Corte d'Appello Milano, sentenza 04/01/2025, n. 9
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa NN Mantovani Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
OR ST S.P.A. (già ME OR S.P.A.) (C.F./P.IVA 08746440018), con il patrocinio dell'avv. CAPOLUONGO LUCA
APPELLANTE contro
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (già AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA) (C.F./P.IVA 09314290967), con il patrocinio dell'avv.
VIGANO' MARTA
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di NZ n. 1641/2023 pubblicata il
12/07/2023;
materia: Appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “I. rigettare le domande avversarie tutte e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, a favore dell'appellante, di € 104.077,37, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, in ogni caso oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 ss.mm., dal dovuto al saldo;
II. con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio – nonché di quelli relativi alla fase ingiuntiva, come liquidati, ma in ciascun caso applicandosi, a mente del D.M. 55/2014, sia la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 c. 8 (manifesta fondatezza) che quella di un terzo di cui all'art.
4 c. 1 bis (file indicizzati);
III. in via istruttoria, pur in presenza di soddisfacente documentazione scritta, si insiste per
l'ammissione di prova – per interrogatorio formale e testi – sui seguenti capi, premesso "Vero che":
1) "Nel marzo 2015, EM (oggi, EL) svolgeva il sopralluogo previsto dal bando di gara, con accesso alle sole zone di cucina, preparazione pasti e lavaggio e senza poter visionare gli ambienti adiacenti e, in particolare, sottostanti";
2) "in base al sopralluogo, EM (oggi, EL) formulava l'offerta tecnica, prevedendo, per il P.O. di
SI, la preparazione dei pasti in loco e piani di pulizia e disinfestazione ordinari, come da documenti che si rammostrano (all. 9, 10, 12 e 13 al doc. 13 ctp.)";
3) "all'interno dell'offerta, il servizio di trasporto pasti (c.d. veicolato) era previsto solo in direzione di altre strutture territoriali, nei confronti delle quali la cucina del P.O. di SI fungeva da centro di cottura";
4) "EM (oggi, EL), con la propria lettera del 17 giugno 2016 – che si rammostra (doc. 34) – trasmessa a mezzo PEC ad acquisti.economato@pec.hsgerardo.org sollecitava all'Ente la consegna della documentazione tecnica ed amministrativa, incluse le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti, le planimetrie e le sezioni di tutti i locali soggetti al contratto, senza però riceverne alcuna, neppure in seguito";
5) "l'Ente differiva la data di avvio del servizio dal 1.7.2016 al 1.9.2016, per consentire alla ditta uscente di effettuare i lavori e gli interventi sugli impianti e le attrezzature, come da verbale predisposto dalla ditta Five Services, che si rammostra (doc. 8)";
6) "a fronte del differimento, EM (oggi, EL) aveva dato la propria disponibilità all'avvio del servizio anche già dal 1.8.2016, come da documento che si rammostra (doc. 35)";
7) "in data 31.8.2016 avveniva il passaggio di gestione dell'appalto tra la ditta uscente (RI s.r.l.) e
EM (oggi, EL), come da documento che si rammostra (doc. 9)";
8) "in tale sede i lavori e gli interventi a carico di RI risultavano da completare e le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava la cucina apparivano non idonee per la produzione pasti";
9) "nei giorni seguenti, EM (oggi, EL) rilevava e portava all'attenzione dell'Ente dette condizioni, i lavori non effettuati da RI ed ulteriori problematiche e mancanze, come da documenti che si rammostrano (docc. 10, 12, 13, 14, 17 e 19)"
10) "in particolare, in data 8.9.2016 si effettuava un primo intervento ordinario di deblattizzazione e derattizzazione su tutti i locali della cucina, mentre nei giorni 9, 10 e 12 settembre la società EL Servizi effettuava, su chiamata di EM (oggi, EL), interventi di sanificazione profonda in tutti i locali di cucina e su tutte le attrezzature presenti, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
