Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 31
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado unico iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
7721/2018 posta in deliberazione il giorno 27/11/2024
TRA
ZI ST NQ PROC DI BO SANTE
Avv. BO ENRICO;

E
TORRICE COMUNE
Avv. SAVO GRAZIANO;

OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.ZI AU, nella qualità di mandatario di BO TE ha adito questa Corte per conseguire l'indennità di espropriazione ex art 42 bis T.U.327/2001 relativa a porzioni di terreno di sua proprietà infra descritta impugnando il decreto che l'aveva determinata in €
20.015,69 .
Si è costituito in giudizio il COMNE DI TORRICE instando per il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

2.L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione della indennità di espropriazione ex art 42 bis T.U 327/2001 a seguito di provvedimento di acquisizione sanante emesso in data 23.10.2018 a seguito di una lunga vicenda processuale in sede amministrativa, che in questa sede non rileva in alcun modo.
1


L'eccezione preliminare di parte resistente per la genericità dell'impugnazione del decreto è infondata.
Si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25707/2024 che ha affermato: “
In tema di acquisizione sanante, il giudizio di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del
d.P.R. n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il quantum effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti, sicché, ove il privato richieda la corretta determinazione del valore del bene e la liquidazione dell'indennità corrispondente al risarcimento del danno da illegittima occupazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-bis, e l'Amministrazione non eccepisca la prescrizione del credito vantato, l'importo dovuto va calcolato tenendo conto dell'indennità spettante a partire dal momento di inizio dell'occupazione illegittima”

3. Per quanto concerne le superfici acquisite al patrimonio indisponibile del Comune deve farsi riferimento al suddetto provvedimento con il quale queste sono così individuate : terreni siti in
IC , via Piana, distinti in catasto al F.25, particelle 1427 ( ex 291), 1432 ( ex 292),1430 ( ex 531) e nn. 1422,1423 e 1424 ( ex 532)
Quali che fossero le superfici originariamente occupate, non rileva in questa sede,
Ha rilevato il ctu: “
I terreni oggetto di contenzioso sono censiti in Catasto Terreni del Comune di IC (FR) al
Foglio 5 particelle 1422, 1423, 1424, 1427, 1430, 1432.
La posizione e il perimetro dei terreni sono riportati negli allegati da 3 a 5.
I terreni sono iscritti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di IC, al Foglio 5, come segue:
Particella 1422 (v. visura in all. 6) qualità seminativo arborato, superficie 350 mq
Particella 1423 (v. visura in all. 7) qualità seminativo arborato, superficie 80 mq
Particella 1424 (v. visura in all. 8) qualità seminativo arborato, superficie 20 mq
Particella 1427 (v. visura in all. 9) qualità seminativo arborato, superficie 850 mq
Particella 1430 (v. visura in all. 10) qualità pascolo, superficie 150 mq
Particella 1432 (v. visura in all. 11) qualità uliveto, superficie 170 mq per un totale di 1.620 mq.
Ha osservato inoltre il ctu:
2
“Per quello che riguarda l'esatta superficie oggetto del provvedimento di acquisizione sanante
e comunque occupata dall'opera pubblica, il geom,. ES nelle sue Note Tecniche
Preliminari (v. all. 1) mi evidenzia che le particelle originarie occupate erano denominate in precedenza con i numeri 291, 292, 531 e 532 per una superficie totale di 3.345 mq, come da
Verbale di Consistenza e Immissione in Possesso redatti dai tecnici incaricati dall'Ente prima nella data del 12 dicembre 1990 per 3.040 mq e poi il 15 luglio 1997 per mq 305, come anche riportato nella Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Urbanistico del Comune di IC con n. 330 del 22 luglio 2019. Alla superficie di 3.345 mq si arriva sommando al sedime effettivamente occupato dalla strada anche la cunetta, il muro di sostegno, la banchina
e i rilevati di controscarpa e sottoscarpa.
Tali misure sono confermate dalla “Relazione Tecnica Estimativa analitica per la determinazione del valore venale dei cespiti oggetto di occupazione da parte del Comune in
Località Via Piana” redatta dal prof. Alessio Arduini per conto del Comune di IC il 20 settembre 2018 (v. all. 13 al Ricorso).
Perciò, vista la concordanza dei pareri delle parti, rispondo al quesito in merito all'esatta superficie che:
- la superficie riportata nei verbali di consistenza ammonta a 3.345 mq
- la superficie effettivamente occupata dal sedime della strada è di 1.620 mq
A questi vanno aggiunti i franchi lasciati ai bordi della strada, come riportato dal geom.
ES e come da me riscontrato sul posto (v. foto da 3 a 6 e foto 8) per il muro di sostegno, la banchina e i rilevati di controscarpa e sottoscarpa. Non ho rilevato la presenza di cunette.
Questa maggiore superficie può essere calcolata come segue.
Considerando che la strada è larga 5,00 m si ha che la sua lunghezza è di:

1.620 mq : 5 m = 324 m
Se si considera un franco di 1,50 m per lato per il muro di sostegno, la banchina e i rilevati di controscarpa e sottoscarpa, si ha va aggiunta alla superficie di sedime la seguente superficie che il ricorrente non può più utilizzare:
324 m x 1,5 m x 2 = 972 mq
Ciò non toglie che questa superficie contribuisca alla capacità edificatoria del lotto di terreno restante.
Si consideri poi che comunque questa fascia di terreno non può comunque essere oggetto di edificazione perché le NTA (v. all. 13) prescrivono per le distanze minime degli edifici dal filo stradale quanto prescritto dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e cioè che per strade di interesse
3
locale (così definite nell'art. 3) le distanze da
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