_1 Pt_1 Per_1

Conferma le previsioni di cui all'ordinanza depositata il 14.01.2022 (resa nel sub procedimento n. 17718-
1/14 R.G. Tribunale di Bari) circa: il contributo paterno al mantenimento della figlia di €.250,00 Per_1 da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi CP_1 ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in forza del “protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” del Tribunale di Bari dell'8.07.2019;
la regolamentazione del diritto di visita padre-figlia (il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore, tenendo conto prevalentemente delle sue esigenze di vita (di studio, ludiche, sportive e reazionali) e dei reciprochi impegni di lavoro (essendo entrambi i genitori turnisti): a) il mercoledì dall'orario di uscita da scuola (o dall'orario di uscita dal doposcuola qualora la stessa ancora lo frequenti) fino alle ore 21:00 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna e, invece, il mercoledì ed il venerdì (sempre dall'orario di uscita da scuola o dal doposcuola) fino alle ore 21:00 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna;
b) a weekend alterni dall'orario di uscita da scuola (o dal doposcuola) del sabato (qualora la stessa lo frequenti di sabato) sino al lunedì mattina, all'orario di ingresso a scuola (ove la minore verrà

pagina 2 di 21 dunque accompagnata dal padre) c) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23.12 alle ore 10:00 del 30.12 e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 30.12 alle ore 20:30 del 6.01 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del venerdì santo alle ore 20:30 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi –eventualmente da suddividersi in periodi più brevi – nei mesi di luglio o agosto- previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno (precisandosi che analogo periodo di 15 giorni spetterà alla madre nei mesi di luglio o agosto e che nei rispettivi periodi estivi di spettanza paterna e materna il diritto di visita dell'altro genitore dovrà intendersi sospeso, in modo da poter consentire alla minore di poter anche partire con il genitore con cui trascorrerà i suddetti 15 giorni;
le variazioni al suddetto calendario di visita potranno intervenire solo ed esclusivamente su intesa comune dei genitori (in caso contrario resterà invariato).

8. Dispone d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, , la quale potrà pretenderne il Controparte_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.

9. Conferma le previsioni di cui all'ordinanza depositata il 22.11.2018

(resa nel sub procedimento n. 17718-4/14 R.G. Tribunale di Bari) circa la condanna ex art. 614 bis c.p.c. del a corrispondere alla , a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della Pt_1 CP_1 suddetta ordinanza, la somma di €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella puntuale esecuzione dell'ordinanza del 23.10.2018, ovvero dal 23.11.2028 al 10.05.2019 (giorno in cui è stato eseguito coattivamente detto provvedimento), il cui importo ammonta ad €.8.400,00. 10. Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 709 ter comma 2 c.p.c. proposta dalla . 11. Condanna al CP_1 Parte_1 pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi €.9.751,46, di cui €.9.653,46 per compensi (pari a 2/3) ed €.98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. 12. Compensa il restante 1/3 delle spese processuali. 13. Pone definitivamente a carico di ambedue le parti processuali, in solido fra loro, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del
15.03.2018 (pari a complessivi €.2.451,53, oltre accessori di legge, se dovuti) e per il successivo supplemento peritale, come liquidate con decreto del 23.10.2018 (€.299,93, oltre accessori di legge, se dovuti). 14. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Il proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1
44/20223 e premetteva quanto segue: 1) aveva contratto matrimonio concordatario con la
[...]
in data 06.04.2013 e da tale unione era nata la figlia (28.07.2013);
2) aveva poi CP_1 Per_1 esperito il procedimento separativo, formulando domanda di addebito alla moglie della crisi coniugale,
pagina 3 di 21
invocando l'affido condivido della figlia, il suo collocamento presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita alla minore e si dichiarava disponibile a versare per costei un assegno di mantenimento di €.200 mensili;
3) in quel giudizio (n. R.G. 17718/2014) si costituiva la
la quale contestava le prospettazioni fattuali di cui al ricorso introduttivo e, in via riconvenzionale, CP_1 chiedeva che la separazione venisse addebitata al consorte;
chiedeva altresì che rimanesse affidata Per_1 ad entrambi i genitori in modalità condivisa e collocata presso di sé, con onere a carico del ricorrente del versamento mensile di €.1.100 (€.600 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed €.500 a beneficio della figlia);
4) con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.05.2015 il Presidente del Tribunale di Bari autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori in modalità condivisa, la Per_1 collocava presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione familiare, ed onerava il del Pt_1 versamento di €.800 mensili (€.250 per la figlia ed €.550 per la moglie), da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, gravandolo altresì del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore;
5) tale ordinanza veniva modificata con un primo provvedimento ex art. 709 u. co. c.p.c. del giorno 11.07.2015 (sub procedimento n. 17718-1/14 R.G.) con cui venivano revocati sia l'assegno di mantenimento muliebre sia l'assegnazione dell'abitazione familiare, onerando la di accompagnare CP_1 la figlia in Bitetto per consentirle di incontrare il padre ed ammonendola affinché osservasse scrupolosamente le disposizioni impartitele dal Tribunale;
6) nelle more del giudizio venivano incardinati ben 9 procedimenti cautelari sicché, all'esito di quello rubricato sub n. di R.G. 17718-1/14, la minore veniva affidata in via esclusiva al padre, con l'adozione delle conseguenti regole inerenti l'esercizio del diritto/dovere di visita della madre alla figlia;
la veniva poi gravata del versamento di €.170 CP_1 mensili per il mantenimento della prole, con i relativi aggiornamenti annuali, e condannata al ristoro dei danni da liquidarsi in favore del marito e della figlia nella misura di €.

1.000 per ciascuno;
7) all'esito del procedimento sub n. 17718-2/14, il Tribunale rigettava l'istanza di modifica della precedente ordinanza, proposta dalla al fine di ottenere la revoca dell'affido esclusivo della figlia al padre, il CP_1 collocamento presso di sé di , la revoca dell'assegno per la prole
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi