Corte d'Appello Roma, sentenza 06/12/2024, n. 7709
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Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione minorenni
In nome del popolo italiano
composta dai SIg. Magistrati:
dott.ssa Francesca MAna Salvadori Presidente rel ed est
dott. Gabriele Sordi ConSIliere
dott.ssa Carlotta Calvosa ConSIliere
dott.ssa Alessandra Palattella ConSIliere onor.
dott. Massimiliano Mazzotta ConSIliere onor.
riunita in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50766 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2024, pendente
[...]
n. a Benin City (Nigeria) il 29.09.1981 (CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in MA, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fachile (CF ) che la rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti
APPELLANTE in riassunzione
E
in proprio ex art 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio Controparte_1
APPELLATA in riassunzione
E
(alias ), padre della minore , n. a MA il 17.1.2012 Controparte_2 Per_1 Persona_2
APPELLATO CONTUMACE
E
C
presso il Tribunale per i Minorenni di MA
SINDACO del in qualità di Tutore delle minori e Parte_2 Persona_3 Persona_2
APPELLATI NON COSTITUITI
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza d'appello n. 3544/22
(pronunciato dalla Corte di Cassazione nell'udienza del 10/11/2023 con sentenza dep il 16/4/2024) definito in primo grado dal Tribunale per i minorenni di MA con sentenza n. 6/2017 del 19.12.2016 (dep. il
10.1.2017)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Cont Con sentenza n. 6/2017, il Tribunale per i Minorenni di MA (d'ora in poi per brevità anche solo “ ”) ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori (n. a MA il 29.05.2014) e Persona_3 Persona_2
(n. a MA il 17.01.2012), confermato la nomina del Tutore provvisorio e ordinato il divieto di ogni contatto tra i parenti e le minori, fermo restando il collocamento già disposto.
La Corte di Appello di MA, adita dalla madre delle minori, , ha, con sentenza n Parte_1
6601/2018 del 19-10-2018, rigettato l'appello e compensato le spese, ponendo le spese della eseguita c.t.u.
a carico dell'Erario.
Nell'appello si contestava lo stato di abbandono, in mancanza di condotte pregiudizievoli ai danni delle minori, mai private del necessario dalla madre, pur essendo questa migrante, vittima di tratta, affetta da HIV e con psicopatologia in atto (disturbo da stress postraumatico) e si chiedeva l'annullamento o revoca dello stato di adottabilità, ovvero l'affido temporaneo o anche altra misura efficace quale l'adozione mite per conservare il rapporto tra madre e figlie. La Corte di Appello, disposti audizione dell'appellante e nuova c.t.u., concludeva
i) per il permanere di un grave disagio esistenziale in danno della appellante, di una mancanza di consapevolezza delle effettive condizioni di salute, dell'oggettiva impossibilità di recuperare una buona condizione psicofisica, delle conseguenze di tale inconsapevolezza in relazione alle minori la cui salute era messa a repentaglio, ii) segnalando che l'innegabile attaccamento della madre alle figlie, doveva recedere di fronte alla irrecuperabilità delle sue competenze genitoriali, dovendosi ritenere provato lo stato di abbandono
e dovendosi escludere la possibilità di un recupero della figura materna, iii) osservando che la pronuncia di adottabilità elideva il rapporto parentale, non essendovi la possibilità della adozione mite, non prevista dall'ordinamento ed il cui esame esulava dal giudizio.
Ha proposto ricorso di legittimità e la Suprema Corte, con sentenza n. 3643/2020 del Parte_1
13-2-2020, ha cassato la sentenza impugnata;
il giudizio è stato riassunto dalla , anche nei Persona_3 Pe confronti (alias ), padre di mentre il padre naturale di che non ha Controparte_2 Per_1 _3 provveduto al riconoscimento della figlia, non è parte del giudizio.
La ha chiesto alla Corte di iv) annullare e revocare la sentenza di dichiarazione dello stato di Persona_3 adottabilità delle minori e v) disporre l'immediato ripristino degli incontri Persona_3 Persona_2 delle minori con la madre con modalità ampie e tali da permettere alle stesse di risanare i traumi generati dall'illegittima separazione e ricostituire nel minor tempo possibile un reale rapporto fuori da un contesto di valutazione e con modalità e tempistiche progressivamente più estese, vi) disporre che si faccia quanto necessario al fine di permettere eventualmente l'adozione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera d) della legge
184/1983 con mantenimento dei rapporti madre-figlie, vii) procedersi alla sua audizione con l'ausilio di interprete di lingua Pidjin e disporsi integrazione della c.t.u. già espletata da parte della dott.ssa , Parte_3 al fine di valutare le modalità concrete per il ripristino dei rapporti nel superiore interesse delle minori alla presenza e con il supporto di mediatore linguistico.
Con sentenza del 1-4-2021 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, giudicando sul ricorso (nr. 70896/17) nel frattempo proposto contro l'Italia dalla quale ha lamentato l'impossibilità di esercitare un Controparte_5 diritto di visita a causa del divieto di contatti disposto dal TMM mentre la procedura sull'adottabilità delle figlie era ancora pendente dopo più tre anni- ha accertato la violazione dell'articolo 8 CEDU, condannando lo
Stato al pagamento di euro 15.000 per danno morale.
Con atto del 6-5-2021, la ha presentato istanza cautelare urgente per l'immediato ripristino degli Persona_3 incontri madre/minori, istanza che, previa acquisizione di relazione preliminare della c.t.u. dott.ssa , la Pt_3
Corte ha rigettato.
Con memoria in data 7-10-2021, l'appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni chiedendo alla Corte di vii) disporre l'immediato ripristino degli incontri delle minori con la madre dapprima nelle modalità indicate dalla consulente dott.ssa e successivamente con modalità sempre più ampie, viii) disporre l'adozione Pt_3 mite ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) della l. n. 184/1983 con mantenimento dei rapporti madre-figlie regolamentati in maniera da dare continuità alle relazioni affettive delle minori con l'appellante (cadenza non inferiore a un pomeriggio a settimana e un fine settimana al mese che le bambine trascorreranno a casa della madre, ix) disporre che al momento dell'adozione le minori mantengano il proprio cognome anteponendolo
a quello delle famiglie adottive.
Con ordinanza in data 19-10-2021, sono stati chiesti al medesimo c.t.u. i seguenti chiarimenti aggiuntivi: a. in quale modo potrebbe realizzarsi e inserirsi una relazione affettiva della madre naturale Parte_1 verso le minori e nel contesto dell'attuale collocamento delle minori nei Persona_3 Persona_2 rispettivi diversi nuclei familiari presso cui stanno stabilendo e ricevendo una propria relazione affettiva;
b. se
i rapporti della madre con le minori e possano Parte_1 Persona_3 Persona_2 riprendere sin da subito o piuttosto soltanto dopo che la madre abbia completato apposito programma di sostegno e tutela di natura psicologica;
c. quale rischio e pregiudizio possono correre le minori Persona_3
e a seguito della situazione che si verrebbe a determinare con la ripresa dei contatti con
[...] Persona_2 la madre biologica, dovendosi le minori confrontare con la stessa essendo state nel frattempo inserite in diversi contesti familiari presso cui sono attualmente collocate;
d. quali siano nel caso positivo i servizi, le strutture e le modalità più idonee per realizzare l'inserimento della relazione della madre Parte_1
con le minori e e. distinguendo, nel rispondere ai suddetti
[...] Persona_3 Persona_2 quesiti, la posizione di ciascuna delle minori l'una separatamente dall'altra, considerato anche il diverso contesto familiare in cui ciascuna è collocata e tenuto conto della diversa frequentazione e delle diverse esperienze di vita di ciascuna delle minori.
Acquisite le relazioni del Servizio sociale (MA Capitale, Municipio MA VI) del 7-7-2020, 27-10-2020, 10-
3-2022, la Corte di Appello ha, in parziale accoglimento dell'appello, previsto x) “che i servizi territoriali competenti in relazione al luogo di residenza delle minori […], in collaborazione con le rispettive famiglie adottive, con le modalità meglio rispondenti agli interessi delle minori, predispongano ed attuino la ripresa degli incontri delle predette minori con la madre biologica , mediante contatti Parte_1 telefonici, via internet e videochiamate, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta delle minori, disponendo quindi di effettuare incontri in presenza, secondo un preciso calendario, facendo salva l'eSIenza di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi ed il collocamento delle minori”, xi) compensato le spese di lite di ogni grado del procedimento, xii) posto definitivamente a carico dell'Erario le spese delle c.t.u. eseguite nella precedente fase di appello e nel giudizio di rinvio.
La Corte
ha ritenuto di dover confermare la declaratoria dello stato di adottabilità delle minori visto che 1) la rilettura dei fatti evidenziati dal TMM evidenzia la incapacità genitoriale di , dovuta al disturbo Parte_1 di personalità con tratti paranoici, pure se indotta da avvenimenti cui è stata forzatamente coinvolta (vittima di tratta), da cui sono discesi la mancanza di collaborazione con le istituzioni e gli operatori che si sono
occupati del suo caso, la mancata attenzione per le cure delle figlie e la mancata consapevolezza di tale insufficiente condizione genitoriale, 2) la appellante ha fatto utili progressi per superare tale condizione - sottoponendosi a specifico programma psicoterapeutico ed ottenendo il riconoscimento dello status di rifugiata- restando comunque deficitario il suo rapporto con le minori, causa la riscontrata sua personalità poco tutelante verso le figlie e con il conseguente effetto del mancato determinarsi di un legame di Pe attaccamento con queste, 3) e oltre essere state private della figura paterna, sia pure per
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