Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 254
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. A N Presidente dott.ssa G P Consigliere dott.ssa A L Consigliere rel.
il giorno 23.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2481/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. S M Parte_1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 205/2021 pubblicata il 2.2.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.2018 , premesso di essere docente a tempo Parte_1
indeterminato di scuola secondaria di I grado, assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2014, esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici 2003/2004 e 2006/2007(nell'a.s. 2003/2004 per soli 17 giorni) e dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2013/2014 in scuole legalmente riconosciute;che, a seguito del superamento dell'anno di prova, era stata disposta, con decreto prot. n. 178 del 20.12.017, la ricostruzione parziale della carriera con il riconoscimento di anni 0 di servizio pre ruolo a dispetto dei 9 anni di effettivo servizio svolti (8 anni presso scuole legalmente riconosciute superiori ai 180 g.g.), senza che le
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venisse, quindi, riconosciuta, una volta assunta a tempo indeterminato, per intero l'anzianità pre ruolo e corrisposte le relative differenze di retribuzione maturate.
Concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna d.lvo 297/1994 in favore della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepita dalla direttiva CE 99/70, all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo ( di cui ai contratti allegati) svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque sin dall'anno scolastico 2003/04 o da quello che sarà ritenuto di giustizia e previa disapplicazione e/ annullamento del decreto n. 178 del 20.12.017.
2) Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato con decorrenza 4.3.2004 che a tempo indeterminato e conseguentemente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive e gli scatti di anzianità che risultano dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza ed il diritto della docente agli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato e riconosciuto al personale a tempo indeterminato
e, per l'effetto, il diritto ad ottenere una differenze tra il percepito e il dovuto che la stessa avrebbe incassato in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, senza distinzione fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, che ammontano ad €
6.384,76, la 13^ pari ad € 669,37 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali oltre rivalutazione e interessi e così complessivamente € 7.054,13, e le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici condannando le amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento utile e conducente a tal fine;
3) Conseguentemente condannare il Controparte_3 all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento della predetta decorrenza degli effetti giuridici ed economici nei periodi di cui infra oltre gli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze anche per mezzo di ctu …;
4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna
e dei decreti gravati di cui infra, alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento dei punti in relazione agli anni svolti da calcolarsi per intero e non parzialmente come erroneamente riconosciuto dall'amministrazione statale.
5) Condannare le amministrazioni resistenti alle spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
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Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo che: “Non esiste discriminazione in quanto pur svolgendo le stesse mansioni un lavoratore assunto a tempo indeterminato ed un lavoratore assunto con contratto a termine non possono e non debbono essere assimilati in quanto il primo è risultato vincitore di un concorso il secondo no, il primo è stato più bravo, è migliore, e, dunque, deve avere un trattamento differenziato;il merito è condizione oggettiva di trattamento differenziato.
Discriminatorio sarebbe al contrario porre sullo stesso piano sia chi è risultato vincitore di un determinato tipo di selezione sia chi non lo è stato. Peraltro, si tratta di un sistema che se, da una parte, ha comportato un periodo di lavoro a tempo determinato (continuativo), dall'altra, conduce al rapporto a tempo indeterminato (come nel caso in esame)”.
Ha proposto appello la censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo Pt_1 grado fatto alcun cenno all'istituto della ricostruzione della carriera, alle fasce stipendiali, al ruolo delle scuole paritarie nel nostro sistema di istruzione, alla possibilità che venga riconosciuto anche il pre ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Il è rimasto contumace anche nel grado. Controparte_1
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
giudice di primo grado riconosciuto il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.
L'appello è infondato.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 32386 dell'11.12.2019, ha chiarito che “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”.
Queste in dettaglio le argomentazioni della S.C.:
“10. La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost.), affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono
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la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione.
10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il D.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento. Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente., ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. La parità
è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;ne consegue che il mancato possesso del titolo di
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abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio (Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del
2014).
11. Successivamente, il decreto-legge n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare
“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002”, ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
12. Interveniva, quindi, l'art.
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