Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/11/2024, n. 1930

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/11/2024, n. 1930
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1930
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 931/2023

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Caterina Passarelli Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Martina Gasparini Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.931 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa
da
AU DO (cf [...]) in proprio e quale legale rappresentante p.t.
di SE.FI. Ambiente srl (cf 02405830270) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna
Mingati e dall'avv.to Chiara Meneghello, con domicilio eletto presso il loro studio in
Venezia – Mestre, via Cesco Baseggio n.9
e successivamente, quali eredi di AU DO, DR DO (C.F.:
[...]) e RI DO (C.F. [...]) quest'ultima
anche quale l.r.p.t. di SE.FI. Ambiente s.r.l. rappresentate e difese dall'Avv. Giovanna
Mingati dall'Avv. Chiara Meneghello con domicilio eletto presso il loro studio in
Venezia – Mestre, via Cesco Baseggio n.9
Appellante
Contro
Città Metropolitana di Venezia (cf 80008840276), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'Ente mediante gli
avvocati Avv.ti Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto e con
domicilio eletto presso la sede in Venezia-Mestre-Via Forte Marghera 191
appellata
pag. 2/13 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1920/2022 del Tribunale di Venezia emessa
e depositata in data 16.11.2022.
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, e con ogni
declaratoria del caso e di legge:
-in via preliminare, disporsi la sospensione totale o parziale e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1920/2022 del 16.11.2022
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in atti;

-in via principale, in accoglimento del proposto appello per tutto quanto esposto,
riformare la sentenza n. 1920/2022 del 16.11.2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia
nei capi impugnati come precisati in atti e per l'effetto accogliere le conclusioni
avanzate da parte appellante nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in via
principale: dichiarare la nullità/annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e di
ogni conseguente e presupposto per i motivi esposti nel ricorso in opposizione e nelle
note conclusive;
2) in subordine annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta, ai sensi

dell'art. 6 comma 11 D. Lgs 150/2011, per mancanza di prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente e comunque per infondatezza della contestazione elevata,
nonché perchè il fatto non costituisce più illecito amministrativo, per i motivi esposti
nel ricorso in opposizione e nelle note conclusive;
3) in via di ulteriore subordine

annullare/modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta in ordine all'entità della
pag. 3/13 sanzione applicabile determinandola, per i motivi esposti in ricorso in opposizione e
note conclusive, ai sensi dell'art. 258, comma 5, D. Lgs 152/2006 nella misura del
minimo edittale avendo particolare riguardo, ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, alle
caratteristiche materiale della condotta ascrivibile all'asserito trasgressore oggetto di
sicura ricostruibilità, alla personalità del medesimo, attesa inoltre la palese lievità
della violazione nonché l'assoluta insussistenza di qualsivoglia danno all'ambiente” e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato
dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; -disporsi la
restituzione di quanto già pagato dalle parti appellanti in forza della sentenza impugnata
a titolo di sanzione amministrativa compresi gli interessi (all. 1), in difetto di
accoglimento della richiesta di sospensione;

-in ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi, oltre accessori
come per legge
Conclusioni di parte appellata:
Nel merito :
- rigettare la richiesta sospensione dell'esecutorietà della sentenza in quanto
inammissibile e infondata e comunque per carenza di fumus e periculum,
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato.

pag. 4/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81 e art.6 d.lgs n.150/2011, AU DO, in proprio e
quale legale rappresentante di SE.FI. Ambiente s.r.l., proponeva avanti il Tribunale di
Venezia rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.603/2019 del 10.09.2019
con cui la Città Metropolitana di Venezia gli aveva irrogato la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro15.512,00, per la violazione dell'art. 190 del TU Ambientale, D. Lgs.
n. 152/06 “per aver omesso di tenere o tenuto in modo completo il registro di carico e
scarico dei rifiuti”. L'irrogazione della sanzione era conseguente all'accesso svolto in
data 4 ottobre 2016 dal NOE, quale organo di vigilanza, presso la ditta SEFI Ambiente e
avvenuto accertamento che il registro di carico e scarico era tenuto in modo informatico
mediante programma aziendale compilato a video fino al 30 settembre 2016 mentre era
stampato fino al 31 marzo 2016 ritenendo, anche a seguito del contraddittorio svolto in
sede amministrativa, l'inidoneità del registro tenuto digitalmente in quanto non
conforme alle caratteristiche tecniche del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
Avverso l'ordinanza ingiunzione AU DO proponeva opposizione e nel giudizio si
costituiva l'amministrazione.
Con la sentenza n.
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