Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 62
CA Firenze
Sentenza
14 gennaio 2025
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14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 969/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 969/2022 promossa da:
CH FA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Michela Botteghi, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. (p.i. 02816710236), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché contro
RI DA (c.f./p.iva 01467840516), non costituito.
- PARTE APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 10.11.2021;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, e dunque del relativo decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi motivi descritti in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 925/2021 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Dott. IO Pieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4431/2017 pubblicata in data 10.11.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- “ Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. BO ID (CF.P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di Monterchi -52035- (AR) per i danni subiti dal Sig. RU AB
(CF. [...]) residente in [...] -06012-
(PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dichiarare che i convenuti BO ID (Cf/P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di
Monterchi -52035- (AR) e TUA Ass.ni S.p.a. (P.Iva 02816710236) con sede in via Tazio
Nuvolari, n.1 -20143-Milano sono responsabili in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore RU AB (CF. [...]) residente in
Città di Castello, Via E.Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e per l'effetto - Condannare i convenuti BO ID (Cf/P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di
Monterchi -52035- (AR) e TUA Ass.ni S.p.a. (P.Iva 02816710236) con sede in via Tazio
Nuvolari, n.1 -20143-Milano in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore RU AB (CF. [...]) residente in [...]di
Castello, Via E. Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge.
Con riserva di dedurre, eccepire e contestare alla luce delle avverse difese, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Arezzo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammissione della CTU medico legale la fine di valutare
l'entità dei danni subiti e subendi dal Sig. RU AB in rapporto causale con il sinistro occorso in data 21.4.2015”.
Per l'appellata TUA Assicurazioni S.p.A.: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal sig. AB RU avverso la sentenza n.
925/2021, pubblicata il 10.11.2021 nel procedimento r.g.n. 4431/2017 del Tribunale di
Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la suddetta sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AB RU interponeva appello avverso la sentenza n. 925/2021 del 10.11.2021 con la quale il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di ID BO e
TUA Assicurazioni S.p.a., per i danni, patrimoniali e non, riportati a seguito del sinistro stradale verificatosi il 21.04.2015 in Monterchi, via della Reglia, in direzione
Lippiano-Monterchi (AR), per effetto dell'impatto tra il suo velocipede e l'autocarro Nissan targato BG087SR condotto dal convenuto BO e assicurato con la predetta compagnia assicuratrice.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore esponeva che in data 21.04.2015 alle ore 20 circa, mentre viaggiava sul proprio velocipede sul margine della propria corsia di percorrenza in Monterchi, all'altezza di via della
Reglia, in direzione Lippiano-Monterchi (AR), in salita verso la Madonna del Parto, veniva urtato dall'autocarro Nissan targato BG087SR guidato da ID BO mentre quest'ultimo, viaggiando sull'opposto senso di marcia, stava svoltando a sinistra verso il parcheggio antistante il supermercato. Deduceva che a causa dell'impatto cadeva a terra, subendo lesioni personali al braccio destro e sinistro, ad un elemento dentario e nella zona sopracciliare destra. Aggiungeva che in conseguenza dell'urto con il veicolo anche la sua bicicletta riportava danni. Infine, rilevava che immediatamente dopo il sinistro veniva compilata la dichiarazione di contestazione amichevole.
Allegava, quindi, che dopo molteplici visite ed accertamenti medici, si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio della Dott.ssa Alessandra Butteri, all'esito del quale gli veniva riconosciuta un'invalidità permanente dell'11% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 e parziale al 25% di ulteriori 60 giorni;
l'attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti BO e
TUA Assicurazioni in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro quantificati in euro 41.585,95.
Si costituiva in giudizio la compagnia Tua Assicurazioni, la quale contestava la pretesa attorea sia in punto di an che di quantum, eccependo che il sinistro era riconducibile in via esclusiva al comportamento colposo dell'attore. Nello specifico, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata al convenuto D.
BO, considerato che al momento dell'impatto l'autocarro si trovava fermo al centro della carreggiata, mentre l'attore marciava con la propria bicicletta senza tenere strettamente la destra, violando l'art. 143 Cod. strada.
