Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3742
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. A CE dr. ssa E R
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. R B
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3188/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8818/2022, vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti A M ed E N, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli, 22;
APPELLANTE
E
CP_2 CP 1 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_8 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 elettivamente domiciliati in Varese, Via Robbioni Controparte_10 CP 9 '
39, presso lo studio dell'Avv. A B, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. L F;
APPELLATI
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc, ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, i dipendenti di Parte 1 indicati in epigrafe, premesso di rivestire mansioni e qualifica di Capotreno, e che la retribuzione corrispostagli durante i periodi feriali da essi goduti non era rispettosa della normativa dettata in proposito dalla normativa
nazionale e sovranazionale, cosi come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, hanno convenuto detta società in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie con l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, dell' "indennità scorta vetture eccedenti", prevista dall'art.32 dei medesimi Contratti e delle "Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno", previste dall'art.36.5 dei medesimi Contratti, nonché del compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016, previa declaratoria di nullità, inopponibilità e/o disapplicazione delle relative previsioni collettive, con conseguente richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento in loro favore, per ogni giorno di ferie dagli stessi goduto, di somme pari alla differenza tra quelle già corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza del ricalcolo effettuato con l'inclusione anzidetta, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre
2020, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 percepito, come risultante dai conteggi allegati.
All'accoglimento di tali domande si opponeva la società convenuta che, contestando
l'assunto delle controparti secondo cui la retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovesse essere la medesima dei normali giorni di lavoro, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2948 cod.civ. l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando, inoltre, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente
a 20 giorni lavorativi.
Il Tribunale dichiarava "la nullità delle clausole contenute;
nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
4,50;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludeva l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limitava il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 ("assenza dalla residenza"), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 ("indennità di utilizzazione professionale"), dall'art.32 ("indennità scorta vetture eccedenti") e dall'art.36.5
("Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno") dei medesimi Contratti, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condannava la CP 11 resistente al pagamento a tale titolo in favore dei ricorrenti degli importi di seguito indicati: euro 3.421,771. CP 1
2. Parte 2 uro 10.411,46
3. Controparte_3 uro 6.445,99 4. Controparte_4 uro 9.859,92
5. Controparte_5 euro 7.772,08
6. Controparte 6 euro 9.327,59
7. Controparte_7 euro 6.261,57
8. Controparte_8 euro 2.245,93
9. CP_9 euro 7.694,76
10. Controparte 10 euro 5.959,84;
con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo".
Parte 1 ha proposto appello Con ricorso depositato in data 7.12.2022, avverso la sentenza indicata in oggetto. Si sono costituiti CP 1 ' Controparte_3 CP 4 CP 2
Controparte_6 Controparte_8 CP 9[...] Controparte_5 Controparte 7 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
[...] e Controparte 10
Invero, con l'atto d'appello Parte 1 censura la sentenza impugnata per:
A) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.;
dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE";
B) "La retribuzione feriale e le singole indennità oggetto del presente giudizio. Errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL 2012;
art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012;
artt. 32 e 36.5 del Contratto Integrativo Gruppo FS)":
C) "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. La ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati";
D) "Violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie";
E) "Violazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Falsa applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ.";
F) "Violazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.";
G) "Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal signor CP 7 per intervenuta conciliazione"
L'appello è infondato.
Invero, la Corte di cassazione ha di recente affermato che "La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale", così, da ultimo, Cass. Sez. L-, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024.
Peraltro, non può non tenersi conto di quanto già da questa Corte statuito con sent.
n. 903/2024, richiamata ex art, 118 disp.att. c.p.c., secondo cui "Con il primo motivo,
l'appellante denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.;
dell'art.
2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE". Allega l'appellante che: la stessa giurisprudenza comunitaria ha interpretato l'art. 7 della Direttiva 2003/88 (ai sensi del quale
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro") nel senso che il lavoratore deve "godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" e "una diminuzione della retribuzione di un lavoratore in base alle sue ferie annuali retribuite, idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, è in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7" (si veda sentenza CGUE c.d. Per 1 del 15 settembre 2011);
la Corte di Cassazione con pronuncia n. 20216 del 23 giugno 2022, ha ribadito il principio non già della equivalenza bensì della paragonabilità della retribuzione percepita durante il periodo di ferie rispetto a quella di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo
è a monte escluso poiché il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.);
è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto