Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/10/2024, n. 971
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 1081/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione notificato il 14.11.2023 da
, nato a [...] il [...], res. ES via Trento 3, rappresentato e difeso PA dall'Avv. Massimiliano Gioncada del foro di ES presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata dall'amministratore di sostegno Rag. P_
, difesa dall'Avv. Chiara Turelli del foro di ES presso il cui studio ha eletto domicilio Controparte_2 appellata e appellante incidentale
e di
, nata a [...] l'[...], res. ES via Cave 41, rappresentata e difesa ON dall'avv. Andrea Finzi del foro di ES presso il cui studio ha eletto domicilio appellata e appellante incidentale
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2491/2023 del Tribunale di ES, pubblicata in data 5.10.2023
e notificata in data 17.10.2023, pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 5980/2021.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Nel merito riformare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di ES, sez. III, il 05/10/2023 n.
2491 nel giudizio n. 5980/2021, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte a titolo di PA P_ obbligazione alimentare e di integrazione della retta. In via subordinata e recessiva quantificare in modo significativamente diverso e ridotto l'eventuale contribuzione da porre a carico di PA escludendolo comunque dalla debenza di somme riferibili a pregressi debiti della sig.ra nei P_ confronti della RSA che la ospita, alla luce della modesta e documentata, capacità economico-reddituale del medesimo;
condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase
e grado del giudizio.
pagina 1 di 19
n. 1081/2023 RG
CONCLUSIONI PER : ON
Voglia la Corte d'Appello di ES: (I) previo accoglimento delle istanze istruttorie rigettate in primo grado, ritualmente dedotte con la memoria del
14.12.2021 paragrafo 4, da pag. 8 a pag. 13, riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile la domanda alimentare in quanto proposta dall'amministratore di sostegno in assenza di qualsiasi espressione o verifica della volontà del beneficiario, ovvero rigettarla per assenza dello stato di bisogno, rigettando comunque integralmente ogni domanda dell'ADS della Sig.ra P_
(II) respingersi ogni domanda formulata dalle altre parti, anche in via di appello incidentale, a carico di CP_3
[...]
(III) con vittoria di onorari e spese.
CONCLUSIONI PER : P_
Nel merito:
. respingersi l'appello ex adverso proposto siccome inammissibile e comunque perché illegittimo ed infondato, nonché respingersi l'appello incidentale proposto da con conferma dell'impugnata sentenza. ON
. in via di appello incidentale: dato atto che la è stata costretta a proporre il giudizio a fronte del rifiuto dei P_ figli di versare dette somme, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, assolverla anche da ogni obbligo con riguardo alle spese di lite e condannare quindi e all'integrale rifusione delle PA ON spese di lite di primo e secondo grado.
. in via di appello incidentale subordinato: per quanto eventualmente dovesse risultare necessario, in parziale riforma della sentenza ex adverso impugnata si chiede sia rideterminata la misura degli alimenti da porre a carico della figlia e che comunque la somma da versare alla madre a titolo di alimenti sia pari al complessivo importo di almeno euro 821,00.
. spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, di primo e secondo grado rifusi.
. in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado da intendersi qui trascritte, in particolare si chiede che sia ordinato ai convenuti l'esibizione delle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
(e non semplicemente delle buste paghe e delle certificazioni uniche) non solo proprie ma anche dei componenti del nucleo familiare, anche se al solo fine di valutare l'effettiva capacità degli obbligati, “nonché disporsi le indagini della Polizia Tributaria e/o della Guardia di Finanza e/o di qualsiasi altra Autorità competente ovvero ed in subordine CTU allo scopo di accertare la reale situazione patrimoniale dei convenuti, e ON
e tutte le disponibilità economiche degli stessi, anche mediante verifica dei conti correnti, PA depositi e titoli bancari e/o di eventuali società facenti capo o collegate ai convenuti, sia in Italia che all'estero, nonché il valore delle proprietà mobiliari ed immobiliari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.5.2021 tramite il suo amministratore di sostegno, P_ adiva il Tribunale di ES chiedendo dichiarare i figli e tenuti PA ON all'obbligo di prestarle gli alimenti e, conseguentemente, condannarli a versarle un assegno alimentare mensile di almeno euro 1.200, o della diversa somma ritenuta, e condannarli altresì a saldare i debiti pari
a euro 44.000 contratti con la R.S.A. che la ospitava, spese e compensi rifusi. Esponeva di essere ospite dal 9.1.2015 della Fondazione Paolo di Rosa Onlus - RSA Villa di Salute sita in ES il cui costo giornaliero ammontava a euro 115, dei quali circa la metà, quale quota sanitaria, era sostenuta dal SSN
e la restante parte, quale quota alberghiera (1.800 euro al mese circa), era a carico dell'attrice;
l'attrice necessitava altresì, per tutte le altre spese relative alle proprie esigenze quotidiane, di circa euro 150 mensili e doveva anche versare un compenso alla sua amministratrice di sostegno di circa euro 1.000 annuali. Esponeva di avere vissuto in passato in condizioni agiate e di non avere più alcuna proprietà pagina 2 di 19
n. 1081/2023 RG
immobiliare o liquidità, salvo la pensione di vecchiaia, di circa euro 655 mensili, e l'indennità di accompagnamento, di circa euro 522,10 mensili, per un totale di circa 1.177, 77 mensili, somma quindi insufficiente a consentirle di sostenere le spese per il pagamento della retta della RSA (nei confronti della quale aveva infatti già maturato un debito di euro 44.000);
esponeva di avere solo i due figli, PA
impiegato presso il Comune di ES, e , intestataria di numerosi immobili
[...] ON
e che entrambi, sebbene sollecitati dall'amministratrice di sostegno, si rifiutavano di prestarle aiuto economico.
