Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2024, n. 2794
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Testo completo
N. R.G. 2443/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2443/2022 promossa in grado d'appello
DA
AUTOGUIDOVIE S.P.A. (C.F. 00103400339), elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 1,
MILANO presso lo studio degli avv.ti MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO e LAURA PELIZZO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA (C.F. 09564630961), elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO PINI 1 presso la sede della predetta Agenzia, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO ASCIONI come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
S.T.A.V. -SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI VIGEVANESI S.P.A.- SPA (C.F.
00174500181), elettivamente domiciliata in VIA PORTA CALCINARA 14, PAVIA presso lo studio dell'avv. EDOARDO MELLI, che la rappresenta e difende pagina 1 di 23
APPELLATA
E CONTRO
P.M.T. - PAVIA MILANO TRASPORTI S.R.L. (P.I. 02382110183) e STAR MOBILITY S.P.A. -
GIA' LINE - SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.P.A. (C.F. 01927790186), elettivamente domiciliate in
VIA DOGANA 3, MILANO presso lo studio dell'avv. ERNESTO STAJANO, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. IC CA, come da delega in atti,
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per AUTOGUIDOVIE S.P.A.:
IE S.p.A., ut supra, conclude affinché codesta ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia così giudicare: nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del 29 giugno 2022 n. 5721 resa dal Tribunale di Milano ad esito del giudizio R.G. 50267/2019, confermando il decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Milano n. 15654/2019 rilasciato in favore di IE S.p.A., e comunque accertare il diritto di IE S.p.A. a vedersi riconosciuta dall'Agenzia del Trasporto Pubblico
Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia la somma pari ad 162.290,50 €, oltre interessi di mora;
e, per l'effetto, condannare l'Agenzia del Trasporto Pubblico
Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia a pagare ad
IE S.p.A. la somma pari a 162.290,50 €, oltre interessi di mora;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare il diritto di IE S.p.A. a vedersi riconosciute ex art. 2041 Codice Civile le somme pro quota dovute da STAR Mobility S.p.A. (già Line
- Servizi per la Mobilità S.p.A.), PMT - Pavia Milano Trasporti s.r.l. e STAV – Servizi Trasporti
Automobilistici Viganesi S.p.A.;
e, per l'effetto, condannare:
a) STAR Mobility S.p.A. (già Line - Servizi per la Mobilità S.p.A.), a pagare in favore di IE
S.p.A. l'importo di € 136.722,80, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo;
b) P.M.T. - Pavia Milano Trasporti s.r.l., a pagare in favore di IE S.p.A. l'importo di €
21.943,20, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo;
c) STAV – Servizi Trasporti Automobilistici Viganesi S.p.A. a pagare in favore di IE S.p.A.
l'importo di € 3.622,50, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo. - in ogni caso, nel merito, accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., riformando il capo della sentenza
pagina 2 di 23
con cui IE S.p.A. è stata condannata al pagamento di una somma pari a 13.400,00 € in favore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15%, C.P.A. e I.V.A., nonché con rifusione del contributo unificato per la proposizione dell'appello.
Ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio.
O ancora, in via di estremo subordine, con riforma e/o correzione della condanna alle spese disposta in primo grado, nei termini domandati in appello.
***
In via istruttoria, richiamata tutta la produzione documentale, IE S.p.A. conclude affinché codesta ill.ma Corte d'Appello voglia: ammettere la prova testimoniale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., di seguito riportati:
1)«Veroche,indata25gennaio2018,siètenutopressolasededelComunediPaviaunincontroinpresenzadellep artiinteressateall'avvicendamentonelservizio,alqualehannopartecipatoancheilDott.LucaTosi,perl'Agen ziaTPL,l'Avv.FedericoZanichelliel'Ing.AmerigoDelBuono,perIE,comedaverbalechemisiram mostra(sub.doc.11diIE)»;
2)«Verocheinoccasionedell'incontrodel25gennaio2018,l'AgenziaTPL(inpersonadelDott.Tosi)eAutogui dovie(inpersonadell'Avv.FedericoZanichelliedell'Ing.AmerigoDelBuono),hannotrattatoancheitemidell' informativaall'utenza,dellavaliditàdeititolidiviaggioemessidaigestoriuscentiedellalorogratuitasostituzio ne».
Per i capitoli di prova nn. 1 e 2 si indica quale teste l'Avv. Federico Zanichelli, dipendente di
IE S.p.A..
3)«Veroche,aseguitodell'incontrodel25gennaio2018,nelmesedifebbraiohoavutoulterioricontatticonl'Ag enziaTPL»;
4)«Veroche,nelcorsodeisuccessivicolloquiconl'AgenziaTPL,èstataconcordataconl'Entelaseguentesoluzi oneperlaquestionetitolidiviaggio:ecioècheIEaccogliesseperunmese,abordodeimezzi,ancheut entiinpossessodititoliemessidaigestoriuscenti,sostituendoquestisenzaoneriperl'utenza,versorimborsoda partedi Agenzia»;
5)«Vero che IE ha acconsentito a tale soluzione».
pagina 3 di 23 Per i capitoli di prova nn.3, 4e 5, si indica come teste la Dott.ssa Patrizia Benedetti, allora dipendente di IE S.p.A..
6)«Verocheindata14maggio2018,pressolasededell'AgenziaTPLinMilano,ViaTommasoPinin.1,siètenuto unincontrotral'AgenziaTPL,inpersonadelDott.LucaTosiedell'Avv.StefanoAscioni,edIE,inper sonadell'Avv.FedericoZanichelli,delDott.RobertoSugliaedellaSig.raMelissaBonetti»;
7)«Veroche,inoccasionedelmenzionatoincontrodel14maggio2018,l'AgenziaTPL,inpersonadelDott.Luca
Tosi,haconfermatoadIEl'impegnoarimborsareallastessailvaloredeititolidiviaggiogratuitame ntedaessasostituitie,quindi,ilbenestareallapresainconsegnadeimedesimititoliprecedentementerendicont ati»;
8)«Veroche,inoccasionedell'incontrodel14maggio2018,l'AgenziaTPL,inpersonadellegaledifiduciaAvv.
StefanoAscioni,hadichiaratochel'Enteavrebbepotutosuccessivamenteagireneiconfrontideigestoriuscenti
,qualificaticomeresponsabilidiun'appropriazioneindebita».
Per i capitoli di prova nn. 6,7 e 8,si indicano quali testi l'Avv. Federico Zanichelli, il Dott. Roberto
Suglia e la Sig.ra Melissa Bonetti, dipendenti di IE S.p.A..
9)«Verochel'ipotesidistornodellefattureemessedaIEneiconfrontidell'AgenziaTPLerasubordi nataall'adozione,dapartedell'AgenziaTPL,diconcludentiiniziativeneiconfrontideigestoriuscentiperilpag amentodiquantodovutoadIE,comedadoc.20diIEchemisirammostra»;
10)«Verochel'ipotesidistornodellefattureèstataprospettatadall'AgenziaadIE,oltrechesulpres uppostocheprecede,anchequalecondizioneperprocedereallosvincolodisommedovutedallamedesimaAgen ziaatitolodicorrispettivoedilcuipagamentoerainritardo»;
11)«VerocheladisponibilitàmanifestatadaIEallostornodellefattureerafinalizzataallosgraviod
iAgenziadairelatividocumenticontabilicheconcorrevanoacostituireunsuoritardorispettoalpagamentodel lerelativesomme,senzarinunciadiIEairelativiimporti».
Per i capitoli di prova nn.9,10e11,si indica quale teste il Dott.Roberto Suglia, dipendente di
IE S.p.A..
12)«VerocheIEhaprovvedutoallasostituzionegratuitadeititolidiviaggioemessidaigestoriuscen ti,senzaaddebitareoneriall'utenza».
