Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 1554
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 28 marzo 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2354/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Antonio C.F._1
Gramsci n. 19, presso lo studio degli avv.ti Giovanna Ziello (CF. e Pec. e Giuseppe C.F._2 Email_1
Pappa (C.F. e pec , dai quali è C.F._3 Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura, congiunta e disgiunta,in atti ;
fax presso il quale intende ricevere le comunicazioni 081/5754914
appellante E
con sede in Napoli, via G. B. Controparte_1
Marino n. 1 (p. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce ex art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011 – dall'avv. Francesco Castiglione (c.f. ;
pec C.F._4
fax 081-2481166), presso lo Email_3 studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Carducci, n. 42
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 3169/2022, resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata in data 01.06.2022, nella causa iscritta al n. di RG. 8612/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 03.06.2020, Parte_1 deduceva di essere stato dipendente della società convenuta dal 28.12.1981 al 31.07.2017 con la qualifica di impiegato di livello Q3 del Organizzazione_1 che da ottobre 2004 aveva prestato servizio in distacco presso il Org_2 con mansioni di verificatore di titoli di viaggio;
che il aveva
[...] Org_2 imposto turni di lavoro in virtù dei quali aveva lavorato per più di sei giorni consecutivi , per un totale complessivo di n.615 giorni, senza godere del giorno di riposo settimanale ed in assenza di alcun compenso economico per non aver goduto del riposo settimanale;
che aveva dunque subito un danno da usura psico-fisica da ritenersi sussistente juris et de jure;
che, in virtù del dedotto rapporto lavorativo, ha percepito somme come da buste paga versate in atti. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento del danno conseguente alle violazioni denunciate, con condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €.41.747,18, o in subordine, della minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione. Spese vinte. Instaurato il contraddittorio si costituiva la Controparte_1
che , in via preliminare , eccepiva la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei diritti
[...] di credito eventualmente spettanti al ricorrente;
nel merito deduceva , con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, assumeva che il ricorrente era stato assunto in data 28.12.1981 come conducente di linea inquadrato nel 7° livello, che a decorrere dal 01.01.2001 era stato inquadrato come impiegato con qualifica di “Operatore qualificato di ufficio” e che dall'1.12.2007 era stato promosso come
“Collaboratore di ufficio”, che aveva svolto mansioni di agente verificatore dei titoli di viaggio fino al 2006, svolgendo poi mansioni impiegatizie in ufficio. Inoltre precisava che, con provvedimento dell'11.10.2004, l' aveva CP_1 distaccato sette dipendenti, tra i quali il ricorrente, presso il Org_2
che le prestazioni del personale distaccato erano state sempre
[...] soggette alle esigenze, all'organizzazione e alle direttive del ;
che in ogni Org_2 caso l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era sempre stato articolato in 6 ore e 48 minuti giornalieri, per una media settimanale di 39 ore calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi, ai sensi dell'art. 8, CCNL 25.7.1997;
che, oltre all'ordinaria retribuzione, erano sempre state erogate tutte le dovute maggiorazioni, compresa se dovuta l'indennità per mancato riposo, di cui all'art. 14, CCNL 25.7.1997, liquidata come lavoro festivo;
che ad ogni modo il ricorrente
aveva quasi sempre goduto di due giorni di riposo consecutivi nell'arco di 14 giorni. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , previa compensazione per la metà. Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.9.2022,
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 28 marzo 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2354/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Antonio C.F._1
Gramsci n. 19, presso lo studio degli avv.ti Giovanna Ziello (CF. e Pec. e Giuseppe C.F._2 Email_1
Pappa (C.F. e pec , dai quali è C.F._3 Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura, congiunta e disgiunta,in atti ;
fax presso il quale intende ricevere le comunicazioni 081/5754914
appellante E
con sede in Napoli, via G. B. Controparte_1
Marino n. 1 (p. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce ex art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011 – dall'avv. Francesco Castiglione (c.f. ;
pec C.F._4
fax 081-2481166), presso lo Email_3 studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Carducci, n. 42
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 3169/2022, resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata in data 01.06.2022, nella causa iscritta al n. di RG. 8612/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 03.06.2020, Parte_1 deduceva di essere stato dipendente della società convenuta dal 28.12.1981 al 31.07.2017 con la qualifica di impiegato di livello Q3 del Organizzazione_1 che da ottobre 2004 aveva prestato servizio in distacco presso il Org_2 con mansioni di verificatore di titoli di viaggio;
che il aveva
[...] Org_2 imposto turni di lavoro in virtù dei quali aveva lavorato per più di sei giorni consecutivi , per un totale complessivo di n.615 giorni, senza godere del giorno di riposo settimanale ed in assenza di alcun compenso economico per non aver goduto del riposo settimanale;
che aveva dunque subito un danno da usura psico-fisica da ritenersi sussistente juris et de jure;
che, in virtù del dedotto rapporto lavorativo, ha percepito somme come da buste paga versate in atti. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento del danno conseguente alle violazioni denunciate, con condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €.41.747,18, o in subordine, della minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione. Spese vinte. Instaurato il contraddittorio si costituiva la Controparte_1
che , in via preliminare , eccepiva la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei diritti
[...] di credito eventualmente spettanti al ricorrente;
nel merito deduceva , con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, assumeva che il ricorrente era stato assunto in data 28.12.1981 come conducente di linea inquadrato nel 7° livello, che a decorrere dal 01.01.2001 era stato inquadrato come impiegato con qualifica di “Operatore qualificato di ufficio” e che dall'1.12.2007 era stato promosso come
“Collaboratore di ufficio”, che aveva svolto mansioni di agente verificatore dei titoli di viaggio fino al 2006, svolgendo poi mansioni impiegatizie in ufficio. Inoltre precisava che, con provvedimento dell'11.10.2004, l' aveva CP_1 distaccato sette dipendenti, tra i quali il ricorrente, presso il Org_2
che le prestazioni del personale distaccato erano state sempre
[...] soggette alle esigenze, all'organizzazione e alle direttive del ;
che in ogni Org_2 caso l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era sempre stato articolato in 6 ore e 48 minuti giornalieri, per una media settimanale di 39 ore calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi, ai sensi dell'art. 8, CCNL 25.7.1997;
che, oltre all'ordinaria retribuzione, erano sempre state erogate tutte le dovute maggiorazioni, compresa se dovuta l'indennità per mancato riposo, di cui all'art. 14, CCNL 25.7.1997, liquidata come lavoro festivo;
che ad ogni modo il ricorrente
aveva quasi sempre goduto di due giorni di riposo consecutivi nell'arco di 14 giorni. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , previa compensazione per la metà. Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.9.2022,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi