Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2024, n. 898

CA Milano
Sentenza
20 novembre 2024
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CA Milano
Sentenza
20 novembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2024, n. 898
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 898
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
15459/2024, promossa da: da
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato e dall'Avv. Roberto Maio, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
SPECIALE ANTON ANDREA, C.F. n. SPCNNN50R10H501, residente in [...],
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e in parziale riforma della sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Monza, accertare e dichiarare la correttezza del provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia col sistema contributivo a decorrere dall'1.7.2016;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore alla presentazione della domanda amministrativa del 21.6.2011, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei
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ratei di pensioni maturati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, cioè nel quinquennio precedente il 21.6.2011, nonché accertare e dichiarare che l'importo della pensione deve essere rideterminato sulla base dei requisiti contributivi ed anagrafici maturati alla data di decorrenza della pensione.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di Cassazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 03.06.2019,SPECIALE adiva il Tribunale di Monza per sentire dichiarare il proprio diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia riconoscendo la decorrenza dall'1.10.2007 con condanna dell'INPS alla liquidazione della relativa prestazione,.
SPECIALE deduceva di avere presentato in data 21.6.2016 domanda di pensione di vecchiaia categoria OA (prevista in favore dei lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata ex lege n, 335/1995), da liquidarsi col sistema contributivo, con richiesta di opzione per il computo, nella gestione separata, della contribuzione versata in altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 282/1996.
La pensione veniva liquidata dall'INPS con decorrenza dall'1.7.2016, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di computo, come previsto dalla circolare INPS n. 181 del 2001 e dal messaggio n. 20552 del 30.5.2002, in virtù dei quali la decorrenza del trattamento pensionistico liquidato ai sensi dell'art. 3 del
DM 282/1996, in analogia a quanto disposto per le pensioni di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma
23, L. n. 335/1995
, sussistendo tutti i requisiti di legge compresa la cessazione dell'attività lavorativa, non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà di computo ex art. 3 D.M. n. 282/1996.
SPECIALE lamentava dunque che l'INPS non avesse
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