Corte d'Appello Milano, sentenza 30/12/2024, n. 826

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 30/12/2024, n. 826
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 826
Data del deposito : 30 dicembre 2024

Testo completo

SENTENZA n.

N.R.G. 428 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 30 Settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Como, estensore Giudice Dott. Giulia Rachele Bignami, promossa
DA
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (c.f.
80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Del Gatto e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- MA RA (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Franca Milena Castronovo e Avv. Fabrizia Zammitti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, viale Varese n.83
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 19/04/2024.
1
Per l' appellata: come da memoria di costituzione depositata in data 10/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello del 19/04/24 l'INPS ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 53/2024 con la quale il Tribunale di Como ha accolto la domanda della ricorrente AR EO, dichiarando il diritto della stessa a percepire l'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione, in conseguenza della gravidanza portata a termine il 4 maggio 2022, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione della prestazione in oggetto, oltre interessi fino al saldo.
Il Tribunale - dato atto dei fatti non contestati, ovvero che la ricorrente all'1.2.2022, data dell'inoltro della domanda di indennità di maternità, si trovava in stato di disoccupazione in relazione al quale, in data 26.10.2021, aveva inoltrato domanda di indennità di disoccupazione (NASPI) a seguito di cessazione di rapporto di lavoro in Svizzera in data 22.9.2021 - ha ritenuto fondata la pretesa ricorrente alla luce della interpretazione del Regolamento CE n. 883/2004 (applicabile in virtù di accordo tra la CE e la Confederazione svizzera), correlato alle condizioni previste dall'art. 24 D.Lgs 151/2001, disattendendo la tesi dell'Inps secondo la quale
l'estensione alla Svizzera delle disposizioni del Regolamento CE n. 883/2004 riguarderebbe solo l'indennità di disoccupazione, e non l'indennità di maternità.
Il Tribunale ha osservato che l'indennità di maternità spetta ad una lavoratrice frontaliera residente in Italia, indipendentemente dal luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro, alle stesse condizioni a cui ne ha diritto una lavoratrice che abbia sempre lavorato in Italia, in virtù del principio di parità di trattamento;
le condizioni alle quali, invece, è subordinato, dalla legislazione italiana, il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici che si trovino in stato di disoccupazione sono solo quelle, nella fattispecie sussistenti, previste dall'art. 24, comma 4, D.lgs. n.
151/2001
: aver iniziato il congedo di maternità oltre i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed essere la lavoratrice disoccupata all'inizio del periodo di congedo e in godimento dell'indennità di disoccupazione.
L'Inps, con un unico articolato motivo di appello, censura la sentenza per erronea applicazione delle norme rilevanti su richiamate.
2

Deduce l'appellante che, mentre ai lavoratori frontalieri residenti in Italia è riconosciuta la prestazione di disoccupazione (NASPI) in virtù di una espressa disposizione contenuta nell'articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004, applicabile in virtù di una convenzione italo-elvetica del 21 giugno 1999, in senso contrario è previsto per
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