11) "in data 22.9.2016 veniva disposta una prima chiusura della cucina ed intensificati i controlli, senza miglioramenti della situazione, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
12) "in data 3.10.2016, avveniva un incontro tra EM (oggi, EL), la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica – alla presenza, altresì delle dietiste, dell'ufficio infermieristico e di quello tecnico – ed in tale sede la Direzione Medica, preso atto delle condizioni di cui sopra, dei lavori non effettuati da
RI e delle ulteriori problematiche e mancanze, disponeva per l'indomani la chiusura della cucina,
pagina 2 di 12 per l'avvio di operazioni di disinfestazione da effettuarsi congiuntamente sia all'interno dei locali che nei sotterranei (cunicoli), come da documento che si rammostra (doc. 30)";
13) "nei giorni seguenti venivano effettuati una serie di interventi mirati, ossia: 7.10.2016, disinfestazione generalizzata mediante irrorazione (cunicoli sotterranei e locali interni) e nebulizzazione per saturazione delle attrezzature e ambienti;
8, 10 e 12.10.2016, monitoraggio degli insetti striscianti mediante controllo degli ambienti e successivo ricambio delle piastre collanti posizionate all'interno delle postazioni;
14.10.2016, interventi di pest proofing e risanamento mediante sigillatura dei punti di annidamento blatte, il tutto come da documento che si rammostra (doc. 30)";
14) "alla data del 24.10.2016, nonostante tutti gli interventi effettuati, le condizioni non risultavano migliorate in quanto determinate da problematiche strutturali dei luoghi stessi";
5) "preso atto di ciò, la Direzione Medica disponeva la chiusura della cucina e delle altre aree, adiacenti, in cui era prevista la preparazione dei pasti";
16) "in data 27.10.2016 (doc. 20) e, dopo apposito incontro, in data 4.11.2016 (doc. 22), EM (oggi, EL) faceva pervenire all'Ente una dettagliata relazione sui lavori e gli interventi da effettuarsi, rendendosi disponibile ad anticipare quelli, a proprio carico (tinteggiatura), previsti per l'estate successiva (doc. 21)";
17) "ancora nell'aprile 2017 i lavori e gli interventi risultavano effettuati solo in parte, come da documento che si rammostra (doc. 25), sicché solo in data 6.7.2017, previa apposita disinfestazione finale (doc. 26), la cucina poteva riaprire";
18) "al fine di poter erogare il servizio appaltato nel periodo di chiusura della cucina (24.10.2016- 6.7.2017), EM (oggi, EL) ha sopportato un maggior costo di € 84.416,10 per il trasporto dei pasti e di € 1.880,00 per attività, non previste, di disinfestazione straordinaria – il tutto come da doc. 3 che si rammostra e come dettagliato ai docc. 27-29". Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari ove ammessi:
• GI IN, NO TA EL LL, tutti presso EL Ristorazione s.p.a., via Venezia Giulia 5/a, 20157 – Milano;
• Arch. Santino Massaro, presso Studio SM, via Lecco 1, 20900 – NZ (MB).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello con pieno favore delle spese di lite;
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dell'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo del primo grado di giudizio, preceduti da “Vero che” nonché, continuando la numerazione rispetto a quelli ivi indicati, sui capitoli di prova dal 13 al 26, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 1° grado di giudizio dell'allora ASST di NZ, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da: “Vero che”. Si indicano a testi: pagina 3 di 12 - su tutti i capitoli di prova dott. Giordano Repossi, Arch. IG SI, domiciliati presso la
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori,, in via Pergolesi n. 33;
dott. Filippo Lamarca, domiciliato presso l'ASP di Enna;
dott.ssa Elvira Motti, domiciliata presso il Presidio Ospedaliero di SI;
- sui capitoli da 14 a 23: NN RE, NZ IM, LA CC, domiciliate presso il
Presidio Ospedaliero di SI;
- sui capitoli 24 e 25: NA SI CA e GA EP, domiciliati presso l'ATS Brianza sita a NZ, in via De Amicis.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre a prova contraria. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti, si chiede l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli dei testi dott. Giordano Repossi e Arch. IG SI.