Per il capitolo di prova n.12,si indicano quali testi l'Avv. Federico Zanichelli, il Dott. Roberto Suglia, la Sig.ra Melissa Bonetti e la Dott.ssa Laura Boitano, dipendenti di IES.p.A.;nonché la
Dott.ssa Patrizia Benedetti,allora dipendente di IES.p.A.. Sul capitolo che precede,
IES.p.A. intende altresì chiamare a testimoniare alcuni utenti del servizio, i cui nominativi
pagina 4 di 23 sono riportati sui titoli di viaggio. Pertanto, IE S.p.A.si riserva l'indicazione di ulteriori testi all'esito dell'esibizione dei documenti di viaggio da parte dell'Agenzia TPL, domandata ex art.210 c.p.c..
b) nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 2 formulato dall'Agenzia TPL, ammettere a prova contraria, sui capitoli di prova nn. 9, 10, e 11 di IE S.p.A., il Direttore dell'Agenzia TPL, Dott. Luca Tosi;
c) ordinare all'Agenzia TPL l'esibizione e la produzione in giudizio dei titoli di viaggio gratuitamente sostituiti da IE;
d) disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: «Alla luce dei titoli di viaggio esibiti e dei relativi rendiconti predisposti da IE, nonché degli ulteriori documenti prodotti in giudizio, effettuate le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni, stabilisca il CTU l'ammontare dei biglietti per la corsa singola e dei carnet multicorsa, nonché il valore residuo degli abbonamenti al 31 marzo 2018».
Per AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA:
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. o comunque rigettare integralmente l'appello proposto da IE S.p.A. avverso la sentenza n.
5721 del 29 giugno 2022, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, Giudice Dottoressa
Valentina Boroni, siccome del tutto infondato in fatto in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Per S.T.A.V. -SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI VIGEVANESI S.P.A.- SPA: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- nel merito, respingere l'appello proposto da IE s.p.a. e comunque qualsiasi domanda proposta nei confronti di STAV dalla stessa IE s.p.a. ovvero dall' Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2443/2022 promossa in grado d'appello
DA
AUTOGUIDOVIE S.P.A. (C.F. 00103400339), elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 1,
MILANO presso lo studio degli avv.ti MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO e LAURA PELIZZO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA (C.F. 09564630961), elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO PINI 1 presso la sede della predetta Agenzia, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO ASCIONI come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
S.T.A.V. -SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI VIGEVANESI S.P.A.- SPA (C.F.
00174500181), elettivamente domiciliata in VIA PORTA CALCINARA 14, PAVIA presso lo studio dell'avv. EDOARDO MELLI, che la rappresenta e difende pagina 1 di 23
APPELLATA
E CONTRO
P.M.T. - PAVIA MILANO TRASPORTI S.R.L. (P.I. 02382110183) e STAR MOBILITY S.P.A. -
GIA' LINE - SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.P.A. (C.F. 01927790186), elettivamente domiciliate in
VIA DOGANA 3, MILANO presso lo studio dell'avv. ERNESTO STAJANO, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. IC CA, come da delega in atti,
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per AUTOGUIDOVIE S.P.A.:
IE S.p.A., ut supra, conclude affinché codesta ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia così giudicare: nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del 29 giugno 2022 n. 5721 resa dal Tribunale di Milano ad esito del giudizio R.G. 50267/2019, confermando il decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Milano n. 15654/2019 rilasciato in favore di IE S.p.A., e comunque accertare il diritto di IE S.p.A. a vedersi riconosciuta dall'Agenzia del Trasporto Pubblico
Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia la somma pari ad 162.290,50 €, oltre interessi di mora;
e, per l'effetto, condannare l'Agenzia del Trasporto Pubblico
Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia a pagare ad
IE S.p.A. la somma pari a 162.290,50 €, oltre interessi di mora;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare il diritto di IE S.p.A. a vedersi riconosciute ex art. 2041 Codice Civile le somme pro quota dovute da STAR Mobility S.p.A. (già Line
- Servizi per la Mobilità S.p.A.), PMT - Pavia Milano Trasporti s.r.l. e STAV – Servizi Trasporti
Automobilistici Viganesi S.p.A.;
e, per l'effetto, condannare:
a) STAR Mobility S.p.A. (già Line - Servizi per la Mobilità S.p.A.), a pagare in favore di IE
S.p.A. l'importo di € 136.722,80, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo;
b) P.M.T. - Pavia Milano Trasporti s.r.l., a pagare in favore di IE S.p.A. l'importo di €
21.943,20, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo;
c) STAV – Servizi Trasporti Automobilistici Viganesi S.p.A. a pagare in favore di IE S.p.A.
