Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 287 /2023 R.G.L. promossa da:
NI GROUP s.r.l., c.f. 01388780114, NI
NA & C. s.a.s. di CH NU, c.f. 00809970114, (già
CH DO & C. S.a.s. di CH IA), rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Tomaso Romanengo e
Simone Tiraoro per procura allegata al ricorso in appello.
appellanti
CONTRO
OL ES, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Bordigoni, per procura allegata alla comparsa. appellato
AR s.r.l. appellata contumace
CONCLUSIONI
Per le appellanti: come da note scritte in data 18.12.2024
Per l'appellato: come da note scritte in data 18.12.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia in data 17.5.2019, LE
PO ha convenuto in giudizio le società NI NA &
C. s.a.s. di CH IA, NI GROUP s.r.l. e AR s.r.l. chiedendo, previo riconoscimento di un unico centro di imputazione e di rapporto di codatorialità tra le convenute, la riqualificazione del rapporto formalmente di lavoro autonomo intercorso nel periodo gennaio 2008 - settembre 2017 in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione del 2^ livello CCNL Terziario e
Distribuzione (o altro meglio visto) e la condanna in solido delle convenute al pagamento delle differenze retributive e di TFR, oltre al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora.
In via di gradato subordine, il ricorrente ha chiesto, poi, la condanna, ex art. 2112 c.c., della CH GR s.r.l. anche per le differenze maturate fino al 30.12.2013 presso la incorporata CH s.r.l. e la condanna delle convenute in solido, previo accertamento dell'etero-organizzazione del rapporto ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, al pagamento delle differenze maturate dal 1.1.2016 sempre in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato al livello 2^ CCNL Terziario
Distribuzione o altro meglio visto.
Le società convenute si sono costituite contestando la fondatezza delle pretese.
Con sentenza pubblicata in data 24.4.2023 il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso nei confronti delle società NI
NA & C. s.a.s. e NI GROUP s.r.l., respingendo le domande proposte nei confronti di AR s.r.l.
Avverso la sentenza le due società soccombenti in primo grado hanno proposto appello e l'appellato ha resistito al gravame, riproponendo in subordine le domande svolte in via gradata con il ricorso introduttivo.
La società AR s.r.l. è rimasta contumace.
La Corte ha esperito tentativo di conciliazione e disposto supplemento di
CTU. All'esito la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
20.12.2024.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti e per le considerazioni di seguito specificate:
- il ricorrente è stato legato contrattualmente alle convenute dal 1.1.2008 al
30.9.2017 con incarichi di lavoro autonomo dapprima nei confronti della
NI s.r.l., poi acquisita dalla NI GR s.r.l. e, dal dicembre 2011, con fatturazione estesa alle altre due convenute;
- l'accertamento della subordinazione non è precluso dal fatto che il ricorrente è stato nello stesso periodo titolare di partita IVA e di impresa individuale, né dall'emissione di fatture anche verso terzi soggetti o da trasferte presso alcuni di essi, posto che le fatture dimostrerebbero solo che, fuori ed oltre l'orario come dipendente per le convenute, il ricorrente espletava prestazioni ulteriori per terzi, salvo ritenere non lavorati per la convenuta i giorni in cui egli è risultato impegnato per terzi;
- più testi concordano nel dire che il ricorrente osservava l'orario di lavoro dell'esercizio, ossia dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, da lunedí a venerdí : cosí le impiegate PO e NA, presenti quotidianamente, mentre in contrario non vale quanto riferisce Viti, per cui il ricorrente entrava dopo di lui che arrivava alle 9-9.30, atteso che il teste ha dichiarato di recarsi in azienda per non più di tre mattine a settimana e di non avere un orario
(essendo un rappresentante di AR);
- la presenza pomeridiana del ricorrente, almeno fino alle ore 17, è del resto ammessa dallo stesso legale rappresentante della NI GR,
ER, nel libero interrogatorio;
- quanto alla presenza del sabato mattina, sebbene diversi testi abbiano confermato la chiusura dei locali aziendali altri l'hanno negata o hanno dichiarato che, almeno fino al 2010, il sabato si stava aperti e tale presenza al sabato va ritenuta provata fino a tutto il 2010, come del resto verosimile per un'azienda che vende (anche) elettrodomestici, quantomeno nel periodo piú remoto, prima che l'attività del negozio calasse (come da libero interrogatorio dello ER);
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- risulta inoltre che la ditta chiudeva (almeno) due settimane in agosto e nel periodo dal 24 dicembre al 5 gennaio seguente;
- le deposizioni tratteggiano un quadro per cui, di regola, il ricorrente era presente nell'azienda tutti i giorni della settimana con orario pieno mentre non è stato confermato che, mentre si trovava nei locali aziendali, il ricorrente lavorasse per altri suoi clienti;
- il ricorrente aveva poi una postazione fissa nei locali aziendali, si avvaleva di una porzione di scrivania, accanto allo ER, con sedia e computer e pure nel reparto elettrodomestici (situato al piano superiore dello stabile) aveva un'altra sua postazione (testi PO, Pellini, TT): il ricorrente era dunque un tecnico ubicato nei locali aziendali ove lavorava per la maggior parte del suo tempo;
- è stato anche comprovato che l'indirizzo mail aziendale
«helpdesk@chgroup.it» era utilizzato esclusivamente dal ricorrente (teste
NA) e tale indirizzo compare in un elenco di tutti gli indirizzi aziendali;
- l'attività del ricorrente consisteva nell'occuparsi di tutti i problemi informatici per i computers e le reti delle convenute (PO, NA,
TT;
Pennini, Toso, Viti) e nel servire i clienti del reparto elettrodomestici, in esclusiva dopo la morte del titolare RE CH
(PO, NA);
- il rapporto di lavoro, pur formalmente autonomo, aveva natura subordinata in quanto il ricorrente era inserito organizzativamente e produttivamente nella compagine aziendale, osservando di fatto gli orari del personale impiegatizio e operando su input costante del committente (secondo le disposizioni impartite dallo ER);
- anche le modalità di pagamento mascherano la vera natura del compenso, non quale remunerazione per un servizio reso ma come corrispettivo per la costante prestazione delle energie lavorative in base ad un importo fisso mensile concordato, che tuttavia lo ER, dal suo subentro nel 2013, aveva chiesto di non far figurare che venisse pagato tutti i mesi, portando la fatturazione mediamente a tre mesi;
4
- le fatture, al di là del numero progressivo, risultano redatte a cadenza mensile tendenzialmente per il medesimo importo, poi emesse ogni certi mesi ma raggruppano sempre lo spettante per mensilità specifiche;
- per quanto concerne la co-datorialità del rapporto, premesso che il ricorrente fatturava a tutte le società convenute, dalle prove testimoniali emergeva un maggior coinvolgimento dello ER, legale rappresentante della NI GR, ma significativa è la circostanza che le persone piú a conoscenza dell'attività del ricorrente siano le testimoni PO e
NA, entrambe dipendenti della NI DO;
- nel diverso giudizio riguardante le due testimoni PO e NA è già stata ravvisata la sussistenza, dal lato datoriale, di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con ordinanza Trib. La Spezia,
28.5.2018 prodotta in atti : ordinanza che, qui richiamata anche ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., unitamente alle ulteriori risultanze in atti, comprova la sussistenza tra le convenute NI GR e NI
DO di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato del PO (“In primo luogo, si deve considerare, come riportato nella lettera di licenziamento, che la …
ci si trova di fronte, dunque, ad una società che esaurisce la quasi totalità della sua attività imprenditoriale nei confronti di un
unico soggetto ad essa fortemente integrato quanto a compagine s-ciale.
Piú che osservare che le due società hanno oggetti sociali differenti, devesi allora considerare, al contrario, che l'una realizza una parte delle attività dell'altra, nella specie
i servizi amministrativo-contabili;
la …
G.>
Anche i locali dove le due società hanno sede e dove opera il personale insistono nel medesimo stabile e la C. s.a.s. ne occupa una parte in virtú di un comodato gratuito, che, però, neppure è formalizzato.
I soci della C. s.a.s. sono due (IA e NU NI), che fanno parte della compagine sociale anche della C. s.r.l. e la seconda è pure procuratrice di quest'ultima società … .
Ma se questi elementi sono indiziarî e non decisivi, occorre osservare che sono in atti altre
emergenze documentali che provano gli assunti attorei.
5
Ai sensi del contratto di appalto di servizi …
nel contratto è scritto, al punto 1), che i servizi resi consistono nella
«elaborazione meccanografica di tutte le operazioni contabili, ivi compresa la contabilità del personale, riguardante la gestione contabile della CH GR s.r.l.».
Gli è però che l'attività non risulta essere stata svolta soltanto all'interno …, ossia nei rapporti tra le società, ma anche all'esterno: infatti, una serie notevole di mails testimonia di come le ricorrenti, formalmente dipendenti di …
l'esterno … presentandosi con lo-go della …
Vi sono poi cospicue altre mails con le quali le ricorrenti ricevono direttamente disposizioni di la-voro dal legale rappresentante della …
9), sub doc. n. 13), ric.]<, circostanza assai rilevante perché, come è noto, una delle caratteristiche dell'estrinsecarsi della subordinazione sta proprio nel conformare (etero- dirigere) l'altrui prestazione lavorativa (art. 2094, c.c.;
Cass. 14 feb. 2011, n. 3594, Id. 7 mar. 2003, n. 3471 e molte altre).. .
Ancora: l'esercizio del potere di controllo gerarchico-organizzativo risulta in capo al legale rappresentante della …
<[ora in doc. n. 12), sub doc. n. 13), ric.]>.
Addirittura, … V. TI … ha operato (almeno anche) alle casse al pubblico della …
rendendo una prestazione diversa e per una società diversa rispetto a quanto risultante dal suo contratto di lavoro.
Inoltre, IA BO e VA TI figurano negli indirizzarî
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