Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 246

CA Brescia
Sentenza
13 marzo 2025
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CA Brescia
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 246
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 246
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 805/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da: Appalto: altre ipotesi
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore ex art. 1655 e ss. cc
dott. Lucia Cannella Consigliere (ivi compresa
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere l'azione ex 1669cc) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 805/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12.2.2025, promossa
DA
FLOW METER S.P.A. (P.I. e C.F. 01737040160), con sede legale in Levate (BG)
Via del Lino n. 6, in persona del consigliere delegato Paratico Roberto, nato a [...]
(BG) il 4/7/1963 (CF. [...]) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata in calce, dall'avv.
FIAMMETTA BAGNATO del foro di Varese, C.F. [...], la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del procedimento al n. di fax
0332.242489 o all'indirizzo pec: fiammetta.bagnato@varese.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIAN LUCA D'AMICO (CF.
[...]) sito in Via Monte Grappa, 24, 21128 - Brescia (fax:
030.33.82.164; pec: gianluca.damico@brescia.pecavvocati.it).
APPELLANTE
CONTRO
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII
con sede in Bergamo, Piazza OMS 1, (C.F. P. IVA: 04114370168), in persona del
Direttore Generale, Dr.ssa Maria Beatrice Stasi, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Luppi (C.F. [...]; pec: avv.luppi@brescia.pecavvocati.it), presso il cui studio in Brescia, via Solferino 10, (fax 030.9158725), elegge domicilio giusta delega in calce al presente atto.
APPELLATA
In punto: appello alla sentenza n.° 1742/2023 emessa dal Tribunale di Brescia Seconda
Sezione Civile pubblicata in data 6.7.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1742/2023 del 6 luglio 2023, pubblicata il 18/02/2021, notificata il 10 luglio 2023, così giudicare:
Nel merito
Accogliere le domande attrici e in particolare:


1. In via principale: Dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o annullare per i motivi esposti in narrativa il recesso dal contratto di appalto di fornitura, disposto dall'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo con determinazione dirigenziale di revoca dell'aggiudicazione n. 593 del 08/04/2015, comunicata il

24/04/2015.


2. In via subordinata: Previo accertamento incidentale della invalidità e/o inefficacia del recesso dal contratto di appalto di forniture, disposto dall'Azienda Ospedaliera di

Brescia con determinazione dirigenziale di revoca dell'aggiudicazione n. 39 del
20/01/2015, comunicata il 26/01/2015, dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o annullare per i motivi esposti in narrativa anche il recesso dal contratto di appalto di forniture, disposto dall'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo con determinazione dirigenziale di revoca dell'aggiudicazione n. 593 del 08/04/2015, comunicata il 24/04/2015.

3. Condannare la Azienda appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi nella misura di € 135.060,35 o, in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di legge e al maggior danno subito dalla società attrice.



4. Ordinare che sia data pubblicità alla decisione a cura e spese della Azienda appellata, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme ritenute più in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet all'uopo designati, con facoltà per l'attrice, se l'inserzione non avviene nel termine stabilito, di procedervi, con diritto a ripetere le spese dalla appellata.



5. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le “domande rimaste assorbite” riproposte dall'azienda appellata e, in particolare, la domanda di risoluzione del contratto per supposto inadempimento di Flow Meter dal momento che il contratto è stato già risolto in precedenza per atto unilaterale della Azienda e che, quanto ai presunti difetti del prodotto oggetto della fornitura dell'appalto, a parte la loro insussistenza, nessuna denuncia è stata formulata nei termini di legge dalla azienda ospedaliera, che, quindi, è decaduta dalla relativa garanzia e dalla connessa azione di risoluzione ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA, del doppio grado di giudizio e con condanna della appellata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 cod. proc. civ.
In via istruttoria
In caso di mancato accoglimento della domanda in punto di illegittimità del recesso per violazione degli obblighi contrattuali (inosservanza del periodo di prova di sei mesi;
mancanza di preavviso;
motivazione del recesso non “adeguata”), l'attrice:

a) chiede ammettersi la prova per testi dedotta con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 e la prova contraria diretta e indiretta dedotta con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 cod. proc. civ. sui capitoli esclusi, da intendersi qui integralmente trascritti.
b) rinnova l'eccezione di nullità parziale e conseguente inutilizzabilità della CTU per
i motivi dedotti (terzo motivo di appello).
c) ove ritenuto non provato già sulla base delle risultanze testimoniali, chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio al fine di quantificare il danno da perdita di utile per la mancata esecuzione del contratto.
d) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande istruttorie di controparte.”
Per parte appellata ASST Papa Giovanni XXIII:
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, previi ogni opportuno accertamento e declaratoria: in via principale: dichiarare inammissibile, infondato e rigettare l'appello avversario
e, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, si ripropongono le domande rimaste assorbite e quindi: dichiarare la risoluzione del contratto inter-partes per inadempimento di parte appellante, con ogni conseguenziale pronuncia restitutoria.
In via di ulteriore subordine: previo, ove occorra, accertamento della legittimità del recesso esercitato dall'Azienda, anche, ex art. 134 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, limitare il corrispettivo per il recesso ed ogni altra somma, a qualunque titolo, dovuta
a controparte, al 10 per cento delle prestazioni non eseguite, da calcolarsi “sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti “o alla minor somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, anche, ex. art. 21 quinquies, comma 1 bis, L
241/1990.
In ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria: ove occorra, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle prove avversarie che fossero ammesse e a prova diretta, per interpello e testi, sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex. art. 183 c.p.c., datata 25/07/2017, con i numeri da 1 a 7, 9, 11, da 14 a 17, da 19 a 23, da 25 a 31, da 33 a 56, con i testi indicati nelle memorie 25/7/2017 e 27/7/2017.
Ove occorra, si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli dedotti con terza memoria ex. art. 183 c.p.c., datata 5.9.2017, con i numeri da 57 a 65, con i testi ivi indicati;
nonché a prova diretta, per interpello e testi, sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex. art. 183 c.p.c., datata 25/07/2017, con i numeri 8, 10, 12, 13, 18, 24, 32, con i seguenti testi: Signora EO OL di LOCATE (BG); Dottor Franco

Terraneo, di BERGAMO;
Professor Claudio Castelli di BERGAMO;
Dott. Maurizio

Cheli di TREVIOLO (BG); Dott. Gianmariano Marchesi di BERGAMO;
Signor Ezio

Colleoni di CARVICO (BG); Signor Claudio Zampoleri di COLOGNO AL SERIO
(BG); Signor Ruggero Foini di NEMBRO (BG); Dr.ssa Cinzia Pè, c/o ASST degli
Spedali Civili Di Brescia;
Coordinatrice RAh Vivenzi c/o ASST degli Spedali

Civili Di Brescia;
Dr. Maurizio Piccoli, Direttore degli approvvigionamenti c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia;
Coordinatore infermieristico B.O. 3 ch / bo 1 CH c/o

ASST degli Spedali Civili Di Brescia, P. Abissoni;
Coordinatore infermieristico

Tiziana Giardina, c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia;
Signora RA ET

c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia;
Coordinatore Infermieristico BO Cardio

Toracico Andrea Zerillo, c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia;
Coordinatrice infermieristica UO ORL Degenze Est, Simona Rossi, c/o ASST degli Spedali Civili Di

Brescia; Coordinatrice infermieristica presso il blocco operatorio di Montichiari,
Gandioli Antonella, c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia;

Coordinatore blocco operatorio seconda ortopedia, RE QU, c/o ASST degli
Spedali Civili Di Brescia;
Direttore UO Chirurgia, dr. Maurizio Ronconi, c/o ASST degli Spedali Civili Di Brescia.

Si chiede disporsi l'assunzione dei verbali di prova testimoniale assunta nel procedimento RGN 831/2016, avanti al Tribunale di Brescia, tra l'appellante a
l'azienda capofila, in relazione alla medesima vicenda.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione Flow Meter s.p.a. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di
Brescia, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII esponendo:
- che l'attrice, società che produce e commercializza dispositivi per la misura, il controllo e l'erogazione di fluidi per le applicazioni medicali, si era resa aggiudicataria
dell'appalto per la fornitura di dispositivi per il drenaggio e la raccolta liquidi (lotti 109
e 110) per un periodo di 72 mesi con decorrenza luglio 2014;
- che i lotti aggiudicati a decorrere dal luglio 2014 per un corrispettivo di € 186.989,26, oltre i.v.a., avevano per oggetto il medesimo dispositivo medico (cartucce per l'aspirazione) differenziandosi, solo per la diversa capacità del contenitore;

- che la gara si era svolta in forma
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