l'importo di € 3.622,50, oltre interessi di mora dalla maturazione al saldo. - in ogni caso, nel merito, accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., riformando il capo della sentenza
pagina 2 di 23
con cui IE S.p.A. è stata condannata al pagamento di una somma pari a 13.400,00 € in favore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15%, C.P.A. e I.V.A., nonché con rifusione del contributo unificato per la proposizione dell'appello.
Ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio.
O ancora, in via di estremo subordine, con riforma e/o correzione della condanna alle spese disposta in primo grado, nei termini domandati in appello.
***
In via istruttoria, richiamata tutta la produzione documentale, IE S.p.A. conclude affinché codesta ill.ma Corte d'Appello voglia: ammettere la prova testimoniale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., di seguito riportati:
1)«Veroche,indata25gennaio2018,siètenutopressolasededelComunediPaviaunincontroinpresenzadellep artiinteressateall'avvicendamentonelservizio,alqualehannopartecipatoancheilDott.LucaTosi,perl'Agen ziaTPL,l'Avv.FedericoZanichelliel'Ing.AmerigoDelBuono,perIE,comedaverbalechemisiram mostra(sub.doc.11diIE)»;
2)«Verocheinoccasionedell'incontrodel25gennaio2018,l'AgenziaTPL(inpersonadelDott.Tosi)eAutogui dovie(inpersonadell'Avv.FedericoZanichelliedell'Ing.AmerigoDelBuono),hannotrattatoancheitemidell' informativaall'utenza,dellavaliditàdeititolidiviaggioemessidaigestoriuscentiedellalorogratuitasostituzio ne».
Per i capitoli di prova nn. 1 e 2 si indica quale teste l'Avv. Federico Zanichelli, dipendente di
IE S.p.A..
3)«Veroche,aseguitodell'incontrodel25gennaio2018,nelmesedifebbraiohoavutoulterioricontatticonl'Ag enziaTPL»;
4)«Veroche,nelcorsodeisuccessivicolloquiconl'AgenziaTPL,èstataconcordataconl'Entelaseguentesoluzi oneperlaquestionetitolidiviaggio:ecioècheIEaccogliesseperunmese,abordodeimezzi,ancheut entiinpossessodititoliemessidaigestoriuscenti,sostituendoquestisenzaoneriperl'utenza,versorimborsoda partedi Agenzia»;
5)«Vero che IE ha acconsentito a tale soluzione».
pagina 3 di 23 Per i capitoli di prova nn.3, 4e 5, si indica come teste la Dott.ssa Patrizia Benedetti, allora dipendente di IE S.p.A..
6)«Verocheindata14maggio2018,pressolasededell'AgenziaTPLinMilano,ViaTommasoPinin.1,siètenuto unincontrotral'AgenziaTPL,inpersonadelDott.LucaTosiedell'Avv.StefanoAscioni,edIE,inper sonadell'Avv.FedericoZanichelli,delDott.RobertoSugliaedellaSig.raMelissaBonetti»;
7)«Veroche,inoccasionedelmenzionatoincontrodel14maggio2018,l'AgenziaTPL,inpersonadelDott.Luca
Tosi,haconfermatoadIEl'impegnoarimborsareallastessailvaloredeititolidiviaggiogratuitame ntedaessasostituitie,quindi,ilbenestareallapresainconsegnadeimedesimititoliprecedentementerendicont ati»;
8)«Veroche,inoccasionedell'incontrodel14maggio2018,l'AgenziaTPL,inpersonadellegaledifiduciaAvv.
