Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 677

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 677
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 677
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

R.G. N. 259/2021 (cui è riunito RG 278/2021)

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Piero LEANZA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorsi del 19.4.2021 e del 23.4.2021
da
IN DI (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cirillà giusta mandato unito al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe 51
Appellante RG 259/2021 e appellato RG 278/2021
Contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. 80021670585), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Stefano Distilli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Dal Bo, giusta delega alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, San Marco 5369/A (studio avv. Forzutti)
Appellato RG 259/201 e appellante RG 278/2021
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ciaccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfranco Veneto, Piazza
Giorgione 16
Appellato
Oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso, n. 387/2020 pubblicata il 23.10.2020
IN PUNTO: opposizione a cartella esattoriale/contribuzione
Conclusioni:
Nel giudizio RG 259/2021 Per l'appellante AV IO: “Nel merito accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n. 387/2020, depositata in data 23.10.2020 dal Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi relativi agli anni 2011 e 2012, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal dott.
AV alla AD e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
annullare la cartella n.

11320170004788202000 emessa da Agenzia delle Entrate Ente di Riscossione e notificata in data
11/09/2017 per omessa notifica dell'atto - presupposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal dott. AV alla AD e Agenzia Entrate - Riscossione;
in subordine, annullare la cartella n. 11320170004788202000 emessa da Agenzia delle Entrate Ente di Riscossione e notificata in data 11/09/2017 in quanto emessa in forza dell'illegittima iscrizione alla AD e comunque per violazione delle norme in materia previdenziale meglio specificate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal dott. AV alla AD e Agenzia delle Entrate -

Riscossione;
in ulteriore subordine, annullare parzialmente la cartella n. 11320170004788202000 emessa da Agenzia delle Entrate Ente di Riscossione e notificata in data 11/09/2017 in quanto comprensiva di importi già oggetto di sgravio e per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il dovuto nella minor somma che emergerà in corso di causa e/o si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”


Per l'appellata AD: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, previa riunione del presente giudizio con quello recante r.g. n. 278/2021, respingersi integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza n. 387/2020 resa inter partes dal Tribunale di Treviso, sez. lav. In data 23.10.2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”

Per l'appellata AER: “rigettare l'appello proposto dal sig. IO AV;
confermare la decisione di primo grado, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito il quale si dichiara antistatario e di non aver riscosso onorari di lite”

Nel giudizio RG 278/2021: Per l'appellante AD: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare in parte qua la sentenza impugnata n. 387/2020, resa inter partes dal Tribunale di Treviso, sez. lav., pubblicata in data 23.10.20 e non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, confermare integralmente la cartella di pagamento n. 11320170004788202000 oggetto del giudizio de quo, per l'importo complessivo di € 23.828,96, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”

Per l'appellato AV IO: “nel merito rigettare l'appello per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata, il Tribunale di Treviso, sulla domanda proposta dal AV IO diretta ad ottenere l'annullamento della cartella notificata dalla AER riferita agli anni dal 2011 al 2016 (per contributi soggettivi, integrativi e contributo di maternità oltre sanzioni ed interessi), ha accolto parzialmente la domanda riducendo in parte l'importo oggetto della cartella di pagamento opposta rideterminandolo in € 19.955,72 e condannando parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di entrambi i convenuti.
2. Il primo giudice ha rigettato la preliminare eccezione di intervenuta prescrizione per i contributi relativi agli anni 2011 e 2012 avendo la Cassa posto in essere una serie di atti (dell'11.5.2011, del
2.8.2013, del 5.8.2014 e del 5.8.2015) idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, decorrendo detto termine dalla scadenza di presentazione delle dichiarazioni per quanto concerne l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e dalla scadenza del pagamento per quanto attiene ai contributi. Ha respinto, inoltre, il motivo di domanda relativo all'asserito esonero dell'obbligo di iscrizione alla Cassa in ragione della volontaria prosecuzione del versamento della contribuzione presso l'INPDAI
(confluita poi nella Gestione Separata INPS) in conseguenza del rapporto inizialmente instaurato dalla parte ricorrente atteso che il AV dal 1985 esercitava attività autonoma di commercialista ed era iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Il fatto di esercitare la professione autonoma, di essere iscritto all'Albo e di avere aperto la partita iva con il codice corrispondente all'attività di dottore commercialista, determinavano l'obbligo di iscrizione alla Cassa commercialisti e del versamento della relativa contribuzione, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza di aver continuato a versare i contributi presso la gestione INPDAI.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la disciplina della definizione agevolata di cui all'art. 6 dl 193/2016 convertito in l. 225/2016, (cui aveva aderito il AV) in quanto non estensibile agli enti previdenziali privatizzati.
2.1 Ha accolto, invece, la doglianza relativa alla mancata detrazione dal dovuto della somma di €
3.873,24, già oggetto di sgravio da parte della Cassa comunicato con racc. dell'11.5.2017 e non dedotta dagli importi complessivamente determinati, sicchè la pretesa contributiva indicata nella cartella di pagamento opposta andava rideterminata nel minor importo di € 19.955,72. Ha respinto la doglianza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi