Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 3672
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1.dott. ARvittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2035/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
IL MA, n.31/7/1951, rapp.ta e difesa dalle avv.te Alba Passaro e Stefania
Romoli, con cui elett.te domicilia in Napoli, via A. Gramsci n.1, presso lo studio dell'avv. AR Rosaria Cicatiello.
appellante
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps in Napoli, alla via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 9/7/2021,
LI AR ha proposto appello avverso la sentenza n. 139 del 23/2/2021, con cui il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, fraintendendo il contenuto della domanda introduttiva, aveva rigettato la sua domanda ed aveva omologato
l'accertamento negativo del requisito sanitario.
2.L'appellante ha sostenuto di aver ottenuto decreto di omologa del 29/11/2019, con cui il Tribunale di Avellino, alla luce della ctu redatta dal dott. Guglielmo, aveva dichiarato essa ricorrente invalida al 75% dalla data della domanda amministrativa del 17/1/2018, ma che l'Inps, cui era stato notificato in data 5/12/2019 il decreto di omologa ed il modello AP70 , con comunicazione del 17/12/2019, aveva rigettato la richiesta di ratei con la motivazione “ la decorrenza acquisita non è compatibile con la fascia in liquidazione.”. Ha evidenziato che oggetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio era proprio la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile per i mesi di gennaio e febbraio 2018 e poi di quelli di assegno sociale - prestazione in cui si trasformava quella originaria- per i mesi da marzo 2018 a giugno 2020, per un totale di euro 14.260,95.
3.Ha sostenuto che, secondo quanto previsto dalla legge Fornero, dall'anno 2018 il limite di età per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile non corrispondeva più con il compimento del 65° anno di età, ma con il compimento di 66 anni e sette mesi e, nel caso di specie, essa appellante alla data di presentazione della domanda amministrativa ( 17/1/2018) aveva 66 anni, 5 mesi e 20 giorni, per cui erroneamente l'Inps le aveva negato il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e poi dei ratei di assegno sociale.
4.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Inps e condannare
l'Istituto alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 14.260,95, a titolo di ratei di assegno di invalidità civile maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e di ratei di assegno sociale maturati da marzo 2018 a giugno 2020, oltre ratei successivi ed
accessori di legge . Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'Inps al pagamento di una somma da imputare a risarcimento del danno patito da essa appellante, ai sensi dell'art.
1126 c.c. e 432 c.p.c, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione.
5.L'Inps si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.La Corte ha richiesto a parte appellante il deposito di certificazione dell'Agenzia delle
Entrate relativa agli anni 2018-2020 personale e, se coniugata, anche del coniuge e di estratto contributivo di entrambi per lo stesso periodo.
7.Dopo il deposito della certificazione richiesta, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8.L'appello è fondato e va accolto .
9.Osserva la Corte che, come emerge dal tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, effettivamente il primo giudice ha frainteso la domanda proposta dall'odierna appellante, ritenendo che la LI avesse proposto una opposizione avverso un accertamento negativo del requisito sanitario, che ha ritenuto inammissibile, per cui ha omologato tale accertamento negativo.
10.Invece LI AR aveva proposto un giudizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1.dott. ARvittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2035/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
IL MA, n.31/7/1951, rapp.ta e difesa dalle avv.te Alba Passaro e Stefania
Romoli, con cui elett.te domicilia in Napoli, via A. Gramsci n.1, presso lo studio dell'avv. AR Rosaria Cicatiello.
appellante
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps in Napoli, alla via De Gasperi n.55.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 9/7/2021,
LI AR ha proposto appello avverso la sentenza n. 139 del 23/2/2021, con cui il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, fraintendendo il contenuto della domanda introduttiva, aveva rigettato la sua domanda ed aveva omologato
l'accertamento negativo del requisito sanitario.
2.L'appellante ha sostenuto di aver ottenuto decreto di omologa del 29/11/2019, con cui il Tribunale di Avellino, alla luce della ctu redatta dal dott. Guglielmo, aveva dichiarato essa ricorrente invalida al 75% dalla data della domanda amministrativa del 17/1/2018, ma che l'Inps, cui era stato notificato in data 5/12/2019 il decreto di omologa ed il modello AP70 , con comunicazione del 17/12/2019, aveva rigettato la richiesta di ratei con la motivazione “ la decorrenza acquisita non è compatibile con la fascia in liquidazione.”. Ha evidenziato che oggetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio era proprio la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile per i mesi di gennaio e febbraio 2018 e poi di quelli di assegno sociale - prestazione in cui si trasformava quella originaria- per i mesi da marzo 2018 a giugno 2020, per un totale di euro 14.260,95.
3.Ha sostenuto che, secondo quanto previsto dalla legge Fornero, dall'anno 2018 il limite di età per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile non corrispondeva più con il compimento del 65° anno di età, ma con il compimento di 66 anni e sette mesi e, nel caso di specie, essa appellante alla data di presentazione della domanda amministrativa ( 17/1/2018) aveva 66 anni, 5 mesi e 20 giorni, per cui erroneamente l'Inps le aveva negato il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e poi dei ratei di assegno sociale.
4.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Inps e condannare
l'Istituto alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 14.260,95, a titolo di ratei di assegno di invalidità civile maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2018 e di ratei di assegno sociale maturati da marzo 2018 a giugno 2020, oltre ratei successivi ed
accessori di legge . Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'Inps al pagamento di una somma da imputare a risarcimento del danno patito da essa appellante, ai sensi dell'art.
1126 c.c. e 432 c.p.c, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione.
5.L'Inps si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.La Corte ha richiesto a parte appellante il deposito di certificazione dell'Agenzia delle
Entrate relativa agli anni 2018-2020 personale e, se coniugata, anche del coniuge e di estratto contributivo di entrambi per lo stesso periodo.
7.Dopo il deposito della certificazione richiesta, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8.L'appello è fondato e va accolto .
9.Osserva la Corte che, come emerge dal tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, effettivamente il primo giudice ha frainteso la domanda proposta dall'odierna appellante, ritenendo che la LI avesse proposto una opposizione avverso un accertamento negativo del requisito sanitario, che ha ritenuto inammissibile, per cui ha omologato tale accertamento negativo.
10.Invece LI AR aveva proposto un giudizio
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