Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 281
CA Bologna
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
TT. Antonella Allegra Presidente relatore TT. Rosario Lionello Rossino Consigliere TT. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1276/2023 promosso da
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. l'avv Raffaella Parte_1
Cossi, elettivamente domiciliato in Via SanVincenzo, 18A MILANO
APPELLANTE
contro
nato a URBINO (PU) il 18/03/1970 con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_1
Macrelli, elettivamente domiciliato in VIA R. Serra 15 CESENA
APPELLATA
Avv. quale curatrice della minore a figlia minore nata a CP_2 Persona_1
Cesena (FC) in data 29.03.2008, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Faenza (RA)
Corso Mazzini n. 52
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Forlì n. 243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15
1- Con sentenza n 243/2023 pubblicata il 21 marzo 2023 il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata con l'escussione di testi, di una TU e di un supplemento ha pronunciato la separazione personale delle parti, senza accogliere la domanda di addebito proposta da disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], Parte_1 _1
con le seguenti dettagliate condizioni:
- conferma l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, _1
secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggior
interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i
genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il
tempo di permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la figlia rimanga ad abitare presso la casa familiare nella quale i genitori si _1
alterneranno con frequenza settimanale con facoltà per il padre di frequentare la casa anche nei
giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al lavoro, se richiesto dalla figlia, ferma _1
restando l'alternanza tra i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta e tra il 25 aprile e il
1° maggio;
- raccomanda ad entrambi i genitori, ed in particolare al padre, di non interferire in alcun modo nella
relazione tra la minore e l'altro genitore nelle giornate di presenza riservate all'altra/o e di attenersi
alle eventuali indicazioni comportamentali fornite dal TU;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei giorni di propria
spettanza;
-pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% alle spese diverse dal vitto,
comprese nelle spese da ripartire abbigliamento della minore e spese per le utenze domestiche e di
gestione della casa, oltre che le spese straordinarie indicativamente specificate nel Protocollo del
Tribunale di Forlì del 27/07/2016
Ha infine condannato a rifondere le spese di lite ad Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello affidato a diversi ordini di Parte_1
motivi attinenti in primo luogo all'erronea valutazione delle prove e l'erronea motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie, per via della relazione extraconiugale intrattenuta. In particolare ha contestato la mancata ammissione del teste la Tes_1
mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni della registrate dal marito e versate CP_1
in atti.
Quanto alla regolamentazione della collocazione della figlia ha svolto una serie di doglianze _1
alla TU, lamentandone le lacune anche con riferimento alle osservazioni del CTP del resistente ed evidenziando comunque l'inadeguatezza e la difformità dall'interesse della minore dell'assegnazione alternata della casa familiare.
Ha infine contestato la valutazione operata dal Tribunale in ordine alle prove sulla capacità economico patrimoniale delle parti, dalle quali avrebbe dovuto essere tratto, invece, il convincimento della netta superiorità della capacità della moglie.
Ha quindi così precisato le conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento principale della figlia presso il padre, al quale assegnare la casa coniugale;
3) Disporre che la minore possa stare con la madre: - a week end alternati dal sabato (dall'uscita scuola) al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'ora di pranzo con pernottamento;
- ESTATE: 15 gg anche non consecutivi con ciascun genitore;
- NATALE dalla fine della scuola fino al 24 dicembre incluso con un genitore;
dal 25
dicembre mattina al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso con il genitore con il quale ha trascorso il primo periodo, ad anni alterni;
, corrispondente al CP_3
periodo di vacanze scolastiche diviso a metà, salvo diversi accordi scritti, da raggiungere entro il mese di marzo di ogni anno;
pagina 3 di 15
4) fissare un importo a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte della madre in €
500,00 oltre il 50% delle spese extra, salvo quella diversa somma ritenuta di giustizia.
5) Con condanna in ogni caso della convenuta alle spese di giudizio di primo e secondo grado,
secondo equità;
6) Disponendo comunque la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.616,00 oltre il 15%, IVA e Cpa) per un totale di € 11.112,65, salva quella eventuale diversa somma.
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto con la conferma Controparte_1
della decisione impugnata, non senza averne eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di precisare conclusioni.
Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 30 gennaio 2024 questa Corte ha ordinato l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del sub procedimento iscritto il 9.2.2021 nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Forlì e in particolare della relazione del TU TT R_
; ha ritenuto di dover nominare un curatore speciale alla minore in persona dell'avv.
[...] _1
ha concesso termine alle parti per brevissime note nelle quali dar conto soltanto dei CP_2
percorsi eventualmente seguiti ordinando loro di depositare la dichiarazione reddituale aggiornata;
ha disposto supplemento di TU, al fine di verificare l'attuazione dei suggerimenti offerti ad entrambi i genitori nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado e di valutare la perdurante adeguatezza della regolamentazione della collocazione e frequentazione fra la minore e i genitori, anche con riguardo alla gestione alternata dell'ambiente domestico, previo nuovo ascolto della ragazza.
Si è costituita la curatrice speciale avv. riferendo di aver ascoltato e che dal CP_2 _1
relativo colloquio è emerso come il condizionamento della minore dal conflitto fra i genitori, nonché
il suo timore di ferire i genitori esprimendo i propri desiderata ed il forte auspicio che i gli stessi pagina 4 di 15
possano trovare una soluzione per risolvere il loro dissidio. In particolare, ha ribadito alla _1
curatrice quanto già espresso in occasione del suo ascolto da parte del TU, TT. in Persona_2
merito al desiderio di rimanere a vivere presso l'abitazione già familiare, prevalentemente con il padre.
L'avv ha quindi precisato le conclusioni chiedendo di “mantenere l'attuale regime di CP_2
affidamento della minore e/o disporre il regime ritenuto più tutelante per la medesima alla luce degli espletandi accertamenti, garantendo alla medesima la possibilità di permanere presso i genitori con un'alternanza equilibrata, ma che preveda 4 giorni settimanali con il padre e tre con la madre;
Disporre
che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialita e di mediazione familiare;
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia minore nella misura ritenuta più adeguata, in proporzione alle rispettive capacita reddituali”
Espletato ogni incombente all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Va reliminarmene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata in quanto l'impugnazione non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass.
civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
E' ben vero che gli artt. 342 e 434 c.p.c., prescrivono a pena di inammissibilità che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con la prospettazione di un iter logico argomentativo atto a confutare le ragioni adTTe dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
TT. Antonella Allegra Presidente relatore TT. Rosario Lionello Rossino Consigliere TT. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1276/2023 promosso da
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. l'avv Raffaella Parte_1
Cossi, elettivamente domiciliato in Via SanVincenzo, 18A MILANO
APPELLANTE
contro
nato a URBINO (PU) il 18/03/1970 con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_1
Macrelli, elettivamente domiciliato in VIA R. Serra 15 CESENA
APPELLATA
Avv. quale curatrice della minore a figlia minore nata a CP_2 Persona_1
Cesena (FC) in data 29.03.2008, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Faenza (RA)
Corso Mazzini n. 52
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Forlì n. 243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15
1- Con sentenza n 243/2023 pubblicata il 21 marzo 2023 il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata con l'escussione di testi, di una TU e di un supplemento ha pronunciato la separazione personale delle parti, senza accogliere la domanda di addebito proposta da disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], Parte_1 _1
con le seguenti dettagliate condizioni:
- conferma l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, _1
secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggior
interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i
genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il
tempo di permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la figlia rimanga ad abitare presso la casa familiare nella quale i genitori si _1
alterneranno con frequenza settimanale con facoltà per il padre di frequentare la casa anche nei
giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al lavoro, se richiesto dalla figlia, ferma _1
restando l'alternanza tra i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta e tra il 25 aprile e il
1° maggio;
- raccomanda ad entrambi i genitori, ed in particolare al padre, di non interferire in alcun modo nella
relazione tra la minore e l'altro genitore nelle giornate di presenza riservate all'altra/o e di attenersi
alle eventuali indicazioni comportamentali fornite dal TU;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei giorni di propria
spettanza;
-pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% alle spese diverse dal vitto,
comprese nelle spese da ripartire abbigliamento della minore e spese per le utenze domestiche e di
gestione della casa, oltre che le spese straordinarie indicativamente specificate nel Protocollo del
Tribunale di Forlì del 27/07/2016
Ha infine condannato a rifondere le spese di lite ad Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello affidato a diversi ordini di Parte_1
motivi attinenti in primo luogo all'erronea valutazione delle prove e l'erronea motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie, per via della relazione extraconiugale intrattenuta. In particolare ha contestato la mancata ammissione del teste la Tes_1
mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni della registrate dal marito e versate CP_1
in atti.
