Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 697
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Testo completo
RG nr. 277/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 23/04/2021 da P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Tosi, elettivamente domiciliata presso l'avv. Eliana Bertagnolli in Via San Pio X, n. 3, Mestre (VE) Parte appellante contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Marghera, Via Pacinotti n. 4, Parte appellata e contro
(P.I. e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte appellata - CONTUMACE
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 451/2020 resa inter partes dal Tribunale di Padova, sezione lavoro, il 26 ottobre 2020, in punto: retribuzione.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in via preliminare, in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e, per l'effetto, respingere integralmente le pretese avanzate nei confronti di in via principale, in totale riforma della sentenza Parte_1 appellata, respingere integralmente le pretese avanzate nei confronti di in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, limitare l'accertamento dell'orario di lavoro alle deduzioni del sig. eventualmente confermate in sede CP_1 istruttoria;
in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare in favore di
[...]
[..
[...] il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di ;
in CP_3 Controparte_2 parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il diritto di regresso di
[...] nei confronti di , ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_1 Controparte_2
1298-1299 c.c. e dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 e per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al sig. . Con vittoria di spese, diritti
[...] CP_1 ed onorari di lite..
Per parte appellata: Rigettarsi tutte le domande svolte da con il ricorso in appello Parte_1
e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa, in particolare per quanto riguarda la richiesta CTU tecnico contabile e la richiesta esibizione dei cartellini marcatempo da parte delle unità Parte produttive di Padova e Verona. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la CP_1
e, quindi, lo svolgimento da parte del di Controparte_4 CP_1 concreta attività lavorativa di facchino presso unità operativa di in Verona ed in Padova, ha conseguentemente condannato la datrice di lavoro (contumace in primo grado e nel presente grado di giudizio), in solido con la committente ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003, al pagamento di differenze retributive genericamente determinate alla luce dei seguenti parametri: 6° liv ccnl di settore, lavoro svolto dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del mattino.
La pronuncia gravata, nella contumacia del datore di lavoro, ha fondato la decisione sulle risultanze della prova testimoniale (in particolare del secondo testimone escusso).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di cinque motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello contesta la sentenza resa dal giudice di primo grado per non avere questi valutato, neppure rigettandola, la proposta eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003.
Rileva a tal riguardo la parte appellante come il contratto di appalto risulti essere cessato, come da documentazione in atti, nel gennaio 2016 e come l'appellato abbia operato nell'ambito dell'appalto sino ad agosto 2015, ciò a
2
fronte di un'azione giudiziaria promosso nel dicembre 2017 e notificata a Febbraio 2018.
Reputa parte appellante doversi far decorrere il suddetto termine di decadenza dalla cessazione del rapporto di lavoro risultando inoltre quale momento di interruzione del decorso della prescrizione quello di conoscenza della proposizione da parte della committente appalto del ricorso giudiziale.
2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di prime cure.
Evidenzia l'appellante come alcun dato documentale, e neppure l'assunta prova orale, abbia confermato le iniziali allegazioni del lavoratore il quale affermava di avere lavorato dal lunedì pomeriggio al sabato mattina dalle 17:00 alle 24:00 presso il magazzino di Verona e poi dalle ore 1:00 fino alle ore 8:00 del mattino presso il magazzino di Padova.
Rileva l'appellante come il primo testimone escusso non abbia confermato l'allegazione della parte appellata né per quanto riguarda i giorni di lavoro (avendo riferito di un lavoro a chiamata) nè per quanto riguarda l'orario di lavoro (avendo ricordato che l'attività di facchinaggio iniziava alle ore 21:00 e proseguiva per tre ore presso la sede di Verona e quindi, transitati i lavoratori presso Padova, ivi terminava non oltre le ore 07:00 del mattino).
Evidenzia quindi TNT come la decisione, senza che il giudicante abbia fornito motivazione di ciò, si sia fondata solo sulle dichiarazioni del secondo testimone sentito le quali risultano contrastanti sia con quelle proferite dal primo testimone e persino, con riferimento alle giornate di lavoro, con quanto allegato allo stesso lavoratore ricorrente.
Rileva infine l'appellante come anche a voler ritenere maggiormente attendibile la seconda testimonianza, la sentenza sia in ogni caso errata con riferimento alla determinazione dell'orario di lavoro atteso che la sentenza qui appellata – traendo il dato dalle dichiarazioni del secondo testimone - risulta aver riconosciuto un orario persino superiore a quello allegato dal lavoratore oggi appellato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omesso esame della domanda di preventiva escussione dell'appaltatrice/datrice-lavoro.
3 2.4. Con il quarto motivo si duole
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 23/04/2021 da P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Tosi, elettivamente domiciliata presso l'avv. Eliana Bertagnolli in Via San Pio X, n. 3, Mestre (VE) Parte appellante contro
(c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Marghera, Via Pacinotti n. 4, Parte appellata e contro
(P.I. e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte appellata - CONTUMACE
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 451/2020 resa inter partes dal Tribunale di Padova, sezione lavoro, il 26 ottobre 2020, in punto: retribuzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in via preliminare, in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e, per l'effetto, respingere integralmente le pretese avanzate nei confronti di in via principale, in totale riforma della sentenza Parte_1 appellata, respingere integralmente le pretese avanzate nei confronti di in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, limitare l'accertamento dell'orario di lavoro alle deduzioni del sig. eventualmente confermate in sede CP_1 istruttoria;
in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare in favore di
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[...] il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di ;
in CP_3 Controparte_2 parziale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il diritto di regresso di
[...] nei confronti di , ai sensi del combinato disposto degli artt. Parte_1 Controparte_2
1298-1299 c.c. e dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 e per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al sig. . Con vittoria di spese, diritti
[...] CP_1 ed onorari di lite..
Per parte appellata: Rigettarsi tutte le domande svolte da con il ricorso in appello Parte_1
e conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa, in particolare per quanto riguarda la richiesta CTU tecnico contabile e la richiesta esibizione dei cartellini marcatempo da parte delle unità Parte produttive di Padova e Verona. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la CP_1
e, quindi, lo svolgimento da parte del di Controparte_4 CP_1 concreta attività lavorativa di facchino presso unità operativa di in Verona ed in Padova, ha conseguentemente condannato la datrice di lavoro (contumace in primo grado e nel presente grado di giudizio), in solido con la committente ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003, al pagamento di differenze retributive genericamente determinate alla luce dei seguenti parametri: 6° liv ccnl di settore, lavoro svolto dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del mattino.
La pronuncia gravata, nella contumacia del datore di lavoro, ha fondato la decisione sulle risultanze della prova testimoniale (in particolare del secondo testimone escusso).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di cinque motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello contesta la sentenza resa dal giudice di primo grado per non avere questi valutato, neppure rigettandola, la proposta eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003.
Rileva a tal riguardo la parte appellante come il contratto di appalto risulti essere cessato, come da documentazione in atti, nel gennaio 2016 e come l'appellato abbia operato nell'ambito dell'appalto sino ad agosto 2015, ciò a
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fronte di un'azione giudiziaria promosso nel dicembre 2017 e notificata a Febbraio 2018.
Reputa parte appellante doversi far decorrere il suddetto termine di decadenza dalla cessazione del rapporto di lavoro risultando inoltre quale momento di interruzione del decorso della prescrizione quello di conoscenza della proposizione da parte della committente appalto del ricorso giudiziale.
2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di prime cure.
Evidenzia l'appellante come alcun dato documentale, e neppure l'assunta prova orale, abbia confermato le iniziali allegazioni del lavoratore il quale affermava di avere lavorato dal lunedì pomeriggio al sabato mattina dalle 17:00 alle 24:00 presso il magazzino di Verona e poi dalle ore 1:00 fino alle ore 8:00 del mattino presso il magazzino di Padova.
Rileva l'appellante come il primo testimone escusso non abbia confermato l'allegazione della parte appellata né per quanto riguarda i giorni di lavoro (avendo riferito di un lavoro a chiamata) nè per quanto riguarda l'orario di lavoro (avendo ricordato che l'attività di facchinaggio iniziava alle ore 21:00 e proseguiva per tre ore presso la sede di Verona e quindi, transitati i lavoratori presso Padova, ivi terminava non oltre le ore 07:00 del mattino).
Evidenzia quindi TNT come la decisione, senza che il giudicante abbia fornito motivazione di ciò, si sia fondata solo sulle dichiarazioni del secondo testimone sentito le quali risultano contrastanti sia con quelle proferite dal primo testimone e persino, con riferimento alle giornate di lavoro, con quanto allegato allo stesso lavoratore ricorrente.
Rileva infine l'appellante come anche a voler ritenere maggiormente attendibile la seconda testimonianza, la sentenza sia in ogni caso errata con riferimento alla determinazione dell'orario di lavoro atteso che la sentenza qui appellata – traendo il dato dalle dichiarazioni del secondo testimone - risulta aver riconosciuto un orario persino superiore a quello allegato dal lavoratore oggi appellato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omesso esame della domanda di preventiva escussione dell'appaltatrice/datrice-lavoro.
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