Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/05/2024, n. 306
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Testo completo
N. R.G. 302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 302/2022 promossa da:
COMUNE DI ASSISI (C.F. 00313820540), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO FRANCESCA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellante contro
G.B. EN EREDI S.N.C. DI EN G. E F. (C.F. 00773250543), con il patrocinio dell'avv. DE MARINI SAVORELLI FRANCESCO, dell'avv. GRASSINI FLAVIO
([...]) e dell'Avv. SAVORELLI BARBARA ([...]), con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
A.R. MENESTÒ S.R.L. (C.F. 02610720548), - contumace -
Appellato
Oggetto : Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI pagina 1 di 17
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
30.10.2023 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione. Le conclusioni rassegnate sono di seguito trascritte.
Il Comune di SI ha così concluso;
A. rispetto al giudizio rubricato in primo grado con il n. 210913/2011 R.G.:
Nel merito:
- dichiarare la nullità, o in subordine l'erroneità, della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di SI al pagamento, in favore della società A.R.
EN s.r.l., della somma di € 206.421,29, oltre accessori, ove dovuti, ed interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, dichiarare e/o accertare che nulla è dovuto dal
Comune di SI a tale società respingendo ogni pretesa della stessa formulata in primo grado;
- in via principale: dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza in diritto su questioni dirimenti, nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di SI al pagamento, in favore della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., della somma di €
206.421,29, oltre accessori, ove dovuti, ed interessi legali dalla domanda al saldo, e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado dal Comune come riportate nell'atto di appello, rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di SI;
- in subordine: dichiarare e/o accertare la nullità, e, in ulteriore subordine, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha disposto la suddetta condanna del Comune di SI in favore della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., e, per l'effetto, , in accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado dal Comune come riportate nell'atto di appello rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di SI;
- rigettare ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
In via istruttoria:
- accogliere le richieste istruttorie formulate dal Comune di SI in primo grado e, per
l'effetto:
a) dichiarare che il quesito sottoposto al CTU, sul valore degli impianti ex art. 13 D.P.R. n.
902/86, non poteva essere ammesso, dichiarando così la nullità sul punto della CTU o, in subordine, disattendendone le risultanze della stessa in ordine a tale quesito;
b) in subordine: rinnovare la CTU, perché nulla per difetto di contraddittorio o, in subordine, erronea, disponendo la rinnovazione della CTU in ordine al quesito, riguardante il valore degli
pagina 2 di 17 impianti ex art. 13 D.P.R. n. 902/86, o, in ulteriore subordine, disattenderne e/o correggerne
e/o integrane e/o modificarne le risultanze in sede di decisione, in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune d'SI;
c) in subordine: ammettere la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. del 1.10.2012, depositata in data 2.10.2012;
B. rispetto ai giudizi rubricati in primo grado con il nn. 210067/2012 e 1041/2015 R.G.:
Nel merito:
-dichiarare la nullità, per difetto assoluto di motivazione o, in subordine, dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha accolto le domande del Comune di SI di condanna della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. ad adempiere all'obbligo di rendere conto delle cauzioni riscosse e di quelle eventualmente restituite all'utenza, nonché alla restituzione all'utenza delle predette cauzioni non restituite;
- dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato le domande risarcitorie del Comune di SI non accolte e/o accolte solo parzialmente, ritenendole non provate;
- per l'effetto:
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. ad adempiere all'obbligo di rendere conto delle cauzioni riscosse e di quelle eventualmente restituite all'utenza, nonché alla restituzione all'utenza delle predette cauzioni non restituite;
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, a rifondere al Comune di SI il risarcimento dei danni per attività aggiuntiva svolta dallo stesso Comune e per l'incidenza negativa dello stato degli impianti sull'entità delle offerte di gara, a causa degli inadempimenti contrattuali, comportamenti contrari a buona fede ed agli illeciti extracontrattuali, dalle stesse società perpetrati, da quantificare in via equitativa, per i motivi e per quanto indicato nell'atto di appello, oltre intessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. a rifondere al Comune di
SI i danni causati all'immagine del Comune stesso, per le causali di cui ai relativi motivi di appello XIII e IX, da quantificare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, alla maggior somma di € 50.000,00, anziché quella accolta in sentenza di € 33.000,00, per danno relativo all'ottenimento delle certificazioni di cui alla L: 46/90, nonché alla rivalutazione monetaria sulle somme tutte,
pagina 3 di 17 riconosciute e/o che saranno riconosciute, a favore del Comune di SI , oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- rigettare ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
In via istruttoria:
-rinnovare la CTU al fine di far accertare e valutare le poste risarcitorie del Comune non accertate e/o non valutate in primo grado dal CTU ivi nominato o, in subordine, disattenderne
e/o correggerne e/o integrane e/o modificarne le risultanze in sede di decisione, in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune d'SI;
- in subordine: ammettere la prova per testi articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. del 1.10.2012 e del 3.5.2016, depositate rispettivamente in data 2.10.2012 ed in data
3.5.2016, opponendosi all'interrogatorio formale e alla prova per testi formulata da controparte nelle memorie del 7.05.2016 e del 30.05.2016 e, in denegata ipotesi di ammissione, ammettersi prova contraria come formulata nella memoria del Comune del
26.05.2016;
- ammettere, anche previa, occorrendo, autorizzazione alla ricostruzione di tale parte del fascicolo R.G. n. 210067/2012, come richiesto nell'atto di appello (pagg. 58, u.c., e pag. 59), la copia del ricorso ex art. 297 c.p.c. in prosecuzione del 16.02.2015, prodotta sub doc. 7, e la copia della memoria ex art. 183, comma 6. n.
1. c.p.c., del 20.07.2012, prodotta sub doc. 8.
C. Per tutti i giudizi riuniti sopra indicati:
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, alle spese del doppio grado di giudizio
e alla refusione della somma di € 8.592,20, oltre interessi legali al saldo, pagata dal Comune di SI al CTU nominato in primo grado.
G.B. EN eredi s.n.c. Di EN G. e F. in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta ed in atti confermando la sentenza del Tribunale di
Perugia, n. 446/2022 del 28.03.2022, pubblicata il 29.03.2022 resa fra le Parti.
In via principale e di merito
Respingersi l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per l'effetto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 446/2022 del 28.03.2022, pubblicata il
29.03.2022 resa fra le Parti, per tutti i motivi in comparsa di costituzione e risposta ed in atti, respingendosi ogni ed eventuale domanda formulata nei confronti della deducente.
pagina 4 di 17 In via istruttoria
Si insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova diretta non ammessi dal giudice di primo grado con i testi ivi indicati.
Ferme le opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova del Comune di Assisti, dedotti nell'atto di citazione in appello ed unicamente nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere autorizzati a prova contraria sui medesimi capitoli con gli stessi testi indicati
a prova diretta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il contenzioso trae le sue premesse dal rapporto negoziale con cui il Comune di SI
(di seguito per brevità “Il Comune”), in data 1.10.66, affidava alla ditta individuale EN
AN IS la concessione, in via esclusiva, del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri del capoluogo SI e di alcune frazioni dello stesso Comune. Alla morte di AN
IS, subentrava nel contratto la società G.B. EN (di seguito per brevità, ditta G.B.
EN) a cui veniva rinnovato il contratto il 17.11.1998, nel quale si confermava la scadenza della proroga al 30.9.2006 (art. 2).
2. In prossimità della scadenza del contratto il Comune chiedeva i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 302/2022 promossa da:
COMUNE DI ASSISI (C.F. 00313820540), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO FRANCESCA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellante contro
G.B. EN EREDI S.N.C. DI EN G. E F. (C.F. 00773250543), con il patrocinio dell'avv. DE MARINI SAVORELLI FRANCESCO, dell'avv. GRASSINI FLAVIO
([...]) e dell'Avv. SAVORELLI BARBARA ([...]), con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
A.R. MENESTÒ S.R.L. (C.F. 02610720548), - contumace -
Appellato
Oggetto : Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI pagina 1 di 17
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
30.10.2023 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione. Le conclusioni rassegnate sono di seguito trascritte.
Il Comune di SI ha così concluso;
A. rispetto al giudizio rubricato in primo grado con il n. 210913/2011 R.G.:
Nel merito:
- dichiarare la nullità, o in subordine l'erroneità, della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di SI al pagamento, in favore della società A.R.
EN s.r.l., della somma di € 206.421,29, oltre accessori, ove dovuti, ed interessi legali dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, dichiarare e/o accertare che nulla è dovuto dal
Comune di SI a tale società respingendo ogni pretesa della stessa formulata in primo grado;
- in via principale: dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza in diritto su questioni dirimenti, nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di SI al pagamento, in favore della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., della somma di €
206.421,29, oltre accessori, ove dovuti, ed interessi legali dalla domanda al saldo, e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado dal Comune come riportate nell'atto di appello, rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di SI;
- in subordine: dichiarare e/o accertare la nullità, e, in ulteriore subordine, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha disposto la suddetta condanna del Comune di SI in favore della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., e, per l'effetto, , in accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado dal Comune come riportate nell'atto di appello rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di SI;
- rigettare ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
In via istruttoria:
- accogliere le richieste istruttorie formulate dal Comune di SI in primo grado e, per
l'effetto:
a) dichiarare che il quesito sottoposto al CTU, sul valore degli impianti ex art. 13 D.P.R. n.
902/86, non poteva essere ammesso, dichiarando così la nullità sul punto della CTU o, in subordine, disattendendone le risultanze della stessa in ordine a tale quesito;
b) in subordine: rinnovare la CTU, perché nulla per difetto di contraddittorio o, in subordine, erronea, disponendo la rinnovazione della CTU in ordine al quesito, riguardante il valore degli
pagina 2 di 17 impianti ex art. 13 D.P.R. n. 902/86, o, in ulteriore subordine, disattenderne e/o correggerne
e/o integrane e/o modificarne le risultanze in sede di decisione, in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune d'SI;
c) in subordine: ammettere la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. del 1.10.2012, depositata in data 2.10.2012;
B. rispetto ai giudizi rubricati in primo grado con il nn. 210067/2012 e 1041/2015 R.G.:
Nel merito:
-dichiarare la nullità, per difetto assoluto di motivazione o, in subordine, dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha accolto le domande del Comune di SI di condanna della società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. ad adempiere all'obbligo di rendere conto delle cauzioni riscosse e di quelle eventualmente restituite all'utenza, nonché alla restituzione all'utenza delle predette cauzioni non restituite;
- dichiarare e/o accertare l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato le domande risarcitorie del Comune di SI non accolte e/o accolte solo parzialmente, ritenendole non provate;
- per l'effetto:
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. ad adempiere all'obbligo di rendere conto delle cauzioni riscosse e di quelle eventualmente restituite all'utenza, nonché alla restituzione all'utenza delle predette cauzioni non restituite;
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, a rifondere al Comune di SI il risarcimento dei danni per attività aggiuntiva svolta dallo stesso Comune e per l'incidenza negativa dello stato degli impianti sull'entità delle offerte di gara, a causa degli inadempimenti contrattuali, comportamenti contrari a buona fede ed agli illeciti extracontrattuali, dalle stesse società perpetrati, da quantificare in via equitativa, per i motivi e per quanto indicato nell'atto di appello, oltre intessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F. a rifondere al Comune di
SI i danni causati all'immagine del Comune stesso, per le causali di cui ai relativi motivi di appello XIII e IX, da quantificare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, alla maggior somma di € 50.000,00, anziché quella accolta in sentenza di € 33.000,00, per danno relativo all'ottenimento delle certificazioni di cui alla L: 46/90, nonché alla rivalutazione monetaria sulle somme tutte,
pagina 3 di 17 riconosciute e/o che saranno riconosciute, a favore del Comune di SI , oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- rigettare ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione avversarie in quanto inammissibili ed infondate.
In via istruttoria:
-rinnovare la CTU al fine di far accertare e valutare le poste risarcitorie del Comune non accertate e/o non valutate in primo grado dal CTU ivi nominato o, in subordine, disattenderne
e/o correggerne e/o integrane e/o modificarne le risultanze in sede di decisione, in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune d'SI;
- in subordine: ammettere la prova per testi articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. del 1.10.2012 e del 3.5.2016, depositate rispettivamente in data 2.10.2012 ed in data
3.5.2016, opponendosi all'interrogatorio formale e alla prova per testi formulata da controparte nelle memorie del 7.05.2016 e del 30.05.2016 e, in denegata ipotesi di ammissione, ammettersi prova contraria come formulata nella memoria del Comune del
26.05.2016;
- ammettere, anche previa, occorrendo, autorizzazione alla ricostruzione di tale parte del fascicolo R.G. n. 210067/2012, come richiesto nell'atto di appello (pagg. 58, u.c., e pag. 59), la copia del ricorso ex art. 297 c.p.c. in prosecuzione del 16.02.2015, prodotta sub doc. 7, e la copia della memoria ex art. 183, comma 6. n.
1. c.p.c., del 20.07.2012, prodotta sub doc. 8.
C. Per tutti i giudizi riuniti sopra indicati:
- condannare la società G.B. EN Eredi S.n.c. di EN G. e F., in solido con la società
A.R. EN s.r.l., od ognuna per quanto di spettanza, alle spese del doppio grado di giudizio
e alla refusione della somma di € 8.592,20, oltre interessi legali al saldo, pagata dal Comune di SI al CTU nominato in primo grado.
G.B. EN eredi s.n.c. Di EN G. e F. in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta ed in atti confermando la sentenza del Tribunale di
Perugia, n. 446/2022 del 28.03.2022, pubblicata il 29.03.2022 resa fra le Parti.
In via principale e di merito
Respingersi l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per l'effetto confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 446/2022 del 28.03.2022, pubblicata il
29.03.2022 resa fra le Parti, per tutti i motivi in comparsa di costituzione e risposta ed in atti, respingendosi ogni ed eventuale domanda formulata nei confronti della deducente.
pagina 4 di 17 In via istruttoria
Si insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova diretta non ammessi dal giudice di primo grado con i testi ivi indicati.
Ferme le opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova del Comune di Assisti, dedotti nell'atto di citazione in appello ed unicamente nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere autorizzati a prova contraria sui medesimi capitoli con gli stessi testi indicati
a prova diretta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il contenzioso trae le sue premesse dal rapporto negoziale con cui il Comune di SI
(di seguito per brevità “Il Comune”), in data 1.10.66, affidava alla ditta individuale EN
AN IS la concessione, in via esclusiva, del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri del capoluogo SI e di alcune frazioni dello stesso Comune. Alla morte di AN
IS, subentrava nel contratto la società G.B. EN (di seguito per brevità, ditta G.B.
EN) a cui veniva rinnovato il contratto il 17.11.1998, nel quale si confermava la scadenza della proroga al 30.9.2006 (art. 2).
2. In prossimità della scadenza del contratto il Comune chiedeva i
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