StefanoAscioni,hadichiaratochel'Enteavrebbepotutosuccessivamenteagireneiconfrontideigestoriuscenti
,qualificaticomeresponsabilidiun'appropriazioneindebita».
Per i capitoli di prova nn. 6,7 e 8,si indicano quali testi l'Avv. Federico Zanichelli, il Dott. Roberto
Suglia e la Sig.ra Melissa Bonetti, dipendenti di IE S.p.A..
9)«Verochel'ipotesidistornodellefattureemessedaIEneiconfrontidell'AgenziaTPLerasubordi nataall'adozione,dapartedell'AgenziaTPL,diconcludentiiniziativeneiconfrontideigestoriuscentiperilpag amentodiquantodovutoadIE,comedadoc.20diIEchemisirammostra»;
10)«Verochel'ipotesidistornodellefattureèstataprospettatadall'AgenziaadIE,oltrechesulpres uppostocheprecede,anchequalecondizioneperprocedereallosvincolodisommedovutedallamedesimaAgen ziaatitolodicorrispettivoedilcuipagamentoerainritardo»;
11)«VerocheladisponibilitàmanifestatadaIEallostornodellefattureerafinalizzataallosgraviod
iAgenziadairelatividocumenticontabilicheconcorrevanoacostituireunsuoritardorispettoalpagamentodel lerelativesomme,senzarinunciadiIEairelativiimporti».
Per i capitoli di prova nn.9,10e11,si indica quale teste il Dott.Roberto Suglia, dipendente di
IE S.p.A..
12)«VerocheIEhaprovvedutoallasostituzionegratuitadeititolidiviaggioemessidaigestoriuscen ti,senzaaddebitareoneriall'utenza».
Per il capitolo di prova n.12,si indicano quali testi l'Avv. Federico Zanichelli, il Dott. Roberto Suglia, la Sig.ra Melissa Bonetti e la Dott.ssa Laura Boitano, dipendenti di IES.p.A.;nonché la
Dott.ssa Patrizia Benedetti,allora dipendente di IES.p.A.. Sul capitolo che precede,
IES.p.A. intende altresì chiamare a testimoniare alcuni utenti del servizio, i cui nominativi
pagina 4 di 23 sono riportati sui titoli di viaggio. Pertanto, IE S.p.A.si riserva l'indicazione di ulteriori testi all'esito dell'esibizione dei documenti di viaggio da parte dell'Agenzia TPL, domandata ex art.210 c.p.c..
b) nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 2 formulato dall'Agenzia TPL, ammettere a prova contraria, sui capitoli di prova nn. 9, 10, e 11 di IE S.p.A., il Direttore dell'Agenzia TPL, Dott. Luca Tosi;
c) ordinare all'Agenzia TPL l'esibizione e la produzione in giudizio dei titoli di viaggio gratuitamente sostituiti da IE;
d) disporre la consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: «Alla luce dei titoli di viaggio esibiti e dei relativi rendiconti predisposti da IE, nonché degli ulteriori documenti prodotti in giudizio, effettuate le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni, stabilisca il CTU l'ammontare dei biglietti per la corsa singola e dei carnet multicorsa, nonché il valore residuo degli abbonamenti al 31 marzo 2018».
Per AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA:
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. o comunque rigettare integralmente l'appello proposto da IE S.p.A. avverso la sentenza n.
5721 del 29 giugno 2022, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, Giudice Dottoressa
Valentina Boroni, siccome del tutto infondato in fatto in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Per S.T.A.V. -SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI VIGEVANESI S.P.A.- SPA: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
- nel merito, respingere l'appello proposto da IE s.p.a. e comunque qualsiasi domanda proposta nei confronti di STAV dalla stessa IE s.p.a. ovvero dall' Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana
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