Quanto alla regolamentazione della collocazione della figlia ha svolto una serie di doglianze _1
alla TU, lamentandone le lacune anche con riferimento alle osservazioni del CTP del resistente ed evidenziando comunque l'inadeguatezza e la difformità dall'interesse della minore dell'assegnazione alternata della casa familiare.
Ha infine contestato la valutazione operata dal Tribunale in ordine alle prove sulla capacità economico patrimoniale delle parti, dalle quali avrebbe dovuto essere tratto, invece, il convincimento della netta superiorità della capacità della moglie.
Ha quindi così precisato le conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento principale della figlia presso il padre, al quale assegnare la casa coniugale;
3) Disporre che la minore possa stare con la madre: - a week end alternati dal sabato (dall'uscita scuola) al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'ora di pranzo con pernottamento;
- ESTATE: 15 gg anche non consecutivi con ciascun genitore;
- NATALE dalla fine della scuola fino al 24 dicembre incluso con un genitore;
dal 25
dicembre mattina al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso con il genitore con il quale ha trascorso il primo periodo, ad anni alterni;
, corrispondente al CP_3
periodo di vacanze scolastiche diviso a metà, salvo diversi accordi scritti, da raggiungere entro il mese di marzo di ogni anno;
pagina 3 di 15
4) fissare un importo a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte della madre in €
500,00 oltre il 50% delle spese extra, salvo quella diversa somma ritenuta di giustizia.
5) Con condanna in ogni caso della convenuta alle spese di giudizio di primo e secondo grado,
secondo equità;
6) Disponendo comunque la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.616,00 oltre il 15%, IVA e Cpa) per un totale di € 11.112,65, salva quella eventuale diversa somma.
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto con la conferma Controparte_1
della decisione impugnata, non senza averne eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di precisare conclusioni.
Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 30 gennaio 2024 questa Corte ha ordinato l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del sub procedimento iscritto il 9.2.2021 nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Forlì e in particolare della relazione del TU TT R_
; ha ritenuto di dover nominare un curatore speciale alla minore in persona dell'avv.
[...] _1
ha concesso termine alle parti per brevissime note nelle quali dar conto soltanto dei CP_2
percorsi eventualmente seguiti ordinando loro di depositare la dichiarazione reddituale aggiornata;
ha disposto supplemento di TU, al fine di verificare l'attuazione dei suggerimenti offerti ad entrambi i genitori nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado e di valutare la perdurante adeguatezza della regolamentazione della collocazione e frequentazione fra la minore e i genitori, anche con riguardo alla gestione alternata dell'ambiente domestico, previo nuovo ascolto della ragazza.
Si è costituita la curatrice speciale avv. riferendo di aver ascoltato e che dal CP_2 _1
relativo colloquio è emerso come il condizionamento della minore dal conflitto fra i genitori, nonché
il suo timore di ferire i genitori esprimendo i propri desiderata ed il forte auspicio che i gli stessi pagina 4 di 15
possano trovare una soluzione per risolvere il loro dissidio. In particolare, ha ribadito alla _1
curatrice quanto già espresso in occasione del suo ascolto da parte del TU, TT. in Persona_2
merito al desiderio di rimanere a vivere presso l'abitazione già familiare, prevalentemente con il padre.
L'avv ha quindi precisato le conclusioni chiedendo di “mantenere l'attuale regime di CP_2
affidamento della minore e/o disporre il regime ritenuto più tutelante per la medesima alla luce degli espletandi accertamenti, garantendo alla medesima la possibilità di permanere presso i genitori con un'alternanza equilibrata, ma che preveda 4 giorni settimanali con il padre e tre con la madre;
Disporre
che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialita e di mediazione familiare;
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia minore nella misura ritenuta più adeguata, in proporzione alle rispettive capacita reddituali”
Espletato ogni incombente all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Va reliminarmene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata in quanto l'impugnazione non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass.
civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
E' ben vero che gli artt. 342 e 434 c.p.c., prescrivono a pena di inammissibilità che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con la prospettazione di un iter logico argomentativo atto a confutare le ragioni adTTe dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
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