Con depositata in data 2.9.2021 si costituiva chiedendo dichiararsi la domanda attorea ON inammissibile o improcedibile o in subordine rigettarla non sussistendo lo stato di bisogno. In via subordinata chiedeva determinarsi in misura complessiva non superiore a euro 900 mensili l'assegno alimentare e comunque in misura non eccedente a 450 euro al mese per la convenuta, con esclusione di qualsiasi solidarietà, con vittoria di spese di giudizio. In particolare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'amministratrice di sostegno che non avrebbe potuto sostituirsi alla nel richiedere P_
l'assegno alimentare trattandosi di decisione di natura personale per la quale non poteva ritenersi ammessa alcuna sostituzione. Esponeva che il Comune di ES il 27.12.2017 aveva rigettato la domanda avanzata dal fratello di partecipazione alle spese della RSA sostenute dalla madre Pt_1 con la motivazione che la convenuta non aveva dimostrato la propria estraneità alla madre e che
prima della nomina dell'amministratrice di sostegno, aveva depauperato le disponibilità Pt_1 materne e rilevava che sarebbe spettato all'amministratrice di sostegno il compito di indagare l'esistenza di eventuali ulteriori fonti di reddito dell'amministrata, di attivarsi per ottenere l'erogazione del contributo comunale al pagamento della retta della R.S.A. e di verificare che il ricovero presso una simile struttura fosse necessario. Deduceva di non vedere la madre da anni, di esserle quindi “estranea” sicché la sua situazione economica non rilevava ai fini del calcolo dell'ISEE materno. Comunque la che P_ aveva un reddito pari a circa euro 1.200 mensili, non era certo in stato di bisogno e in ogni caso l'obbligo alimentare non avrebbe dovuto superare la somma pari a euro 857 mensili. Contestava poi di potere essere condannata al pagamento del debito pregresso maturato dalla madre nei confronti della RSA in quanto estranea a tale decisione.
Con comparsa depositata in data 14.9.2021 si costituiva il quale chiedeva il rigetto PA delle domande formulate dalla con vittoria di spese di giudizio. Evidenziava che il debito maturato P_ dalla madre nei confronti della RSA era oggetto di un parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4795/2018 ottenuto dalla struttura nei confronti sia della sia del figlio, dichiarato non P_ provvisoriamente esecutivo nei confronti di quest'ultimo. Deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 433 ss. CC poiché la percependo un reddito mensile addirittura superiore a quello del P_ figlio, non versava in condizioni di indigenza e la giurisprudenza aveva escluso l'obbligo dei figli di partecipare economicamente alla retta della RSA in cui fossero ricoverati i genitori. L'amministratrice di sostegno avrebbe invece dovuto proporre azione volta ad ottenere la partecipazione del Comune al pagamento della quota alberghiera a carico dell'amministrata in quanto, ai sensi del DPCM n. 159/2013, non si sarebbe dovuto tenere conto né del reddito dei figli disabili (quale era il invalido nella CP_3 misura del 70%) né di quello dei figli dei quali fosse stata accertata la condizione di “estraneità” rispetto al degente (quale era la figlia . CP_3
pagina 3 di 19
n. 1081/2023 RG
Rigettata la domanda proposta dalla volta a porre a carico dei figli un assegno alimentare P_ provvisorio, la causa veniva istruita con l'acquisizione di documentazione e con l'audizione di un funzionario