Il convenuto ID BO restava invece contumace.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e C.T.U. cinematica, era definita ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con la sentenza gravata, con cui il
Tribunale di Arezzo, esclusa la sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta del convenuto BO e il sinistro de quo, rigettava la domanda risarcitoria attorea.
In particolare, il primo Giudice riteneva non dimostrata la dinamica del sinistro allegata dall'attore, secondo cui il conducente dell'autovettura avrebbe causato l'incidente invadendo la semicarreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art.154 Cds., considerato che il modulo di contestazione amichevole redatto in occasione dell'incidente e prodotto in giudizio dall'attore non conteneva alcuna indicazione circa il punto esatto di collisione dei due veicoli e la loro posizione al momento del sinistro.
Il Tribunale affermava, dunque, di condividere le risultanze della C.T.U. cinematica, la quale rilevava che “Nel caso specifico il Nissan Tg. BG087SR era fermo al centro strada, nell'attesa di svolta a sinistra, il velocipede condotto dal Signor RU AB, proveniente in senso opposto, collideva con il veicolo fermo a centro strada. La summenzionata dinamica era condivisa dal conducente del Nissan e dai testi presenti al momento dell'accaduto”, concludendo che
“Pertanto è lecito supporre che, qualora il conducente del velocipede avesse rispettato L' art. 143 del C.d.S. il quale dispone che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata il sinistro poteva essere evitato”.
Il Giudice di prime cure reputava, quindi, verosimile – secondo il criterio del più probabile che non – che l'incidente sarebbe stato evitato, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro, così argomentando: “Pertanto, la condotta dell'attore ha contribuito a determinare l'evento di cui lo stesso è stato vittima, con efficacia concausale idonea ad interrompere il nesso di condizionamento, secondo il criterio controfattuale per il quale, mentalmente ipotizzando la sostituzione della posizione (effettivamente e verosimilmente) occupata dal ciclista con la posizione alternativa (corretta), il contatto tra i veicoli non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 969/2022 promossa da:
CH FA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Michela Botteghi, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. (p.i. 02816710236), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché contro
RI DA (c.f./p.iva 01467840516), non costituito.
- PARTE APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 10.11.2021;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, e dunque del relativo decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi motivi descritti in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 925/2021 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Dott. IO Pieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4431/2017 pubblicata in data 10.11.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- “ Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. BO ID (CF.P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di Monterchi -52035- (AR) per i danni subiti dal Sig. RU AB
(CF. [...]) residente in [...] -06012-
(PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dichiarare che i convenuti BO ID (Cf/P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di
Monterchi -52035- (AR) e TUA Ass.ni S.p.a. (P.Iva 02816710236) con sede in via Tazio
Nuvolari, n.1 -20143-Milano sono responsabili in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore RU AB (CF. [...]) residente in
Città di Castello, Via E.Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e per l'effetto - Condannare i convenuti BO ID (Cf/P.iva 01467840516) residente in [...]. Pocaia di
Monterchi -52035- (AR) e TUA Ass.ni S.p.a. (P.Iva 02816710236) con sede in via Tazio
Nuvolari, n.1 -20143-Milano in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore RU AB (CF. [...]) residente in [...]di
Castello, Via E. Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge.
Con riserva di dedurre, eccepire e contestare alla luce delle avverse difese, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Arezzo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammissione della CTU medico legale la fine di valutare
l'entità dei danni subiti e subendi dal Sig. RU AB in rapporto causale con il sinistro occorso in data 21.4.2015”.
Per l'appellata TUA Assicurazioni S.p.A.: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal sig. AB RU avverso la sentenza n.