In ogni caso, si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa NN Mantovani Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
OR ST S.P.A. (già ME OR S.P.A.) (C.F./P.IVA 08746440018), con il patrocinio dell'avv. CAPOLUONGO LUCA
APPELLANTE contro
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (già AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA) (C.F./P.IVA 09314290967), con il patrocinio dell'avv.
VIGANO' MARTA
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di NZ n. 1641/2023 pubblicata il
12/07/2023;
materia: Appalto di servizi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “I. rigettare le domande avversarie tutte e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento, a favore dell'appellante, di € 104.077,37, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, in ogni caso oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 ss.mm., dal dovuto al saldo;
II. con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio – nonché di quelli relativi alla fase ingiuntiva, come liquidati, ma in ciascun caso applicandosi, a mente del D.M. 55/2014, sia la maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4 c. 8 (manifesta fondatezza) che quella di un terzo di cui all'art.
4 c. 1 bis (file indicizzati);
III. in via istruttoria, pur in presenza di soddisfacente documentazione scritta, si insiste per
l'ammissione di prova – per interrogatorio formale e testi – sui seguenti capi, premesso "Vero che":
1) "Nel marzo 2015, EM (oggi, EL) svolgeva il sopralluogo previsto dal bando di gara, con accesso alle sole zone di cucina, preparazione pasti e lavaggio e senza poter visionare gli ambienti adiacenti e, in particolare, sottostanti";
2) "in base al sopralluogo, EM (oggi, EL) formulava l'offerta tecnica, prevedendo, per il P.O. di
SI, la preparazione dei pasti in loco e piani di pulizia e disinfestazione ordinari, come da documenti che si rammostrano (all. 9, 10, 12 e 13 al doc. 13 ctp.)";
3) "all'interno dell'offerta, il servizio di trasporto pasti (c.d. veicolato) era previsto solo in direzione di altre strutture territoriali, nei confronti delle quali la cucina del P.O. di SI fungeva da centro di cottura";
4) "EM (oggi, EL), con la propria lettera del 17 giugno 2016 – che si rammostra (doc. 34) – trasmessa a mezzo PEC ad acquisti.economato@pec.hsgerardo.org sollecitava all'Ente la consegna della documentazione tecnica ed amministrativa, incluse le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti, le planimetrie e le sezioni di tutti i locali soggetti al contratto, senza però riceverne alcuna, neppure in seguito";
5) "l'Ente differiva la data di avvio del servizio dal 1.7.2016 al 1.9.2016, per consentire alla ditta uscente di effettuare i lavori e gli interventi sugli impianti e le attrezzature, come da verbale predisposto dalla ditta Five Services, che si rammostra (doc. 8)";
6) "a fronte del differimento, EM (oggi, EL) aveva dato la propria disponibilità all'avvio del servizio anche già dal 1.8.2016, come da documento che si rammostra (doc. 35)";
7) "in data 31.8.2016 avveniva il passaggio di gestione dell'appalto tra la ditta uscente (RI s.r.l.) e
EM (oggi, EL), come da documento che si rammostra (doc. 9)";
8) "in tale sede i lavori e gli interventi a carico di RI risultavano da completare e le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava la cucina apparivano non idonee per la produzione pasti";
9) "nei giorni seguenti, EM (oggi, EL) rilevava e portava all'attenzione dell'Ente dette condizioni, i lavori non effettuati da RI ed ulteriori problematiche e mancanze, come da documenti che si rammostrano (docc. 10, 12, 13, 14, 17 e 19)"
10) "in particolare, in data 8.9.2016 si effettuava un primo intervento ordinario di deblattizzazione e derattizzazione su tutti i locali della cucina, mentre nei giorni 9, 10 e 12 settembre la società EL Servizi effettuava, su chiamata di EM (oggi, EL), interventi di sanificazione profonda in tutti i locali di cucina e su tutte le attrezzature presenti, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
11) "in data 22.9.2016 veniva disposta una prima chiusura della cucina ed intensificati i controlli, senza miglioramenti della situazione, come da documento che si rammostra (doc. 30)";
