Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2024, n. 959
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2021 R.G., avente ad oggetto: promossa da
), in persona del legale rapp.te pro tem- Parte_1 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mirone –
Appellante contro
( ) – Controparte_1 CodiceFiscale_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 684 del 22.9.2020 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da , dichiarando Controparte_1
«il diritto di alle differenze retributive maturate in relazione Controparte_1 all'attività lavorativa prestata in favore della società dal 6 otto- Parte_1 bre 2015 al 23 dicembre 2016» e, per l'effetto, condannando la società, odierna appellante, al pagamento dell'importo di € 20.808,643 nonché alla refusione delle spese legali per euro 6.500,00.
Il Tribunale rigettava la domanda relativa alle differenze retributive a titolo di straordinario.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 22.3.2021.
Rimaneva contumace l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito
R.G. 293_2021
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di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato al quale il gra- vame è stato regolarmente notificato (vd. file di posta certificata, depositata il
6.4.2021).
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., critica la sentenza per la mancata compensazione delle spese processuali.
Rileva che l'originaria domanda di € 30.618,32, era stata accolta per la minor somma di € 17.698,973 e, pertanto, il Tribunale avrebbe «dovuto disporre la compensazione delle spese del giudizio, come espressamente previsto dall'art.
92 c.p.c. II° comma per l'ipotesi di soccombenza reciproca».
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 92, comma 2, c.p.c. e, quindi, compensare le spese del giudizio, avendo deciso la causa sulla scorta della giurisprudenza so- pravvenuta, in particolare con la sentenza Cass. 1663/2020, che «ha ritenuto applicabile anche ai c.d. riders la disciplina del rapporto di lavoro subordina- to».
4. Con il terzo motivo di gravame, proposto in via subordinata e articolato in tre capitoli, l'appellante critica la sentenza per avere, in ogni caso, omesso di motivare il superamento dei valori medi previsti dal DM 55/2014 (§ b, pag. 5).
Inoltre, sostiene che le spese avrebbero dovuto seguire il regime di riduzione del 50%, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente (§
a, pag. 5).
Infine, critica la sentenza per aver erroneamente individuato lo scaglione di ri- ferimento per la liquidazione delle spese, sulla base del