925/2021, pubblicata il 10.11.2021 nel procedimento r.g.n. 4431/2017 del Tribunale di
Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la suddetta sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AB RU interponeva appello avverso la sentenza n. 925/2021 del 10.11.2021 con la quale il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di ID BO e
TUA Assicurazioni S.p.a., per i danni, patrimoniali e non, riportati a seguito del sinistro stradale verificatosi il 21.04.2015 in Monterchi, via della Reglia, in direzione
Lippiano-Monterchi (AR), per effetto dell'impatto tra il suo velocipede e l'autocarro Nissan targato BG087SR condotto dal convenuto BO e assicurato con la predetta compagnia assicuratrice.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore esponeva che in data 21.04.2015 alle ore 20 circa, mentre viaggiava sul proprio velocipede sul margine della propria corsia di percorrenza in Monterchi, all'altezza di via della
Reglia, in direzione Lippiano-Monterchi (AR), in salita verso la Madonna del Parto, veniva urtato dall'autocarro Nissan targato BG087SR guidato da ID BO mentre quest'ultimo, viaggiando sull'opposto senso di marcia, stava svoltando a sinistra verso il parcheggio antistante il supermercato. Deduceva che a causa dell'impatto cadeva a terra, subendo lesioni personali al braccio destro e sinistro, ad un elemento dentario e nella zona sopracciliare destra. Aggiungeva che in conseguenza dell'urto con il veicolo anche la sua bicicletta riportava danni. Infine, rilevava che immediatamente dopo il sinistro veniva compilata la dichiarazione di contestazione amichevole.
Allegava, quindi, che dopo molteplici visite ed accertamenti medici, si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio della Dott.ssa Alessandra Butteri, all'esito del quale gli veniva riconosciuta un'invalidità permanente dell'11% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 e parziale al 25% di ulteriori 60 giorni;
l'attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti BO e
TUA Assicurazioni in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro quantificati in euro 41.585,95.
Si costituiva in giudizio la compagnia Tua Assicurazioni, la quale contestava la pretesa attorea sia in punto di an che di quantum, eccependo che il sinistro era riconducibile in via esclusiva al comportamento colposo dell'attore. Nello specifico, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata al convenuto D.
BO, considerato che al momento dell'impatto l'autocarro si trovava fermo al centro della carreggiata, mentre l'attore marciava con la propria bicicletta senza tenere strettamente la destra, violando l'art. 143 Cod. strada.
Il convenuto ID BO restava invece contumace.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e C.T.U. cinematica, era definita ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con la sentenza gravata, con cui il
Tribunale di Arezzo, esclusa la sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta del convenuto BO e il sinistro de quo, rigettava la domanda risarcitoria attorea.
In particolare, il primo Giudice riteneva non dimostrata la dinamica del sinistro allegata dall'attore, secondo cui il conducente dell'autovettura avrebbe causato l'incidente invadendo la semicarreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art.154 Cds., considerato che il modulo di contestazione amichevole redatto in occasione dell'incidente e prodotto in giudizio dall'attore non conteneva alcuna indicazione circa il punto esatto di collisione dei due veicoli e la loro posizione al momento del sinistro.
Il Tribunale affermava, dunque, di condividere le risultanze della C.T.U. cinematica, la quale rilevava che “Nel caso specifico il Nissan Tg. BG087SR era fermo al centro strada, nell'attesa di svolta a sinistra, il velocipede condotto dal Signor RU AB, proveniente in senso opposto, collideva con il veicolo fermo a centro strada. La summenzionata dinamica era condivisa dal conducente del Nissan e dai testi presenti al momento dell'accaduto”, concludendo che
“Pertanto è lecito supporre che, qualora il conducente del velocipede avesse rispettato L' art. 143 del C.d.S. il quale dispone che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata il sinistro poteva essere evitato”.
Il Giudice di prime cure reputava, quindi, verosimile – secondo il criterio del più probabile che non – che l'incidente sarebbe stato evitato, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro, così argomentando: “Pertanto, la condotta dell'attore ha contribuito a determinare l'evento di cui lo stesso è stato vittima, con efficacia concausale idonea ad interrompere il nesso di condizionamento, secondo il criterio controfattuale per il quale, mentalmente ipotizzando la sostituzione della posizione (effettivamente e verosimilmente) occupata dal ciclista con la posizione alternativa (corretta), il contatto tra i veicoli non
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