Corte d'Appello Catania, sentenza 08/03/2024, n. 427
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei Magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Monica Zema Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 786/2023 R.G. promossa da:
IL IO nato a [...] il [...] ([...]), residente in [...], titolare dell'omonima impresa edile corrente in Militello V.C., contrada Rena
Rossa (Zona Artigianale), elettivamente domiciliato in Militello V.C., Via Arco Reina n. 2, presso lo studio Blanco Malerba, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. IO Barone (BRN
MRA 70M19 C351Y);
APPELLANTE nei confronti di
BDF Appalti S.r.l. (già I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne S.r.l.), con sede in Agrigento, Via Unità
D'Italia n. 85 (P.iva 01649200845) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig.ra
TT NT, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giovanna Barbara De Francisci, del foro di Roma, (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via Tacito n. 90;
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato in data 11.05.2015 la I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne S.r.l. (oggi BDF Appalti S.r.l. a seguito dell'intervenuto cambio della ragione sociale) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
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AG, UC IO, titolare dell'omonima impresa artigiana, per ivi sentire dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2015 D.I., emesso in data 3.4.2015, con il quale il
Tribunale aveva ordinato all'attore il pagamento, in favore di UC IO, della complessiva somma di € 60.331,59 oltre interessi moratori e spese legali a titolo di somma residua portata da quattro fatture, rispettivamente:
• la n. 4 del 12.03.2014 di € 15.556,75 per la fornitura di ferro;
• la n. 5 del 20.03.2014 di € 32.997,27 per l'acquisto di calcestruzzo;
• la n. 6 del 24.03.2014 di € 5.753,64 per acquisto di materiale edile;
• la n. 7 del 30.05.2014 di € 6.021,92 per nolo a freddo.
A tal fine parte opponente deduceva: di avere stipulato in data 28.08.2012, con il comune di Militello Val Di Catania, contratto di appalto del valore di € 2.069.350,37, per la realizzazione di un Centro Servizi ubicato presso la zona artigianale dell'ente appaltante;
di avere successivamente sottoscritto, in data 18.11.2013, contratto di affidamento del valore di €
130.000,00, con l'omonima impresa artigiana IO UC, al fine della realizzazione di una struttura relativa all'edificio “Centro Servizio” ubicata presso la zona artigianale di Militello Val di Catania
(CT);
che tale contratto agli artt. 4, 5 e 6 prevedeva tutta una serie di oneri e obblighi a carico di UC IO tra cui: totale carico contributivo, retributivo e previdenziale degli operai utilizzati per tutta la durata dei lavori;
l'onere economico derivante dall'uso di qualunque mezzo meccanico;
l'impegno ad ultimare i lavori entro e non oltre il 30.04.2014 pena l'applicazione di una penale del 10% dell'importo contrattuale pattuito e la rescissione del contratto;
che i pagamenti dei lavori eseguiti sarebbero stati effettuati, previa presentazione della fattura, all'avvenuto incasso delle somme (SAL) che l'Ente Appaltante avrebbe progressivamente erogato alla
I.C.M. s.r.l.;
che in data 20.12.2013, con il primo SAL (stato avanzamento lavori), a seguito di misurazione delle opere eseguite, veniva corrisposta all'omonima ditta UC IO la somma di € 4.129,00;
che a seguito di difficoltà economiche manifestate dalla ditta UC, la I.C.M. SR si faceva carico dell'assunzione di tutto il personale dell'opposta impiegata nel cantiere della zona artigianale di
Militello Val di Catania;
che in data 03.01.2014 le parti sottoscrivevano un'appendice al contratto principale avente ad oggetto: modifica art. 3 del contratto principale rubricato mezzi ed operai, con il quale veniva formalizzata la circostanza che dai pagamenti per i lavori effettuati dal UC sarebbero stati detratti tutti gli oneri
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derivante dall'assunzione della manodopera dell'affidatario da parte della IC, e che sarebbero state a carico del UC tutte le spese derivanti dall'utilizzo di qualunque mezzo meccanico;
che in data 03.01.2014 con l'emissione del secondo SAL, dalla contabilizzazione sottoscritta dalle parti delle opere realizzate dal UC, risultava che dall'importo di € 42.257,61 più iva, veniva detratta la somma di € 22.390,00 anticipata dalla IC s.r.l. a titolo di pagamento delle retribuzioni e dei relativi accessori della manodopera precedentemente assunta;
pertanto, veniva corrisposta al UC la somma di € 19.870,61 più iva per un totale di € 24.242,00;
che la ditta UC, rifiutandosi di fatturare alla IC SR le opere eseguite, proponeva alla stessa la sottoscrizione di un contratto di un nolo a freddo per la realizzazione di un ponteggio;
che alla data 03.04.2014 la ditta UC interrompeva, senza giustificato motivo, i lavori manifestando verbalmente la propria indisponibilità alla prosecuzione dei lavori presso il centro servizi della zona artigianale di Militello Val di Catania;
che la ditta UC si era sempre rifiutata di accettare il pagamento, da parte della IC SR , della fattura
n. 7 di € 6.021,00 relativa al 3° SAL.
Tutto ciò premesso la I.C.M. SR, sostenendo di avere già corrisposto alla ditta UC IO il complessivo importo di € 34.382,00 per i lavori dal medesimo effettuati fino alla data del 03.04.2014, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 84.2015 D.I., riconoscendo come dovuta solamente la somma di € 6.021,91 di cui alla fattura n. 7/2014 e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per responsabilità da inadempimento contrattuale e la condanna della parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 11.09.2015, si costituiva in giudizio IO UC, titolare dell'omonima impresa edile artigiana, contestando le avverse difese in particolare eccependo la nullità del contratto di sub appalto sottoscritto in data 18.11.2013 con la
I.C.M. SR, atteso che la stazione appaltante - comune di Militello Val di Catania - non avrebbe manifestato il proprio assenso al contratto di sub appalto sottoscritto tra la I.C.M. SR e l'omonima impresa UC IO.
Tale circostanza, secondo la difesa della parte opposta, avrebbe dato luogo alla nullità dell'affidamento di lavori per violazione di una norma imperativa (art. 21 legge n. 646/1982) che commina la sanzione dell'invalidità insanabile nel caso in cui, nell'ambito di un appalto pubblico, l'eventuale sub appalto non sia stato autorizzato dalla stazione appaltante.
Alla luce di quanto sopra, la I.C.M. SR, resasi conto del vizio inficiante l'affidamento dei lavori sottoscritto con UC IO e avendo interesse alla conservazione dell'appalto con il comune di
Militello