Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 4
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
Dott.ssa Giovanna GIOIA Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Francesco EBOLI Consigliere Onorario
Dott.ssa Anna FAZZARI Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 952 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno
2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 102/2024, depositata in data 25.7.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi, come da procura in Pt_2 C.F._2 atti, dall'avv. Osvaldo Rocca, nel cui studio, in CO, hanno eletto domicilio;

- appellanti =
E
Avv. quale curatore speciale della minore Controparte_1 Per_1
difesa da se medesima;

- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

1 Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “…Preliminarmente: si chiede ed invoca, attesa la evidenza della documentazione oggi offerta, una sospensione dell'esecutività della sentenza 102/2024 oggi
impugnata, alla luce dell'evidente carenza di attualità della situazione esposta nel
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro nonché l'evidente discrasia tra
quanto motivato rispetto alla documentazione in atti, documentazione sia di questa difesa,
sia degli stessi Servizi Sociali (cfr. relazioni 20 e 24 aprile 2024, e 04 luglio 2024). Si motiva inoltre la invocata sospensione anche alla luce delle motivazioni della snetenza nr.
96/2024 che valorizza positivamente i perocrsi della ed il suo Parte_2 riappropriarsi del ruolo di madre (nella vita degli altri 3 figli).
Nel merito:
Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello di Catanzaro, sez. Minorenni, in via principale revocare la sentenza nr. 102/2024 per tutti i motivi sopra riportati e per l'allegata documentazione.
In via gradata, in riforma del provvedimento gravato, venga adottato un provvedimento limitativo della potestà genitoriale (nella specie la sospensione con rigide prescrizioni), ma
con concreta e costante visita dei genitori alla piccola (affinchè non accada quanto Per_1
documentato con il presente reclamo circa la barbarie di privare la figlioletta
dell'abbraccio, dell'amore e della presenza dei genitori). Nello specifico si chiede la
riforma della sentenza con la revoca della decadenza e l'applicazione della sospensione nei
termini chiesti dal PMM nella conclusionale.
In ogni caso e/o ove ritenuto necessario da Codesta Ecc.ma Corte, disporre dei percorsi di sostegno ed aiuto al nucleo familiare”.
Per il Curatore Speciale: “…nel merito rigettare il proposto reclamo in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa. Pt_2
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo, in quanto il provvedimento impugnato, sui punti censurati, è congruamente motivato”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso depositato il 21.9.2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro adiva detto Tribunale domandando l'adozione di indifferibili
2
provvedimenti nell'interesse della minore figlia di Per_1 Parte_1
e a cagione della ricorrenza di una situazione di
[...] Parte_2 pregiudizio per la minore, nata il [...] e all'epoca ancora ricoverata presso il
Nosocomio, nonché suo affidamento ai Servizi Sociali, con collocamento presso nucleo familiare idoneo;
instava, nel merito e previa istruttoria, per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori della neonata.
A supporto delle proprie richieste, l'Ufficio richiedente evidenziava che:
- , ma madre della neonata dopo avere interrotto tutti i Parte_2 Per_1
precedenti interventi e percorsi di sostegno alla genitorialità e abbandonato i minori nati da precedenti relazioni, aveva avviato una convivenza con
[...]
già destinatario di provvedimenti da parte del Parte_1
Tribunale per i Minorenni;
la donna, poi, era stata vista girovagare per la città in precarie condizioni;

- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Minori della Questura di CO, era emerso che l'abitazione ove, a quel momento, la coppia viveva era stata trovata in condizioni di promiscuità abitativa, con la presenza di adulti in stato di restrizione penale e di altri minori, tra cui e Persona_2 Persona_3
, già destinatari di provvedimenti provvisori emessi a loro tutela dal
[...]
Tribunale per i Minorenni e in relazione ai quali il medesimo Ufficio di Procura aveva già avanzato richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

- i Servizi Sociali incaricati nel monitoraggio delle condizioni familiari del padre nell'ambito del procedimento relativo ai figli minori nati da precedente relazione
(i suddetti e ) avevano segnalato che, in occasione di Per_2 Controparte_2
Per_ una visita a sorpresa, l' aveva loro impedito l'accesso nell'abitazione, dalla quale, comunque, proveniva un forte cattivo odore;
inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dal padre in detta occasione agli operatori, gli accertamenti eseguiti presso le scuole avevano consentito di appurare che i predetti minori continuavano a frequentare le attività didattiche saltuariamente;

- i militari dell'Ufficio Minori della Questura avevano segnalato la totale inadeguatezza dell'abitazione in cui viveva la coppia per la crescita della neonata, essendosi ivi rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie, assenza di energia elettrica, di impianti di riscaldamento, di acqua calda e di frigorifero;

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- se ne desumeva che tutti gli interventi già disposti non avevano sortito esito in punto di emersione di adeguate competenze del padre nell'accudimento dei figli
e che le condizioni abitative e di convivenza con soggetti in stato di custodia cautelare non consentivano di esprimere una prognosi fausta sulle future condizioni del nucleo familiare;

- non erano emerse adeguate competenze genitoriali neppure in relazione alla madre, che aveva vanificato i modesti traguardi raggiunti in precedenza, tenuto conto del recente abbandono degli altri figli minori, affidati ai nonni materni;

- tanto dimostrava l'assenza di reale adesione di ciascuno dei genitori alle pregresse prescrizioni del Tribunale con conseguente impossibilità di prevedere un inserimento della diade madre-figlia in ambiente comunitario, atteso il fallimento di analogo percorso già in precedenza intrapreso dalla donna con altri figli;

- non risultava la presenza di altre persone adulte in ambito familiare cui affidare la minore, attesa l'impossibilità, per i nonni materni, già affidatari di tre figli della di potersi occupare anche della neonata, come da questi comunicato Pt_2
per le vie brevi.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. depositato il 26.9.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, alla luce delle allegazioni e produzioni del p.m., dichiarava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con affido della minore al Servizio Sociale e suo collocamento presso una famiglia idonea all'accoglienza.
Confermato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il predetto decreto, all'esito dell'istruttoria – nel corso della quale venivano sentiti i genitori – il Tribunale adito dichiarava la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia
che affidava al Servizio Sociale del Comune di CO, disponendone il Per_1
collocamento etero-familiare presso idonea famiglia, da individuare a cura del settore adozioni, con secretazione del luogo di nuova allocazione della minore.
A simile statuizioni il Tribunale, richiamato testualmente il contenuto dei provvedimenti indifferibili, perveniva valorizzando le condizioni abitative riscontrate nel corso dell'istruttoria e ripercorrendo i precedenti procedimenti ai quali erano stati nel tempo sottoposti entrambi i genitori con riferimento a figli minori nati da anteriori relazioni e i
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provvedimenti che ne erano conseguiti, le cui prescrizioni erano state disattese dai destinatari.
In particolare, così argomentava il giudice di primo grado: “è emersa in maniera conclamata ed inappellabile - nel lungo arco di tempo, rispettivamente, di sei anni per la madre e di tre anni per il padre - l'evidente incapacità dei genitori di intraprendere seri percorsi di emersione delle capacità genitoriali, in spregio di plurime prescrizioni reiteratamente impartite dallo scrivente Ufficio [...] Il contegno processuale serbato dai genitori, i quali non hanno inteso partecipare al giudizio di merito, costituendosi solo in sede di udienza di rimessione della causa in decisione, dimostra evidente disinteresse verso le sorti della minore [...]. Fatta eccezione per il rinvenimento, da parte della coppia genitoriale, grazie all'esclusivo intervento del servizio sociale, di un'abitazione che presenta delle criticità più contenute rispetto a quella ove dimorava la diade in precedenza, né il padre, né la madre della minore, hanno aderito ai percorsi già in precedenza agli stessi prescritti, non avendo fatto registrare nell'arco di oltre sei anni alcun progresso in termini di genitorialità ed adeguate capacità di accudimento della prole che possono far propendere per un celere ricongiungimento degli stessi con la minore in oggetto la quale peraltro, trovandosi in età tenerissima, necessita di cure costanti che, a ben vedere, non possono, allo stato, essere soddisfatte dai genitori, i quali hanno da sempre manifestato nei confronti della prole ed in particolare degli altri figli minori, un contegno abbandonico, altalenante e assolutamente non tutelante. Così come emerge dalle ultime relazioni in atti, ,
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