Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 4083

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 4083
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4083
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

R.G. 5400/2023


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA Casaregola Presidente
Dott.ssa MA Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5400/2023 R.G., ai sensi dell'art. 350bis c.p.c.

TRA
AE PA, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv.to
Gaetano Marchei, c.f. [...], con studio in Roma, in via Palermo n.
13, come da procura allegata all'atto di appello, con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo pec gaetanomarchei@ordineavvocatiroma.org
Appellante
E
HONEY PLAST S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva 08824021219), rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Furlò, c.f. [...], come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con la quale elettivamente domicilia in Brusciano (Na) alla via Raffaello n°8
Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9737/2023, pubblicata in data 26.10.2023.
Conclusioni per l'appellante: “a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo ovvero la sua irregolarità e, quindi e comunque, la tempestività dell'opposizione anche ai sensi dell'art. 650 cod. proc, civ., b) annullare e
1 revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in difetto dei requisiti di cui all'art. 633 cod. proc. civ. e, comunque, poiché relativo ad azioni inammissibili e, comunque, a pretesa destituita di ogni fondamento, assolutamente non provata e segnata, altresì da difetto di legittimazione ad agire processuale e sostanziale;
c) rigettate le difese, eccezioni e domande avversarie;
d) in via istruttoria, ordinare alla

HO PL S.r.l. il deposito in originale di tutta la documentazione relativa alla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, con riserva di ogni altra deduzione e contestazione e disconoscimento all'esito dell'esame degli originali come richiesto con le note di trattazione scritta per la prima udienza del 28 Gennaio 2021
(pag. 2), con la prima memoria ex art. 183 Cod. proc. civ. (pag. 4), con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (pag. 1 e 2) e con le note di trattazione scritta per
l'udienza del 16.05.2022 (rinviata d'ufficio al 23.05.2022). Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata:disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. IA RA per tutte le suesposte argomentazioni;
2) Rigettare l'appello promosso dal sig. IA RA perché irrituale, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, per tutto quanto sostenuto in epigrafe e confermare in toto la sentenza n°9737/2023 emessa dal Tribunale di

Napoli, nel giudizio iscritto al R.G. n. 20155/2020;
3) Accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello poiché contrario ai dettami di cui all'art. 366 c.p.c. n.3, in quanto si presenta come un lungo ripetersi di documenti e atti processuali che non apportano, in realtà, alcun contributo sostanziale;
4) Confermare la sentenza n°

9737/2023 e di conseguenza confermare il D.I. 1542/2020 e confermarne l'esecutorietà ex artt. 647 et 653 cpc;
5) Ritenere e dichiarare che il sig. IA RA ha impugnato la sentenza di primo grado in malafede e colpa grave, configurando una responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. c. 3°, e, per l'effetto, condannare il medesimo al pagamento in favore dell'appellata di una ulteriore somma a titolo di danno riconducibile al condizionamento psicologico e allo stato di frustrazione procurato;
6) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali per entrambi i giudizi, in favore dell'appellato con distrazione ex art. 93 cpc, in favore del patrocinatore antistatario
”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, la
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HO PL S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che era in possesso di 53 pagherò cambiari con prima scadenza 31.8.2019 e ultima scadenza 31.12.2022, per l'importo complessivo di euro 90.688,71, indicanti come debitore la R.C. PL S.r.l., firmate per avallo da IA RA, residente in Vibonati, frazione Villammare (SA), alla via dei Gerani;
che “i rapporti sottostanti i predetti titoli di credito erano due transazioni commerciali sottoscritte il 23.1.2019 in seguito al mancato pagamento di fatture commerciali emesse da HO PL S.r.l. e dalla ditta individuale MI
CO, aventi ad oggetto la compravendita di materia prima per la lavorazione industriale della plastica”;
che le cambiali per le quali si agiva in via monitoria indicavano come beneficiaria essa società HO PL S.r.l.;
che, “in seguito all'esecuzione delle transazioni, due cambiali con scadenza 31.8.2019 erano ritornate non pagate al creditore e protestate, con ulteriore addebito di € 141,13 e di € 161,30”;
che il debitore originario, IA RA, era decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ai sensi dell'art. 7 delle transazioni sottoscritte il 23.1.2019;
che alla fattispecie erano applicabili gli interessi moratori ex D.L.gs. 231/2002, decorrenti dalla data dell'emissione delle fatture richiamate nelle transazioni, fino al soddisfo.
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 1542/2020 depositato il 25.02.2020, ingiungeva a
IA RA il pagamento della somma di € 90.688,71, oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/2002, dalla data dell'emissione delle fatture fino al soddisfo, “oltre spese, compensi legali, spese generali al 15%, CPA e IVA”.
Con atto di citazione in opposizione IA RA eccepiva, preliminarmente,
l'inesistenza o comunque la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, inoltratagli in data 28 maggio 2020, evidenziando che il plico contenente il suddetto decreto gli era stato consegnato a mani dall'agente postale solo in data 25 luglio 2000. Lamentava la non intelligibilità della causa petendi e del petitum.
L'opponente evidenziava che il Tribunale di Napoli - in sede di emissione del decreto ingiuntivo - con provvedimenti del 23.01.2020 e dell'11.02.2020, aveva prima rappresentato che non era dato comprendere le ragioni per le quali la ricorrente avesse agito nei confronti di IA RA, quale avallante dei titoli cambiari depositati in atti, nonostante avesse esperito azione causale, e, poi, che la ricorrente avrebbe dovuto anche specificare “se agiva nei confronti dell'avallante quale giratario di uno o più dei pagherò cambiari prodotti in atti”;
che la HO PL S.r.l., con chiarimenti resi il
4.02.2020, aveva dapprima dichiarato di aver esercitato un'azione cambiaria diretta contro il coobbligato in solido e avallante, IA RA, e, poi, con chiarimenti resi
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il 19.02.2020, aveva precisato di agire contro il IA anche quale fideiussore delle due menzionate transazioni.
Ciò posto l'opponente lamentava che i suddetti chiarimenti non erano stati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo inoltrato per la notifica, con la conseguenza che gli era stata impedita la comprensione della domanda monitoria ed erano state pregiudicate le sue garanzie di difesa. Sottolineava che l'azione cambiaria diretta contro l'avallante e quella contro il fideiussore avevano causa petendi e petitum diversi.
L'opponente si doleva, inoltre, della “inconfigurabilità dell'azione cambiaria diretta contro l'avallante, proposta, in realtà, in via autonoma in separata sede” e dell'“inammissibilità ed infondatezza dell'azione causale contro l'avallante”. Precisava che la domanda monitoria non poteva neanche qualificarsi come azione causale, posto che la firma apposta dall'avallante ad una cambiale, comportava solo il sorgere di un'obbligazione cartolare, intercorrente tra emittente e prenditore o fra girante e suo immediato giratario;
che l'azione causale non poteva essere esercitata se non offrendo al debitore la restituzione delle cambiali, da depositare in originale presso la cancelleria del giudice competente;
che non era stata prestata alcuna fideiussione a favore della
HO PL, in mancanza di una manifestazione espressa in tal senso, come previsto dall'art. 1937 c.c.;
che, pertanto, gli unici obbligati in solido in forza delle citate transazioni erano la società AL e la società RC PL.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo di “annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., e, comunque, perché relativo ad azioni inammissibili e, comunque, a pretesa destituita di ogni fondamento, assolutamente non provata e segnata,
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