Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2024, n. 801

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/04/2024, n. 801
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 801
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa R R Presidente dott.ssa B G Giudice dott.ssa S F Giudice Rel. ed Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1727/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, come da procura telematica Parte_1 allegata al ricorso in appello, dall' Avv. P Z, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cittadella (PD), via Monte Pertica, n. 36
ATTORE appellante contro
rappresentata e difesa, come da procura telematica allegata CP_1 alla comparsa di costituzione dall'Avv. C R, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Padova, Piazzale Stazione, n. 7
CONVENUTA appellata
E con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia
pagina 1 di 11
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1379/2022 del
12.7.2022, depositata in data 13.7.2022, non notificata
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “L' avv. P Z per l'attore, richiamate le deduzioni tutte contenute nel proprio ricorso in appello, note di replica del 22.03.2023 e verbale di udienza del 03 aprile 2023 precisa le conclusioni come in atto di appello e precisamente:
In Via Principale: Confermati i punti da 1 a 4 della sentenza di primo grado, in riforma del punto nr. 5 della sentenza del Tribunale di Padova n. 1379/2022 del 12 Luglio
2022 e ritenuti fondati i motivi d'appello, Voglia la Corte d' Appello adita stabilire che nulla è dovuto dal sig. a titolo di assegno divorzile alla signora Parte_1 CP_1
[...]
In via subordinata: Confermati i punti da 1 a 4 della sentenza di primo grado, ridurre l' importo dell' assegno divorzile alla somma di Euro 250,00 così come stabilito in sede di udienza presidenziale.
In ogni caso rigettarsi ogni diversa domanda e/o eccezione di controparte.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “NEL MERITO: per le ragioni indicate in narrativa della memoria difensiva e di costituzione e nelle successive note di controreplica, rigettarsi l'appello ex adverso proposto;

IN VIA INCIDENTALE: confermato l'assegno divorzile a favore della signora
e a carico del signor nella somma di € 400,00 mensili, CP_1 Parte_1
oltre rivalutazione annuale , in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare Org_1
il riconoscimento dello stesso non solo sotto il profilo assistenziale ma anche compensativo-perequativo. Spese e compenso professionale interamente rifusi, 15% ex DM
55/14 e ss.mm.ii. ed altri accessori di legge compresi.
pagina 2 di 11 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla signora nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. CP_1
datata 24.03.2021, da intendersi qui per integralmente riproposte e trascritte.
Si richiamano i documenti tutti depositati in atti nel presente grado del giudizio e atti in duplicato informatico e i documenti fascicolo di parte del giudizio di primo grado in copia informatica estratti dal fascicolo telematico della causa n. 4400/2018 RG Tribunale di
Padova.
Si deposita nota spese”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Accogliersi l'impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe citata n. Parte_2
1379/2022 con la quale il Tribunale di Padova ha riconosciuto in favore di CP_1 la somma di €400,00 a titolo di assegno divorzile, con compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c.
Allega che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.4.1990,
Per_ unione dalla quale sono nate le figlie (1994) e (12.3.1998) e che si sono Per_2
separati consensualmente alle condizioni ratificate nel decreto di omologa del Tribunale di
Padova in data 25.10.2012, in omaggio al quale, la casa coniugale sita in San Martino di
Lupari (PD), via Trento, n. 12, di cui il ricorrente è comproprietario assieme ai di lui fratelli ed alla madre, veniva assegnata alla sig.ra in quanto collocataria della prole e posto CP_1
a carico del sig. un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_1 figlie per €325,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel decreto citato i coniugi davano atto di essere economicamente indipendenti, avendo entrambi redditi adeguati da lavoro (l'attore come imprenditore e socio della
avente ad oggetto l'attività di officina meccanica e di Organizzazione_2
rivendita di auto nuove ed usate, la convenuta titolare di una cartolibreria dal 1997).
Il giudice di primo grado in sede presidenziale, alla luce del sopravvenuto stato di disoccupazione della sig.ra , per cessazione dell'attività di cartolibreria dal CP_1
pagina 3 di 11
dicembre 2017 e del mancato avvio di un'attività di caffetteria e gelateria, nonchè della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, riconosceva in via provvisoria un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della resistente per €250,00 mensili, infine
Per_ revocava il contributo dovuto per il mantenimento delle figlie e entrambe Per_2
nelle more divenute economicamente indipendenti.
Ad avviso dell'appellante la sentenza del Tribunale di Padova 1379/2022 appare manifestamente erronea, illogica, immotivata, ingiusta ed in grave pregiudizio dei diritti dell'attore nella parte in cui pone a carico dello stesso l'obbligo di versare un assegno divorzile a favore della signora . CP_1
In particolare, in ossequio all'art 342 c.p.c., vengono indicati come oggetto di impugnazione le seguenti parti della sentenza, in particolare pagina 11, laddove si afferma
non appare residuale uno spazio per il riconoscimento di un assegno dal punto di vista compensativo-perequativo”, con richiesta di precisazione che la signora non CP_1
ha diritto alla corresponsione di un assegno divorzile a titolo compensativo-perequativo ed ancora pagine 11, laddove si afferma che:” Riconoscere un assegno divorzile….considerata l' assenza di prova in ordine all' eventuale reperimento medio termine di un attività lavorativa”, con domanda che venga dichiarato che la signora
[...]
non ha diritto alla corresponsione di un assegno divorzile per mancato CP_1
assolvimento dell'onere probatorio su di lei incombente.
Quale primo motivo d'appello viene dedotta l'erroneità ed il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado nel “riconoscimento alla signora di assegno CP_1
divorzile a titolo compensativo-perequativo” poiché immotivata e contraria agli orientamenti giurisprudenziali più recenti e consolidati in tema di assegno di mantenimento, non avendo la convenuta dimostrato di aver fatto alcuna
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