Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 111

CA Salerno
Sentenza
11 febbraio 2025
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CA Salerno
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 111
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 111
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 526/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;

Dott.ssa IA Assunta Niccoli - Consigliere;

Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 526/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso
- la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/04/2018 – non notificata;

- la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno, emessa in data
03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata,
TRA
PR AS, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sparano ed elettivamente domiciliato in Agerola (NA), alla Via M. R. Florio nr. 85, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
IO IA AR, in proprio e quale erede di IO IA, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Carrano ed elettivamente domiciliata in Amalfi (SA), alla Piazza
Spirito Santo nr. 9, presso studio difensore.
- appellata e appellante incidentale subordinato e condizionato –
*********

OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di
Salerno e avverso la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno –
Accertamento del diritto di proprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 09/05/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 18/05/2023, PR AS proponeva gravame avverso: la sentenza non definitiva n. 1390/2018 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 17/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/04/2018 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno, non definitivamente pronunciando, così decideva: “1) Accertato che il manufatto realizzato dal convenuto sulla p.lla 250 del foglio 3 (del NCT del comune di Conca dei Marini), di proprietà del convenuto, confinante con la p.lla
554 del foglio 3 (del medesimo catasto), di proprietà delle attrici, con struttura in legno e copertura in lamiere coibentate, viola le distanza legale dal confine della proprietà delle attrici, Condanna il convenuto, PR
AS alla demolizione del predetto manufatto;
2) Dato atto che la p.lla 551 del foglio 3 del NCT del comune di Conca dei Marini è, per titolo (atto per notaio Ermanno Buonocore del 15.12.1993), è destinata esclusivamente ad intercapedine ed è stata abusivamente occupata dal convenuto con la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiunto, Condanna il convenuto, PR AS, alla demolizione delle fabbriche realizzate nell'intercapedine di cui alla suddetta p.lla 551, nonché alla rimozione di ogni macchinario, motorizzazione e recinzione ivi installati;
3) Condanna il convenuto, PR AS, alla rimozione del faretto infisso nel muro del terrazzo (ex lastrico solare) di proprietà delle attrici;
4) Condanna il convenuto,

PR AS, a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 4.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle attrici nell'atto di citazione;
6) Dichiara inammissibili le domande proposte dalle attrici, per la prima volta, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e n. 2, c.p.c., depositate, rispettivamente, in data

29.10.2010 e in data 29.11.2010; 7) Dispone la remissione della causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la sua prosecuzione, al fine di decidere le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nella comparsa di risposta;
8) La regolamentazione delle spese processuali è riservata alla sentenza definitiva”
;
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e avverso: la sentenza definitiva n. 3895/2022 del Tribunale di Salerno, emessa in data 03/11/2022, depositata telematicamente in data 07/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/11/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così decideva: “1) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di veduta ed affaccio sulla sottostante proprietà del convenuto costituito per destinazione del padre di famiglia,
o in subordine per intervenuta usucapione, formulata dalle attrici per la prima volta nella memoria ex art.
183, VI comma n. 1) c.p.c.; 2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dal sig. PR AS aventi ad oggetto la demolizione del manufatto con finestra realizzato dalle attrici sulla p.lla n. 719, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno per equivalente;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal sig. PR AS, accerta l'illegittimità ex art. 905 c.c. della veduta realizzata sul terrazzo del fabbricato nella disponibilità delle attrici, meglio descritto alle pagg.

18 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 17.12.2019, e, per l'effetto, condanna IO IA ed
IO IA AR all'arretramento di 1,50 mt del parapetto sul lato a confine con il fondo del convenuto, ovvero, ed in via alternativa, alla realizzazione sul medesimo lato di una grata in ferro sino all'altezza di mt 2,50 da terra secondo le modalità indicate dall'ing. Ricella alla pag. 38 del proprio elaborato peritale depositato il 27.9.2011; 4) rigetta ogni ulteriore domanda riconvenzionale formulata da parte di
PR AS;
5) compensa interamente le spese del giudizio tra le parti;
6) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico delle attrici e del convenuto, per la quota di un terzo ciascuno”
.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 13/10/2009 e iscritto a ruolo in data 16/10/2009, IO IA AR e IO
IA convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Amalfi,
PR AS esponendo di essere rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria – in virtù di atto di donazione/divisione per notar Andrea Pansa del 10/10/1997, rep. 16428,
e di atto di compravendita per notar Buonocore del 15/12/1993, rep. 35300 – di una porzione di un vecchio caseggiato con annesso terreno pertinenziale ubicato nel Comune di
Conca dei Marini (SA), a monte di Via Umberto I°, con accesso da quest'ultima strada ed individuato nel N.C.E.U. al fol. 3, particelle n. 248 sub. 2, 249 (frazionata nelle particelle nn.
707 e 708), 323, 328, 483, 485, 551 e 554 e che detta proprietà confinava a valle con l'immobile del convenuto PR AS.
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Riferivano che il convenuto, approfittando dell'età avanzata dell'usufruttuaria e della saltuaria presenza della nuda proprietaria, e in assenza di titolo abitativo e di qualsiasi autorizzazione da parte delle attrici, aveva realizzato, lungo il confine tra le due proprietà, delle opere edili che, oltre a violare la normativa in materia di distanze legali, in alcuni casi realizzavano anche un'occupazione e/o invasione del suolo delle IO;
nello specifico lamentavano i seguenti abusi commessi dal convenuto PR: realizzazione abusiva di una costruzione di circa mq. 19 previa invasione e scavo nell'ambito di un terrazzamento di proprietà delle attrici con conseguente variazione catastale sopprimendo la p.lla 249 e variandola nelle p.lle nn. 707 e 708 sub 1, intestandosi abusivamente la seconda;
realizzazione abusiva di un manufatto con copertura in lamiera gregata, occultata da reti in uso per la copertura dei limoneti, in violazione delle distanze legali e con occupazione parziale di suolo attoreo sulla particella n. 250, in aderenza e a ridosso del muro inclinato di sostegno del terrazzamento di proprietà IO distinto al mappale n. 554, fol. 3, occupandone la
“battuta” e, conseguentemente una porzione;
invasione e occupazione della particella n. 551, fol. 3, destinata ad intercapedine delle strutture verticali del fabbricato (lati nord ed ovest), trasformandola in un vano abitabile in violazione delle distanze legali sia della sovrastante veduta e/o affaccio, sia dalla confinante costruzione attorea e con installazione sulla copertura di dette fabbriche di una recinzione in ferro e apposizione di macchinari e/o motorizzazioni esterne di condizionamento arrecanti
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