Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2024, n. 207

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2024, n. 207
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 207
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Carlo Chiriaco Cons. Sabrina Mostarda Cons.
nella causa civile in grado di appello n. 701/2022
all'udienza del 19 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA INPS Avv. Mangiapane Filippo
appellante
E
LA AB Avv. Murineddu Federica appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1002/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 luglio 2021, LA EL adiva il Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS […] di liquidazione della pensione con decorrenza rispettivamente 1 GENNAIO 2001, 1 LUGLIO 2006, 1 LUGLIO 2008 e 1 MAGGIO 2014 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ogni supplemento, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT ed utilizzando un numero di contributi giornalieri “inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti;
[…] accertare e dichiarare che l'importo
della Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo, la media delle migliori 1.900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 534,38 per il supplemento con decorrenza 1 gennaio 2001, € 524,90 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006, € 547,10 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2008 ed a € 683,33 per il supplemento con decorrenza 1 maggio 2014, salvo quello diverso ritenuto di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 1.579 per il supplemento con decorrenza 1 gennaio 2001, pari a 996 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006, pari a 468 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2008 e pari a 1.434 per il supplemento con decorrenza 1 maggio

2014, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l'INPS, a procedere alla riliquidazione della Quota B dei supplementi utilizzando come base di calcolo, la media delle retribuzioni del periodo di competenza degli stessi, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 534,38 per il supplemento con decorrenza 1 gennaio 2001, € 524,90 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006, € 547,10 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2008 ed a € 683,33 per il supplemento con decorrenza 1 maggio 2014, nonché utilizzando tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza del supplemento con decorrenza pari a pari a pari a 1.579 per il supplemento con decorrenza 1 gennaio 2001, pari a 996 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006, pari a 468 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2008 e pari a 1.434 per il supplemento con decorrenza 1 maggio 2014;
condannare l'INPS, a liquidare la Quota B dei supplementi di pensione in un importo lordo mensile pari a € 793,14 per il supplemento con decorrenza 1 GENNAIO 2001, € 509,34 per il supplemento con decorrenza 1 LUGLIO 2006, € 249,11 per il supplemento con decorrenza 1 LUGLIO 2008 e ad € 926,98 per il supplemento con decorrenza 1 MAGGIO 2014, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l'INPS, a corrispondere all'esponente gli importi differenziali tra i supplementi giuridicamente spettanti e quelli, inferiori, effettivamente percepiti a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l'INPS a corrispondere a parte ricorrente l'importo mensile lordo differenziale pari a: € 559,77 per il primo supplemento di pensione, dal 1 GENNAIO 2001 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 286,63 per il secondo supplemento di pensione, dal 1 LUGLIO 2006 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 121,70 per il terzo supplemento di pensione, dal 1 LUGLIO 2008 per tredici mensilità l'anno e fino alla data di effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 694,46 per il quarto supplemento di pensione, dal 1 AGOSTO 2018 per tredici mensilità

2 l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia condannare l'INPS, a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.”. Il ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1 settembre 1995;
successivamente, poiché aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa sebbene gli fosse stato riconosciuto il suindicato diritto, LA EL presentava innanzi ad INPS l'istanza per il riconoscimento del relativo supplemento di pensione. L'Istituto previdenziale, con lettera datata del 13.10.2020, accoglieva la domanda, provvedendo alla ri-liquidazione dei supplementi di pensione riconosciuti in precedenza. Tuttavia – stante la mancata indicazione da parte dell'Istituto del preciso importo lordo mensile della Quota B – il ricorrente presentava domanda all'INPS, il quale provvedeva nuovamente alla ri-liquidazione, riconoscendo, per il supplemento con decorrenza 1 gennaio 2001, l'importo complessivo mensile lordo pari a € 233,37;
per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006, l'importo complessivo mensile lordo pari a € 222,71;
per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2008, l'importo complessivo mensile lordo pari a € 127,41, mentre, per il supplemento con decorrenza 1 maggio 2014, l'importo complessivo mensile lordo pari a € 232,52. Successivamente il ricorrente presentava autonomi ricorsi amministrativi on line avverso il menzionato provvedimento di liquidazione, lamentandone l'erroneità dei conteggi per errata e/o parziale applicazione dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 181/1997. INPS, tuttavia, non provvedeva alla definizione dei suindicati procedimenti. Ritualmente costituitosi, l'INPS preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Nel merito, l'Ente contestava interamente le istanze ex adverso dedotte, sostenendo come – a suo avviso – fosse ancora vigente il massimale previsto dall'art. 12 comma 7 DPR 1420/71;
inoltre, l'Ente previdenziale rappresentava come la Corte costituzionale, con sentenza n 202/2008, avesse già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento;
l'odierno appellante, dunque, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, concludeva per il totale rigetto del ricorso. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale, ritenuta inapplicabile la decadenza triennale ex art. 47, ult. Co., del DPR n.639/1970, come modificato dal D.L. n.98/2011, accoglieva il ricorso. Al riguardo osservava che la determinazione della quota B della pensione e dei relativi supplementi, prevista dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs 182/1997, costituiva una disciplina autosufficiente, con conseguente inapplicabilità del limite massimo previsto per la quota A dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971, non espressamente richiamato dal legislatore. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello l'PS chiedendo lamentandone l'erroneità in merito all'eccezione di decadenza e all'interpretazione della normativa applicabile.
3
Si è costituito in giudizio LA EL, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio la S.C. si è pronunciata sulla questione con sentenza n. 36056/2022 del 9.12.2022. Con le note autorizzate l'appellato ha preso posizione sulla suindicata pronuncia di legittimità, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa in esame e di rinviare la causa in attesa della emananda normativa di settore. Ha inoltre prodotto conteggi subordinati e così ha riformulato le proprie conclusioni: “in via principale: insiste per il rigetto integrale dell'avverso gravame;
in via di subordine: rinviare la trattazione del presente ricorso a data successiva al fine di attendere il recepimento con atto avente forza di legge del contenuto della risoluzione allegata alle presenti note approvata all'unanimità dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati;
in via di ulteriore subordine: posta la questione di legittimità costituzionale sopra articolata dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997, interpretato conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per violazione dell'art. 76 Cost, chiede dichiararsi tale questione rilevante e non manifestamente infondata e quindi la trasmissione del presente fascicolo alla Corte Costituzionale e, all'esito il rigetto integrale dell'avverso gravame;
in via di ulteriore subordine: preso atto del numero di contributi giornalieri del periodo di competenza della Quota B delle prestazioni per cui è causa così come allegati, provati in via documentale e non contestati, confermare la sentenza di primo grado almeno nella parte in cui ha accolto le conclusioni: accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della
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