Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1352

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1352
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1352
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.10.24 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 789 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Enrico Parte_1
Morcavallo
appellante

E

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Nicola Greco Controparte_1
, con l'Avv. Pierfrancesco Fazzolari Controparte_2

appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. n° 165 del 2001. Differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo

1) Con ricorso del 3.7.19 esponeva: Controparte_2
a) di essere stato dipendente della Provincia di dal 24.6.01 al 30.6.18 con inquadramento Pt_1 nella categoria contrattuale D5 e qualifica di esperto amministrativo;

b) che con decreto n° 41040 del 17.10.16, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01,
l'ente provinciale gli aveva conferito delega allo svolgimento di poteri dirigenziali con responsabilità gestionale del Settore Mercato del Lavoro, per cui egli aveva svolto le relative mansioni dirigenziali a tempo pieno e in via continuativa;

1


c) che, cessata tale delega di funzioni dirigenziali il 31.1.17, con decreto n° 6636 del 17.2.17 l'ente gli aveva conferito una “delega rinnovata” per l'esercizio di funzioni dirigenziali del Settore Pari Opportunità Politiche Sociali e del Lavoro con durata fino al 31.12.17, per cui anche in tal caso egli aveva espletato l'incarico in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità;

d) che con decreto n° 47632 del 23.11.17 gli era stata confermata la delega per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali per la parte riferita ai “Servizi per l'Impiego e alle Politiche Attive del Lavoro” con svolgimento delle relative funzioni fino al 30.6.18, data in cui era transitato nei ruoli della
. Controparte_1
2) Denunciava che, nonostante il concreto svolgimento di funzioni dirigenziali relative al Settore
Mercato del Lavoro, la Provincia di non gli aveva riconosciuto il diritto a percepire le relative Pt_1 differenze retributive. Differenze che, al contrario, gli spettavano ai sensi degli artt. 36 Costituzione e 52 D. Lgs. n° 165 del 2001 essendo ampiamente provato, come da documentazione indicata in ricorso e allo stesso allegata, lo svolgimento delle funzioni dirigenziali dal 17.10.16 al 30.6.18.
3) Chiedeva dunque la condanna della al pagamento della complessiva somma Parte_1 di euro 115.975,37, come da conteggi allegati al ricorso, e al versamento della relativa contribuzione.
4) Il Tribunale di Cosenza, autorizzata la chiamata in giudizio della richiesta dalla Controparte_1
, con la sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso, per l'effetto Parte_1 condannando la al pagamento della somma richiesta dal a titolo di Parte_1 Parte_1 CP_2 differenze retributive, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione CP_ contributiva perché l' non era stato convenuto in giudizio.
5) In particolare, il tribunale ha dato atto che al ricorrente erano state conferite, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/01, deleghe per l'esercizio di poteri dirigenziali con decreti del 17.10.16,
13.2.17 e 23.11.17 e che lo svolgimento in fatto delle relative funzioni non era stato in alcun modo contestato, sicché il fatto storico sotteso alla pretesa azionata era provato.
6) Ha quindi ritenuto che il richiamo all'art. 2103 c.c., contenuto nell'art. 17, comma 1 bis, D. Lgs.
n° 165/01
, non poteva comportare la formale attribuzione della qualifica dirigenziale pur nell'effettivo svolgimento delle relative funzioni. Tuttavia, la retribuibilità delle funzioni dirigenziali trovava fondamento nell'art. 52 D. Lgs. n° 165/01 aggiungendo, previo richiamo a giurisprudenza di Co legittimità in tema di superiori mansioni dirigenziali, che se la afferma il diritto del dipendente pubblico che svolga in via di fatto superiori mansioni dirigenziali al corrispondente trattamento economico, deve ritenersi che tale diritto sussiste a fortiori nel caso di specie, avendo il ricorrente disimpegnato mansioni dirigenziali in forza di formale provvedimento di conferimento di tali compiti dirigenziali in regime di delega da parte del dirigente preposto. A tali rilievi consegue il diritto del ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento economico differenziale nell'importo oggetto di domanda, siccome non oggetto di contestazione alcuna.
7) Il tribunale ha infine ritenuto non contestati i conteggi allegati al ricorso e che il giusto contraddittore della domanda di differenze retributive era la e non la Parte_1 CP_1
.
[...]
8) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per non aver considerato che nel caso di specie vi era stata una delega di funzioni dirigenziali relativa ad un solo segmento della posizione dirigenziale, non dunque senza una pienezza delle funzioni e senza la completa assunzione delle responsabilità relative al perseguimento degli obiettivi. Infatti, la posizione dirigenziale era quella del Settore Pari Opportunità Politiche
2
Sociali e del lavoro, di cui le funzioni dirigenziali relative alle Politiche del Lavoro erano un mero segmento. La conseguenza era che, proprio in applicazione dell'art. 52 D. Lgs 165/01 richiamato dal tribunale, nel caso di specie non poteva esservi stata una prevalenza, in
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