Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 104
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 901/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S M Consigliere
Dott.ssa F P Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1841/23 (dr.
Pazienza), promossa
DA
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ROTONDI (C.F. ) ed ANGELO QUARTO ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 8, MILANO, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ),) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MANERBA (C.F. ), CodiceFiscale_3
GIAMBATTISTA MANERBA, SERGIO QUARANTA, ALESSANDRA MARRAS, elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA SOLFERINO 53, presso lo studio dei difensori.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: Voglia quest'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, nonché confermare il decreto ingiuntivo n. 2053/2022, emesso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice dott. Lombardi ed iscritto a ruolo sub R.G. n. 8517/2022, e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte dall'odierno appellante a a Controparte_1 seguito della notifica del precetto, pari ad € 15.771,31 (o quella diversa somma che verrà riconosciuta dovuta), in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare il rigetto del ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle spese di giudizio del precedente grado di giudizio, indicata in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di alla restituzione delle somme a tale titolo corrisposte oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo” PER L'APPELLATA: “Confermare la Sentenza di primo grado ed agli effetti respingersi
l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
Spese e competenze del grado rifuse, oltre ad I.V.A. e C.A.P., anche con liquidazione in favore di controparte di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2053/22, di €. 7.378,95, CP_1 emesso in favore di per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, Parte_1 per l'effetto, ha condannato l'opposto alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'atto di precetto di pagamento notificato alla società.
In fatto, la decisione ha riferito che - assunto nel 2014 con la qualifica di Parte_1
Quadro- in data 31.3.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva offerto la resa della prestazione sino al termine del periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva
(23.5.2022), senonchè, con comunicazione pec dell'1.4.2022, la parte datoriale aveva rinunciato al preavviso ed aveva troncato il rapporto. Contestualmente, con la medesima nota pec dell'1.4.2022, la società si era impegnata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al CCNL, la quale veniva effettivamente corrisposta con il cedolino del mese di aprile.
Nondimeno, con il cedolino del successivo mese di maggio, ritenuta l'indebita erogazione dell'indennità, la società tratteneva la somma pari a quella già corrisposta nel precedente mese di aprile.
Tanto premesso in fatto, a motivazione del decisum, il giudice dell'opposizione ha assunto che, nella situazione descritta, la parte datoriale, una volta raggiunta dalle dimissioni del lavoratore, doveva ritenersi autorizzata all'interruzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e, pertanto anche nel corso del periodo di preavviso, escludendosi espressamente che la parte receduta (il datore di lavoro) fosse tenuta all'indennizzo per il preavviso non compiuto.
Il primo giudice ha precisato che in tal senso disponeva l'art. 57 del ccnl applicato al Parte_3 rapporto, il quale, peraltro, aveva superato il vaglio di costituzionalità.
Inoltre, il primo giudice ha assunto che l'asserita ricognizione di debito della società, di cui era formulazione nella lettera di impegno dell'1.4.2022, non costituiva autonoma fonte di obbligazione ma operava esclusivamente sul piano probatorio, avvalorando l'esistenza di un rapporto sottostante il quale, tuttavia, ove risultato invalido, travolgeva l'efficacia della ricognizione.
2
Infine, il primo giudice ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in €. 5.500,00, oltre Iva e Cap.
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, ha impugnato la decisione del Parte_1
Tribunale di Milano all'uopo riportando in premessa il testo della lettera dell'1.4.2022 il quale testualmente recita “In riferimento al Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da Lei trasmesso (…) in data 31/03/2022 con il quale ha rassegnato le Sue dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la nostra Società, indicando come ultimo giorno di lavoro il 23/05/2022 con la presente confermiamo formalmente la ricezione di tale modulo e prendiamo atto delle Sue dimissioni. Come già anticipato verbalmente Le comunichiamo che il Suo ultimo giorno di lavoro sarà il 01/04/2022
e conseguentemente, come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la
Società Le erogherà l'indennità
Registro generale Appello Lavoro n. 901/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S M Consigliere
Dott.ssa F P Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1841/23 (dr.
Pazienza), promossa
DA
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ROTONDI (C.F. ) ed ANGELO QUARTO ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 8, MILANO, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ),) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MANERBA (C.F. ), CodiceFiscale_3
GIAMBATTISTA MANERBA, SERGIO QUARANTA, ALESSANDRA MARRAS, elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA SOLFERINO 53, presso lo studio dei difensori.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: Voglia quest'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa opportuna declaratoria, per i motivi esposti in narrativa
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, nonché confermare il decreto ingiuntivo n. 2053/2022, emesso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giudice dott. Lombardi ed iscritto a ruolo sub R.G. n. 8517/2022, e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte dall'odierno appellante a a Controparte_1 seguito della notifica del precetto, pari ad € 15.771,31 (o quella diversa somma che verrà riconosciuta dovuta), in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare il rigetto del ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle spese di giudizio del precedente grado di giudizio, indicata in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, nella misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di alla restituzione delle somme a tale titolo corrisposte oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo” PER L'APPELLATA: “Confermare la Sentenza di primo grado ed agli effetti respingersi
l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_2
Spese e competenze del grado rifuse, oltre ad I.V.A. e C.A.P., anche con liquidazione in favore di controparte di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2053/22, di €. 7.378,95, CP_1 emesso in favore di per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, Parte_1 per l'effetto, ha condannato l'opposto alla restituzione delle somme ricevute in forza dell'atto di precetto di pagamento notificato alla società.
In fatto, la decisione ha riferito che - assunto nel 2014 con la qualifica di Parte_1
Quadro- in data 31.3.2022 aveva rassegnato le proprie dimissioni ed aveva offerto la resa della prestazione sino al termine del periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva
(23.5.2022), senonchè, con comunicazione pec dell'1.4.2022, la parte datoriale aveva rinunciato al preavviso ed aveva troncato il rapporto. Contestualmente, con la medesima nota pec dell'1.4.2022, la società si era impegnata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al CCNL, la quale veniva effettivamente corrisposta con il cedolino del mese di aprile.
Nondimeno, con il cedolino del successivo mese di maggio, ritenuta l'indebita erogazione dell'indennità, la società tratteneva la somma pari a quella già corrisposta nel precedente mese di aprile.
Tanto premesso in fatto, a motivazione del decisum, il giudice dell'opposizione ha assunto che, nella situazione descritta, la parte datoriale, una volta raggiunta dalle dimissioni del lavoratore, doveva ritenersi autorizzata all'interruzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e, pertanto anche nel corso del periodo di preavviso, escludendosi espressamente che la parte receduta (il datore di lavoro) fosse tenuta all'indennizzo per il preavviso non compiuto.
Il primo giudice ha precisato che in tal senso disponeva l'art. 57 del ccnl applicato al Parte_3 rapporto, il quale, peraltro, aveva superato il vaglio di costituzionalità.
Inoltre, il primo giudice ha assunto che l'asserita ricognizione di debito della società, di cui era formulazione nella lettera di impegno dell'1.4.2022, non costituiva autonoma fonte di obbligazione ma operava esclusivamente sul piano probatorio, avvalorando l'esistenza di un rapporto sottostante il quale, tuttavia, ove risultato invalido, travolgeva l'efficacia della ricognizione.
2
Infine, il primo giudice ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in €. 5.500,00, oltre Iva e Cap.
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, ha impugnato la decisione del Parte_1
Tribunale di Milano all'uopo riportando in premessa il testo della lettera dell'1.4.2022 il quale testualmente recita “In riferimento al Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da Lei trasmesso (…) in data 31/03/2022 con il quale ha rassegnato le Sue dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la nostra Società, indicando come ultimo giorno di lavoro il 23/05/2022 con la presente confermiamo formalmente la ricezione di tale modulo e prendiamo atto delle Sue dimissioni. Come già anticipato verbalmente Le comunichiamo che il Suo ultimo giorno di lavoro sarà il 01/04/2022
e conseguentemente, come previsto dal CCNL, contestualmente alle competenze di fine rapporto, la
Società Le erogherà l'indennità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi