Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 196
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
NN. 849/2022 e 17/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. NO Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 849/2022, alla quale è stata riunita quella iscritta al n. 17/2023 R. G., vertente tra
AG FO, nata a [...] P.G. il 12 gennaio 1942 (cod. fisc. [...]), in qualità di erede di DO ON, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Maria Formica (con pec indicata), presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
Appellante e appellata, in via principale ed incidentale contro
AL GR, nata a [...] il [...] (cod. fisc. [...]) e AL PA, nata a [...] il [...] (cod. fisc. [...]), rappresentate e difese, per procura in atti, dall'Avv. Filippo Barbera (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), in via Torino 10, sono elettivamente domiciliate,
Appellate e appellanti, in via principale ed incidentale
AR RM, quale erede di AL NO,
Appellata contumace
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 682/2022 emessa, in data 24 maggio 2022, dal
Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 4 dicembre 2009, DO ON conveniva in giudizio AL NO, AL PI e AL GR premettendo: che, con atto di citazione notificato in data 20 maggio 1994, aveva convenuto in giudizio AL NO, esponendo di essere proprietario di un fabbricato con retrostante terreno, sito in Barcellona
Pozzo di Gotto, via Aia AR n. 18, confinante con fabbricato e terreno retrostante di proprietà di AL NO, sito nella stessa via al n. 22, e lamentando che, il Sig. AL, alcuni anni addietro, si era fatto lecito costruire, a confine con l'immobile dell'attore, le seguenti opere, in violazione dei diritti soggettivi dell'attore, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente
1
nonché con le norme del codice civile e della vigente normativa antisismica: 1) corpo di fabbrica con struttura muraria a confine con il terreno di proprietà dell'attore, munito di canna fumaria, collocata sempre a distanza illegale, non regolamentare, provocante immissioni intollerabili di fumo nell'immobile dell'attore, che creavano danni, fastidi e disagi;
2) manufatto, con copertura in eternit e plastica, adibito a pollaio e deposito, realizzato, in prolungamento al predetto corpo di fabbrica sempre al confine con il terreno di proprietà dell'attore, a distanza illegale ed in violazione delle norme igieniche, nonché fonte di immissioni di cattivi odori ed esalazioni intollerabili che provocavano all'attore enormi danni e notevoli disagi;
3) costruzione in muratura, coperta con struttura in ferro ed in vetro, realizzata a copertura del pozzo luce interno al fabbricato del convenuto, a distanza illegale dall'immobile dell'attore, oltre che in violazione della normativa comunale. Pertanto, aveva chiesto: “1) Ritenere e dichiarare che le opere sopra descritte sono abusive in violazione di legge e dei diritti dell'attore; 2)
Condannare, conseguentemente, il convenuto a demolire e quindi eliminare in un termine assegnando, tutte le opere illegittime realizzate a distanza illegale dall'immobile del Sig.
DO. Ovvero condannare il convenuto ad arretrare, in un termine assegnando, tali suddette opere a distanza illegale dall'immobile dell'attore; 3) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi genere e natura in favore dell'attore da liquidarsi in via equitativa e/o in esito alla disponenda c.t.u…”, con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.
Aggiungeva che: a definizione del precedente giudizio, la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 16 luglio 2009, aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 695/2004 emessa dal
GOA del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per carenza di contraddittorio nei confronti di AL GR e AL PI, posto che AL NO, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva trasferito l'immobile oggetto di causa alle sue figlie;
che, pertanto, aveva inteso riassumere il giudizio nei confronti di AL NO, AL GR e AL PI, per sentire accogliere tutte le domande e conclusioni spiegate nell'originario atto di citazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio AL GR e AL PI, eccependo la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in capo all'attore, evidenziando, in particolare;
che la copertura del cortile (pozzo luce) sito a piano terra dell'immobile del convenuto non aveva leso alcun diritto dell'attore, atteso che questi era proprietario del solo primo piano del fabbricato contiguo e che da tale edificio non era mai stato esercitato alcun diritto di veduta;
che, quanto agli altri manufatti, dalla stessa documentazione prodotta da controparte, emergeva che, con atto pubblico di donazione del 27/12/1973
(trascritto il 19/01/1974), DO AN, padre dell'attore, aveva donato al figlio
ON nato il [...] (attore) la porzione di fabbricato posta al piano primo e la parte di cortile confinante con la proprietà Mazzeo, e al figlio NO nato il [...] (estraneo al giudizio), l'intera porzione di fabbricato posta a piano terra e la porzione di cortile confinante con la proprietà AL. Chiedevano, pertanto: “
1. Ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva in capo all'attore DO NO, nonché di qualsiasi carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 2. In subordine e nel merito ritenere e dichiarare
l'improponibilità delle domande attrici e l'improcedibilità dell'azione per effetto di intervenuta prescrizione e/o decadenza;
rigettare comunque tutte le domande siccome inammissibili ed infondate, oltre che carenti di prova”. Con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il procedimento veniva interrotto per l'avvenuto decesso di NO
AL e dunque riassunto nei confronti di AL PI, AL GR, in proprio e quali
2
eredi del padre, nonché di AR RM. Quest'ultima, costituendosi in giudizio, rilevava di avere rinunciato all'eredità del coniuge, sicché insisteva affinché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 682/2022 emessa in data 24 maggio
2022, il Tribunale di Barcellona P.G., dopo avere, in via preliminare, rigettato la domanda spiegata da parte attrice nei confronti di RM AR, n.q. di erede di NO AL, avendo la stessa rinunciato all'eredità del coniuge il 12 settembre 2013, così provvedeva:
“condanna AL GR ed AL PI a: 1) demolire il vano descritto al punto a) della c.t.u., ricavato dalla parziale chiusura della chiostrina (pozzo-luce); 2) rettificare il corpo di fabbrica descritto al punto b) della c.t.u. nel lato Sud-Est, eliminando la risega che funge da fronte edificato posto a distanza illegale e la canna fumaria ivi allocata, scegliendo una tra le due soluzioni individuate dall'esperto, in modo da ottenere un'unica parete disposta perpendicolarmente alla linea di confine;
3) demolire la struttura precaria, con montanti in legno, che sostengono la copertura in materiale leggero (vetroresina ondulata), ad unica falda inclinata, con altezza misurata dal piano di calpestio, variabile da 2,60 m. a 1,30 m. (foto n. 2
– 3 – 5 – 6); rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa interamente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di AL GR e PI le spese di c.t.u.”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello AG FO, chiedendo: “Annullarsi la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 682/2022 pubbl. il 24/05/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1725/2009, nelle parti in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento danni dell'attore e sono state compensate le spese giudiziali;
Condannarsi gli appellati in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi o nella somma indicata dal CTU pari ad euro 4.000,00 o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ecc. Collegio, oltre al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”. Hanno proposto, altresì, appello AL GR e AL PA, chiedendo: “
1. Ammettere in rito e nel merito accogliere il presente appello;
… 3. ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse processuale in capo all'attore DO ON, nei termini di cui al relativo motivo di gravame;
4. ritenere e dichiarare l'insussistenza di legittima servitù di veduta a carico del fondo AL ed a favore degli immobili