Corte d'Appello Messina, sentenza 12/12/2024, n. 870
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Testo completo
N° 587/21 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 10 dicembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 587/21 R.G.L. e vertente
TRA
( , nato in [...] l'[...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Barcellona P.G. (ME) Via Catili 73, elettivamente domiciliato in Messina, Viale
Europa is. 47 n. 283 presso lo studio dell'avv. C. Spatafora, recapito professionale dell'avv. Maria Correnti ( – fax 0909705003 – avv. CodiceFiscale_2 [...]
dalla quale è rappresentato e difeso-Appellante Email_1
CONTRO
, nato a [...] P.G. (Me) il 7.4.1946 e residente in Controparte_1
Barcellona P.G., Via Calderà 38 (c.f. , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in MessinaVia S. Filippo Bianchi 54 (studio avv. Mario Intilisano) presso il recapito professionale dell'avv. Giacomo Giorgianni (pec
[...]
– fax 090/9704588 – c.f. ), il quale Email_2 CodiceFiscale_4 lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carmelo Mobilia
(pec – c.f. fax Email_3 CodiceFiscale_5
090/9797891), con studio in Barcellona P.G., Via S. Filippo Neri 1, e con recapito professionale in Messina, Via Cesare Battisti 56 (studio prof. avv. Massimo
SI) –Appellato
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 519 pubblicata in data 25 maggio 2021
CONCLUSIONI
NA:
1. riformare la sentenza impugnata;
2. per l'effetto, dichiarare che la ditta deve corrispondere la somma di € 55.205,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazioni, o quell'altra maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche attraverso ctu e/o giuramento suppletorio, condannandola al relativo pagamento e, in ogni caso, respingere tutte le richieste che saranno formulate da controparte ed accogliere quelle del concludente in relazione all'ammissione della prova ritualmente articolata, che si ripropone e di seguito si trascrive: a) Vero o non che il ricorrente sul posto di lavoro durante la giornata lavorativa svolgeva le
mansioni di bracciante agricolo – salariato fisso;
b) Vero o non che il ricorrente ha lavorato dal 07/07/2010 al 27/07/2013, alle dipendenze della ditta Ditta
“Mallemaci vincenzo- az. agricola”, con sede in Calderà 38 – Barcellona P.G. (ME) ;c) Vero o non che l'orario di lavoro effettivamente espletato dal sig.
era dalle ore 06:00 alle ore 18:00 (due ore di pausa pranzo), per dieci ore Pt_1 giornaliere;
d) Vero o non che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato;
e) Vero o non che per tale attività percepiva € 30,00 al giorno;
f) Per tale attività è rimasto creditore degli importi qui di seguito specificati: - Differenza paga: € 9.805,00;
- Mancata retribuzione (ultimo mese): € 1.150,00;
- Ferie: € 2.250,00;
- Gratifica natalizia: € 2.250,00;
- Festività nazionali ed infrasettimanali: € 650,00;
- Lavoro straordinario tre ore al giorno x 25 giorni: € 23.000,00;
- Indennità di licenziamento (TFR): € 4.955,00;
- Indennità di malattia e assegni familiari: € 11.200,00. TOTALE : € 55.205,00;
g) Vero o non che durante l'espletamento dell'attività lavorativa è stato colpito da un malore (ictus);
h) Vero o non che è non è stato immediatamente soccorso;
i) Vero o non che solo successivamente alcuni colleghi di lavoro hanno provveduto a trasportarlo prima a casa e solo successivamente in ospedale;
l) Vero o non che in conseguenza del malore di cui sopra il ricorrente è rimasto paralizzato su una sedia a rotelle. Si indicano a testi i signori , Via Catili n. 73 PT Barcellona P.G. (ME);
Parte_2 Persona_1
Via dante n. 15 Merì (ME);
Via Bonaccia n. 12 – Terme Parte_3
Vigliatore (ME);
, Via Umberto I n. 106 Furnari (ME). 3. Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi da distrarsi in favore della procuratrice anticipataria.
1°) dichiarare la inammissibilità e comunque la infondatezza del CP_1 proposto appello rigettandolo con qualsiasi statuizione di legge, confermando la impugnata sentenza;
2°) dichiarare comunque la nullità del ricorso introduttivo in primo grado per difetto dei presupposti di cui all'art. 414 n° 4 c.p.c. la inammissibilità della proposta azione e delle domande tutte, anche di ordine istruttorio, in subordine, nel merito, rigettare il ricorso proposto dal ricorrente e dunque dire che nessuna somma per qualsivoglia titolo è dovuta dall'odierno resistente al ricorrente;
3°) pronunziare in favore dell'appellato ed a carico dell'appellante ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni;
4°) condannare l'appellante a spese e compensi di causa in favore dell'appellato anche quanto al presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 aprile 2015 al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., Pt_1 narrava di avere lavorato quale bracciante alle dipendenze di
[...] CP_1
per la di lui azienda agricola. Indicato in ricorso orario lavorativo, e
[...] lamentando di essere stato pagato soltanto 30,00 euro al giorno chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive anche per
TFR, indennità di malattia ed assegni familiari, da lui quantificate in 55.205,00 euro e richieste infruttuosamente con lettera del 28 gennaio 2014. Nel corso del giudizio il ricorrente formulava anche domanda di risarcimento del danno per un infortunio sul lavoro del 27 luglio 2013.
Resistendo che eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza delle domande e contestava il merito, il tribunale alla prima
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udienza individuava il contenuto della possibile transazione in un importo di
20.000 euro oltre 1.000 per spese legali. Alla successiva l'attore dichiarava di accettare, il convenuto rifiutava. Con ordinanza letta all'udienza del 20 novembre
2018 accoglieva l'eccezione di nullità invitando il ricorrente a integrare l'atto specificando periodi di lavoro, giorni di ferie goduti e periodi di assenza per malattia, nonché a produrre le buste paga per il periodo in questione ed un estratto CP_ contributivo
Con sentenza n° 519 depositata in data 25 maggio 2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente a rimborsare le spese di lite alla controparte.
ha proposto appello con ricorso depositato il 18 ottobre 2021. Pt_1
Resistendo sono stati esaminati quali testimoni CP_1 Parte_2
(moglie dell'appellante), , e Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_1
Depositate note di trattazione scritta entro il 10 dicembre 2024,