Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 3272

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 3272
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3272
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. E G Presidente
Dott. M T Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3390 /2023 R. G., avente ad oggetto: avente ad oggetto:
riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, riservata per la decisione
nella udienza collegiale del 10 luglio 2024
TRA
nato a PRATOLA SERRA (AV) il 02/04/1971 ( Parte_1
) rappresentato e difeso, come da mandato in atti, ti Mauro F CodiceFiscale_1
M (c.f. ) e T Cllo (c. f. ) C.F._2 C.F._3
presso il domicilio pec dei quali elettivamente domicilia - PEC:
e Email_1 Email_2
ricorrente
E
1
, nata a Bury ( Regno Unito) il 10.05.1975 ( c.f. Controparte_1 C.F._4
) residente in Pratola Serra alla via calvario n. 22
[...]
convenuta – contumace
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e rinuncia ai termini
conclusionali.
Il P.G. chiede l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione, notificata a mezzo raccomandata a/r alla convenuta il Controparte_1
21/7/2023, , esponeva: Parte_2
-di aver contratto matrimonio concordatario in data 8/8/1999 in Montefalcione (AV) con la
signora , nata a Bury ( Regno Unito) il 10.05.1975;
Controparte_1
-che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano beneventano, con sentenza n. 1662 del
22/2/2022 aveva dichiarato la nullità del matrimonio "per grave difetto di discrezione del
giudizio dell'attore circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare
reciprocamente”;

-che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 26/9/2023 dava
esecutività alla suddetta sentenza canonica.
2
L'attore, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano partenopeo, ha, perciò, convenuto innanzi a questa Corte, CP_1
per sentir accertare l'efficacia civile della stessa sentenza.
[...]
La convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio (essendo stata consegnata la
raccomandata a/r con l'atto di citazione personalmente alla predetta in data 21/7/2023) non
si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Depositate le note di trattazione dell'udienza nei termini concessi, la causa è stata riservata
a sentenza all'udienza del 10/7/2024 previa rinuncia di parte attrice ai termini di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che,
anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di
efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai
Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di
revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi
esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente
prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente
Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che la sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito
di giudizio proposto dal nei confronti della , costituita nel giudizio Pt_1 Controparte_1
ecclesiastico.
3
Tale sentenza risulta prodotta in copia autentica unitamente al decreto di esecutività del
Supremo della Segnatura Apostolica del 126/9/ 2023
La circostanza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio, consente di ritenere
rispettato il principio del contraddittorio nella presente causa.
La sentenza è intervenuta in merito a matrimonio contratto dalla e dall'attore in data CP_1
8/8/1999 in Montefalcione (AV) con il rito canonico concordatario, e poi trascritto
dall'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune nel registro atti di matrimonio, n. 10,
parte II, serie B, anno 1999.
Come risulta dalla sentenza, pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, a seguito di domanda
proposta dal è stato, nel giudizio canonico, assicurato il pieno diritto di difesa ad Pt_1
entrambe le parti.
La decisione non è contraria all'ordine pubblico italiano.
La nullità è stata, infatti, dichiarata per “grave difetto di discrezione del giudizio dell'attore
circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” da parte
dell'attore (canone 1095, §3° CJC ), accertato, oltre che sulla base di prove testimoniali
specifiche anche sulla scorta di consulenza tecnica nonché sulla base delle dichiarazioni
rese dallo stesso essendo stata riscontrata una “assenza di consuetudine sessuale nel Pt_1
matrimonio” a carico del predetto.
Le dichiarazioni rese dalla parte attrice, unitamente a quelle rese dai testi escussi e gli
accertamenti peritali hanno indotto il Tribunale ecclesiastico a rilevare l'esistenza nel
ricorrente, al momento della celebrazione del matrimonio anche “carenze sotto il profilo
della reale volontà di contrarre un matrimonio indissolubile”, determinanti incapacità
individuale ad assumere, in modo adeguato, gli obblighi matrimoniali.
4
Nella fattispecie in esame, la nullità, essendo stata pronunciata per incapacità ad esprimere
un valido consenso, non pone un problema di contrasto con i principi fondamentali
dell'ordinamento sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, quale
si potrebbe invece porre nella diversa ipotesi in cui la nullità del matrimonio fosse stata
pronunciata per esclusione di uno dei "bona matrimonii" (si veda Cass. 16051/2009 "… in
tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio
concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice
ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione
del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di
invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. , sicché è da escludere che il riconoscimento
dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento
italiano … In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la
disciplina generale dell'incapacità naturale, dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o
alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto è invece del tutto
ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del
matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale
inficiato da vizio psichico .." sul punto anche Cass. 2015 n. 6611 e n. 13883).
Va rilevato, inoltre, che la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii, (
canone 101§2. C.D.C.) manifestata all'altro coniuge, deve ritenersi consentita anche se la
relativa azione sia stata proposta dopo il decorso di un anno dalla celebrazione del
matrimonio o quando, dopo la celebrazione stessa, si sia verificata la convivenza dei coniugi,
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in difformità del disposto dell'art. 123 comma secondo cod. civ. in tema di impugnazione
del matrimonio per simulazione, atteso che tale disposizione, pur avendo carattere
imperativo, non costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento statuale italiano.
Tanto premesso, nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza
del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano beneventano del 22/2/2023 , oggetto del presente
giudizio di delibazione;
risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a
conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti
al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo
non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Sussistono, quindi, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della
legge 25.3.1985 n. 121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale
ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato
celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri
dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla
domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non
risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro
ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve
intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole
canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica del 1/7/2023 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico, essendo
stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per una causa rapportabile
a quella prevista dall'art. 123 del codice civile, per la rilevata esclusione, da parte della
6
ricorrente, dell'indissolubilità del vincolo coniugale, (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17036/19;
Sez.
1, Sentenza n. 3378/12;
Sez. 1, Sentenza n. 3709/08).
La sentenza in oggetto può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato Italiano
Non potendosi configurare una soccombenza le spese del giudizio rimangono a carico
dell'attore che le ha anticipate.
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