Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2024, n. 635
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Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 956/2015 – 957/2015
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SS Atzeni Presidente
Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Franco Davini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
DE OV TR, DE OV EF, DE OV
FU, assistiti e difesi dall'Avv. DE SANTIS LORENZO VITO;
Appellante
e
IGOM TA S.P.A. (C.F. 08397390157), assistita e difesa dall'Avv.
CI FRANCESCA;
Appellante incidentale
e
OM MI SR (C.F. 00549150456), assistita e difesa dall'Avv. GUARNIERI GIULIO
Appellante
e
CI EMILIO, assistito e difeso dall'Avv. SPEDIACCI ROSSELLA e dall'Avv. D'ANGELO ANDREA.
Appellante incidentale
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CONCLUSIONI
Per De OV LV, De OV TR e De OV EF: “Piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previa non accettazione del contraddittorio, come già eccepito, su domande, fatti e/o eccezioni e documenti nuovi, in riforma integrale per tutti i motivi esposti dell'impugnata sentenza n. 648/2014, limitatamente al processo n. 557/1994 di R.G., resa tra le parti dal Tribunale di Massa in data 6/6/2014 e depositata in pari data, non notificata, altresì previa ammissione di tutte le istanze istruttorie eventualmente formulate, come già in atti, in accoglimento del presente appello:
A) in via preliminare e in rito: in relazione alla causa n. 957/2015 R.G. qui riunita, in ossequio al principio di autonomia della cause riunite, qualora per essa sia accertata la sussistenza del vizio di contraddittorio (in assenza di tutti i coeredi litisconsorti necessari) fin dal primo grado di giudizio, ovvero qualora sia accertata una sopravvenuta causa di sospensione del suddetto giudizio, disporre la separazione delle cause con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 654 c.p.c. ovvero sospensione soltanto della suddetta causa;
B) sempre in via preliminare ed istruttoria: - in primis dichiarare la nullità della intera CTU “Viale-AG” per violazione del contraddittorio e per le altre ragioni esposte in tutti i precedenti atti e scritti difensivi, anche in udienza, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, con conseguente, completa rinnovazione della CTU per la determinazione del relictum, del debitum e del donatum da individuare e stimare direttamente alla data di apertura della successione (16.02.1993), nonché della quota disponibile e delle quote di legittima spettanti agli appellanti, ai sensi dell'art. 556 c.c., previa necessaria sostituzione dei
Consulenti, ex art. 196 c.p.c. sussistendone gravi motivi, già solo in quanto pende ancora tra gli appellanti e i suddetti Consulenti il giudizio civile davanti alla Corte di
Cassazione iscritto al n. 3922/2022 R.G,;
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- in subordine, non essendo allo stato tutte le relazioni di CTU rese in questo processo utilizzabili ai fini della decisione per le ragioni già esposte nei precedenti atti e scritti difensivi, anche in udienza, disporre comunque l'integrale rinnovazione della CTU, sempre previa sostituzione dei Consulenti e formulazione di nuovi quesiti nel contraddittorio tra le parti, per la determinazione del relictum, del debitum e del donatum da individuare e stimare direttamente alla data di apertura della successione (16.02.1993), nonché della quota disponibile e delle quote di legittima spettanti agli appellanti, ai sensi dell'art. 556 c.c.;
- in ulteriore subordine, disporre l'integrazione della CTU incaricando i Consulenti, sempre previa loro sostituzione: i) per le valutazioni aziendali, di effettuare una nuova analisi con impiego del c.d. metodo reddituale puro, oppure, laddove permanesse la convinzione, non condivisa per le ragioni esposte, di utilizzare il metodo misto patrimoniale-reddituale (comunque da motivare adeguatamente) e incaricare e onerare i Consulenti di considerare, quantomeno, tutti i cespiti produttivi aziendali (non solo gli immobili) e tutti i beni inventariati caduti in successione, correttamente calcolandone il reddito e determinando il valore al tempo dell'apertura della successione (16.02.1993) delle azioni della società LO IT
S.p.A. di spettanza del defunto UL IC, tenuto conto anche degli utili prodotti dalla società LO S.a.s. già di sua spettanza, ma mai corrisposti al medesimo de cuius;
ii) in merito alla valutazione degli immobili di cui al c.d. “Atto Maneschi del
28.05.1975”: incaricare e onerare i Consulenti di seguire rigorosamente la metodologia e le regole proprie del metodo c.d. sintetico-comparativo, senza personalizzazioni discrezionali e prive di ogni riscontro sul piano tecnico e scientifico;
oppure, alternativamente, affidarsi al c.d. metodo analitico-ricostruttivo e in risposta al quesito, individuare - in ogni caso - l'esatta consistenza degli immobili
e il loro valore al tempo dell'apertura della successione (16.02.1993);
- in ogni caso, dichiarare la nullità della relazione integrativa di CTU depositata il
28.02.2023 per violazione del contraddittorio tecnico e del diritto di difesa, stante il pag. 3/51
mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali e il mancato invio della bozza di relazione, con richiesta di ulteriore rinnovazione della CTU e/o nuova integrazione, previa sostituzione del nominato Consulente ex art. 196 c.p.c. sussistendone gravi motivi, per tutte le ragioni già meglio esposte nelle note depositate dagli appellanti principali in sostituzione dell'udienza del 16.03.2023;
- in ulteriore subordine rispetto a tutto quanto fin qui richiesto, sempre previa sostituzione del/i Consulente/i, disporre l'ulteriore, nuova integrazione della CTU, affinché, riesaminati tutti gli atti e i documenti delle cause riunite ed eseguiti nuovi conteggi, il Consulente proceda almeno al ricalcolo ex art. 556 c.c. dell'intero donatum mediante esame del valore, da calcolarsi direttamente al momento dell'apertura della successione (16.02.1993), di tutti gli atti di donazione diretta e/o indiretta e comunque di liberalità compiuti dal de cuius IC UL nei confronti della convenuta società (oggi) “IGOM IT S.p.A.” e del figlio IC EM, come indicati e descritti da parte appellante nei suoi vari, precedenti atti;
- in estremo subordine, chiamare i già nominati Consulenti a rispondere a tutte le richieste di chiarimenti, così come riproposte dai CTP degli appellanti principali nelle loro osservazioni alla CTU, ma finora rimaste senza effettiva e/o adeguata risposta;
C) in via principale e nel merito:
1) accertare e dichiarare che il contratto di vendita immobiliare a rogito Notaio
Luigi Maneschi di Massa in data 28/5/75, Rep. N. 10069, trascritto il 5/6/75 al n.
2167, dissimula una donazione diretta e/o indiretta in favore della società acquirente dei beni immobili in esso indicati, incluso il capannone di mq 620 preesistente, e tenuto conto del progetto di raffineria a suo tempo approvato su iniziativa di IC
UL, nonché di tutto ciò che è stato costruito sul predetto terreno, rideterminandone il reale valore alla data di apertura della successione;
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2) accertare e dichiarare che le quote di partecipazione (80% del capitale) sottoscritte da IC EM nella società “LO S.a.s.” sono state cedute con spirito di liberalità da IC UL, che ha fornito al figlio EM IC l'importo relativo e che le stesse quote sono state integralmente conferite da IC EM nella società
“IGOM TA PA”;
3) accertare e dichiarare che l'articolata e complessa operazione di
“riorganizzazione” della “LO S.a.s.” in “IGOM TA PA”, attraverso gli atti di costituzione della “IGOM TA PA”, nonché di conferimento e cessione di quote di UL IC dalla S.a.s. alla PA, dissimula una donazione diretta e/o indiretta di partecipazioni societarie in favore della “IGOM TA PA” nella misura e nel valore risultanti da istruttoria (sempre previa rinnovazione della CTU), stabilendo la misura della partecipazione di IC UL nella PA, sempre avuto riguardo al valore dell'avviamento della “LO S.a.s.”, nonché al valore del terreno edificabile di mq 3110, distinto al NCT alla partita 37.821, foglio 160 mappale 48, già 48/a, acquistato dalla LO S.a.s. in data 8/10/1981 dalla Ditta “Ronchi 2000” con atto a rogito Notaio Dalle Lucche di Fivizzano e alienato in data 29/12/1986 alla
“Nuova Timi Srl” per l'importo dichiarato di lire 90.000.000, che la società cedente dichiarava di aver già ricevuto dalla società cessionaria (atto Notaio Dalle Lucche
Repertorio n. 30.979 Raccolta n. 8642 del 29/12/1986) ed avuto altresì riguardo alle somme depositate da IC UL presso la Banca Monte dei Paschi di Siena per
l'importo complessivo di Lire 1.750.000.000, di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 253/2022 del 10.03.2022, nonché agli utili prodotti dalla
“LO S.a.s.” di spettanza del defunto, ma a quest'ultimo mai versati. In via soltanto alternativa, accertare e dichiarare la nullità e inefficacia per difetto di causa e/o perviolazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c. ratione temporis applicabile, o come
Piaccia, dell'articolata e complessa operazione di “riorganizzazione” della “LO
S.a.s.” in “IGOM TA PA”, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del numero di azioni effettivamente corrispondenti al
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valore delle quote di partecipazione originariamente spettanti al de cuius nella
“LO S.a.s.” al momento degli atti nulli per come conferite nella e, rispettivamente, cedute alla “IGOM TA S.P.A.”, ovvero, la restituzione del loro controvalore in denaro da calcolarsi alla data degli atti dichiarati nulli, in entrambe le ipotesi, oltre frutti e interessi dal dì del dovuto fino a effettivo soddisfo;
4) accertare e dichiarare che IC UL aveva altresì corrisposto alla “LO
S.a.s.” negli anni 1975-1978 la somma di lire 445.500.000 per spirito di liberalità e, comunque, in quanto possa occorrere, tenere in considerazione la suddetta somma, rivalutata alla data di apertura della successione,