Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 248 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 2 maggio
2024 e vertente
TRA
CARROZZERIA PORTA SAS di TA UI &C. in persona del legale rappresentante p.t.
(P.I. 01810980563), elettivamente domiciliato in Viterbo presso lo studio dell'avv.
Dominga Martines che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto
introduttivo del giudizio,
Appellante
CONTRO
1
RS EM (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. Luca Paoletti che lo rappresenta e difende per procura a margine
della comparsa di costituzione di primo grado,
Appellato
NONCHE'
BELLOMO FA,
Appellato contumace
E
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE-società cooperativa a r.l. (P.I. 00320160237),
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Viterbo presso
lo studio dell'avv. FA Perugi che la rappresenta e difende per procura in calce
alla copia passiva dell'atto di appello,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 595/17 emessa dal Tribunale di Viterbo
pubblicata 8.06.2017.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, La Carrozzeria TA sas, impugnava la
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Viterbo aveva rigettato la
domanda dalla stessa proposta nei confronti di SI EM, avente ad oggetto il
pagamento di due fatture relative all'intervento di soccorso ed alla successiva
riparazione dell'auto del SI, coinvolta in un sinistro stradale con l'auto di proprietà
di MO FA, condotta da RR GA;
con compensazione delle spese di
lite.
2
L'impugnazione censurava la sentenza di primo grado evidenziando come non avesse
statuito sulla richiesta di pagamento formulata in danno del SI, limitandosi a
sentenziare sulla questione incidentale, relativa alla chiamata in garanzia della
compagnia assicurativa, a cui l'appellante era estraneo (attenendo alla responsabilità
del sinistro stradale intercorso tra il SI ed il terzo).
Concludeva accertarsi dovuto il pagamento richiesto con condanna del SI al
pagamento della indicata somma.
Con atto del 16.5.2018, si costituiva la società Cattolica di Assicurazione, in qualità di
assicuratrice dell'auto del SI, la quale impugnava l'appello e ne chiedeva il rigetto,
contestando, come nel precedente grado, la ricostruzione del fatto.
Con atto del 7.5.2018 si costituiva SI EM il quale chiedeva il rigetto
dell'appello.
Restava contumace MO FA.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 2.5.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come
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