12) "in data 3.10.2016, avveniva un incontro tra EM (oggi, EL), la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica – alla presenza, altresì delle dietiste, dell'ufficio infermieristico e di quello tecnico – ed in tale sede la Direzione Medica, preso atto delle condizioni di cui sopra, dei lavori non effettuati da
RI e delle ulteriori problematiche e mancanze, disponeva per l'indomani la chiusura della cucina,
pagina 2 di 12 per l'avvio di operazioni di disinfestazione da effettuarsi congiuntamente sia all'interno dei locali che nei sotterranei (cunicoli), come da documento che si rammostra (doc. 30)";
13) "nei giorni seguenti venivano effettuati una serie di interventi mirati, ossia: 7.10.2016, disinfestazione generalizzata mediante irrorazione (cunicoli sotterranei e locali interni) e nebulizzazione per saturazione delle attrezzature e ambienti;
8, 10 e 12.10.2016, monitoraggio degli insetti striscianti mediante controllo degli ambienti e successivo ricambio delle piastre collanti posizionate all'interno delle postazioni;
14.10.2016, interventi di pest proofing e risanamento mediante sigillatura dei punti di annidamento blatte, il tutto come da documento che si rammostra (doc. 30)";
14) "alla data del 24.10.2016, nonostante tutti gli interventi effettuati, le condizioni non risultavano migliorate in quanto determinate da problematiche strutturali dei luoghi stessi";
5) "preso atto di ciò, la Direzione Medica disponeva la chiusura della cucina e delle altre aree, adiacenti, in cui era prevista la preparazione dei pasti";
16) "in data 27.10.2016 (doc. 20) e, dopo apposito incontro, in data 4.11.2016 (doc. 22), EM (oggi, EL) faceva pervenire all'Ente una dettagliata relazione sui lavori e gli interventi da effettuarsi, rendendosi disponibile ad anticipare quelli, a proprio carico (tinteggiatura), previsti per l'estate successiva (doc. 21)";
17) "ancora nell'aprile 2017 i lavori e gli interventi risultavano effettuati solo in parte, come da documento che si rammostra (doc. 25), sicché solo in data 6.7.2017, previa apposita disinfestazione finale (doc. 26), la cucina poteva riaprire";
18) "al fine di poter erogare il servizio appaltato nel periodo di chiusura della cucina (24.10.2016- 6.7.2017), EM (oggi, EL) ha sopportato un maggior costo di € 84.416,10 per il trasporto dei pasti e di € 1.880,00 per attività, non previste, di disinfestazione straordinaria – il tutto come da doc. 3 che si rammostra e come dettagliato ai docc. 27-29". Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli avversari ove ammessi:
• GI IN, NO TA EL LL, tutti presso EL Ristorazione s.p.a., via Venezia Giulia 5/a, 20157 – Milano;
• Arch. Santino Massaro, presso Studio SM, via Lecco 1, 20900 – NZ (MB).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., così giudicare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello con pieno favore delle spese di lite;
- nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dell'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo del primo grado di giudizio, preceduti da “Vero che” nonché, continuando la numerazione rispetto a quelli ivi indicati, sui capitoli di prova dal 13 al 26, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 1° grado di giudizio dell'allora ASST di NZ, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti da: “Vero che”. Si indicano a testi: pagina 3 di 12 - su tutti i capitoli di prova dott. Giordano Repossi, Arch. IG SI, domiciliati presso la
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori,, in via Pergolesi n. 33;
dott. Filippo Lamarca, domiciliato presso l'ASP di Enna;
dott.ssa Elvira Motti, domiciliata presso il Presidio Ospedaliero di SI;
- sui capitoli da 14 a 23: NN RE, NZ IM, LA CC, domiciliate presso il
Presidio Ospedaliero di SI;
- sui capitoli 24 e 25: NA SI CA e GA EP, domiciliati presso l'ATS Brianza sita a NZ, in via De Amicis.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre a prova contraria. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti, si chiede l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli dei testi dott. Giordano Repossi e Arch. IG SI.
In ogni caso, si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi