Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 254

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 254
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 254
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. A N Presidente dott.ssa G P Consigliere dott.ssa A L Consigliere rel.
il giorno 23.1.2024 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2481/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. S M Parte_1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2

Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 205/2021 pubblicata il 2.2.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.2018 , premesso di essere docente a tempo Parte_1
indeterminato di scuola secondaria di I grado, assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2014, esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici 2003/2004 e 2006/2007(nell'a.s. 2003/2004 per soli 17 giorni) e dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2013/2014 in scuole legalmente riconosciute;
che, a seguito del superamento dell'anno di prova, era stata disposta, con decreto prot. n. 178 del 20.12.017, la ricostruzione parziale della carriera con il riconoscimento di anni 0 di servizio pre ruolo a dispetto dei 9 anni di effettivo servizio svolti (8 anni presso scuole legalmente riconosciute superiori ai 180 g.g.), senza che le
1
venisse, quindi, riconosciuta, una volta assunta a tempo indeterminato, per intero l'anzianità pre ruolo e corrisposte le relative differenze di retribuzione maturate.
Concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna d.lvo 297/1994 in favore della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita dalla direttiva CE 99/70, all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo ( di cui ai contratti allegati) svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque sin dall'anno scolastico 2003/04 o da quello che sarà ritenuto di giustizia e previa disapplicazione e/ annullamento del decreto n. 178 del 20.12.017.
2) Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato con decorrenza 4.3.2004 che a tempo indeterminato e conseguentemente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive e gli scatti di anzianità che risultano dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza ed il diritto della docente agli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato e riconosciuto al personale a tempo indeterminato
e, per l'effetto, il diritto ad ottenere una differenze tra il percepito e il dovuto che la stessa avrebbe incassato in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, senza distinzione fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, che ammontano ad €
6.384,76, la 13^ pari ad € 669,37 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali oltre rivalutazione e interessi e così complessivamente € 7.054,13, e le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici condannando le amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento utile e conducente a tal fine;

3) Conseguentemente condannare il Controparte_3 all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento della predetta decorrenza degli effetti giuridici ed economici nei periodi di cui infra oltre gli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze anche per mezzo di ctu …;

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna
e dei decreti gravati di cui infra, alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento dei punti in relazione agli anni svolti da calcolarsi per intero e non parzialmente come erroneamente riconosciuto dall'amministrazione statale.
5) Condannare le amministrazioni resistenti alle spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
2
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo che: “Non esiste discriminazione in quanto pur svolgendo le stesse mansioni un lavoratore assunto a tempo indeterminato ed un lavoratore assunto con contratto a termine non possono e non debbono essere assimilati in quanto il primo è risultato vincitore di un concorso il secondo no, il primo è stato più bravo, è migliore, e, dunque, deve avere un trattamento differenziato;
il merito è condizione oggettiva di trattamento differenziato.

Discriminatorio sarebbe al contrario porre sullo stesso piano sia chi è risultato vincitore di un determinato tipo di selezione sia chi non lo è stato. Peraltro, si tratta di un sistema che se, da una parte, ha comportato un periodo di lavoro a tempo determinato (continuativo), dall'altra, conduce al rapporto a tempo indeterminato (come nel caso in esame)”.
Ha proposto appello la censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo Pt_1 grado fatto alcun cenno all'istituto della ricostruzione della carriera, alle fasce stipendiali, al ruolo delle scuole paritarie nel nostro sistema di istruzione, alla possibilità che venga riconosciuto anche il pre ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Il è rimasto contumace anche nel grado. Controparte_1
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
giudice di primo grado riconosciuto il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.
L'appello è infondato.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 32386 dell'11.12.2019, ha chiarito che “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre ruolo prestato
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