Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/04/2024, n. 159
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 138/2019 R.G. di questa Corte di
Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/10/2023 e promossa in questo grado
Da
BO US NT, nato in [...] il [...] (C.F.CLM GPP
72P16 F065R) ed ivi residente nella Via Benedetto Croce n. 4, elettivamente domiciliato in
Mazzarino presso e nello studio legale dell'avv. A. Ficarra che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
BMW BANK GMBH, società a responsabilità limitata (Gesellshaft mit beschrankter
Haftung) già BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A., con sede in Germania e succursale in Italia, in San Donato Milanese (MI) (P.I. 08172050968), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Gela presso lo studio dell'Avv. E. Alma, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. D. Aloi del Foro di Milano;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 26.10.2024 le parti costituite, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Appellante): “In relazione al procedimento cui in epigrafe
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, ammettere per la forma il presente appello, ed in riforma della sentenza oggi impugnata, voglia: annullare la sentenza per i motivi oggi formulati, accogliendo tutte le domande spiegate in primo grado.
NEL MERITO ritenere e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, privo di valido contratto di vendita, finanziamento e di fideiussione giacché mai stipulato dagli attori né a maggior ragione sottoscritto;
revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
rigettare, con qualsiasi statuizione di legge, la domanda pro-posta da controparte, poiché infondata e non accoglibile, e comunque infondata.
In mero subordine, rinnovare la CTU poiché falla-ce secondo quanto esposto narrativa e le note critiche inviate allo stesso CTU, versate in atti. Si chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.”
(Appellata): “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dal sig. MB US NT avverso la sentenza n. 565/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data 18.10.2018 e depositata in Cancelleria in data 19.10.2018, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, e per l'effetto rigettarlo confermando integralmente la sentenza impugnata;
- condannare in ogni caso il sig. MB US NT al pagamento delle spese, compensi professionali, rimborso spese forfettario nella misura del 15% ex D.M. 55/2014 oltre IVA e CPA come per legge, per il doppio grado di giudizio.”
FATTO
Con decreto ingiuntivo n° 185/2012, il Tribunale di Gela ingiungeva alla Speed 2006 s.r.l., debitrice principale, a MB US NT e LL IA, fideiussori, di pagare, in solido tra loro, la somma di € 27.463,74 alla Bmw BA MB, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda giudiziale al soddisfo e spese del procedimento.
Il credito azionato afferiva al contratto di mutuo contraddistinto dal n° 1975169, con il quale la società opposta aveva finanziato alla Speed 2006 s.r.l. l'acquisto di un'autovettura
Bmw, targata DR309LT.
Avverso il succitato provvedimento proponevano opposizione i fideiussori i quali, deducendo la loro “assoluta estraneità alla stipula di qualsiasi contratto di acquisto con la BMW, sia del relativo contratto di finanziamento o del corrispondente contratto di fideiussione”, ne chiedevano la revoca e/o la declaratoria di nullità, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così promosso si costituiva la Bmw BA MB, la quale contestava tutte le deduzioni e domande avversarie e ne chiedeva il rigetto. In via istruttoria, chiedeva disporsi, ex art. 216 c.p.c., la verificazione delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti sui contratti di finanziamento prodotti in sede monitoria e sull'attestato di consegna del veicolo.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto decreto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. nel corso dei quali, con la memoria n° 2, la parte opposta reiterava la richiesta di verificazione dei documenti disconosciuti e produceva a tal fine alcune scritture di comparazione;
chiedeva che gli opponenti, ex art. 219 c.p.c., venissero sottoposti a saggio grafico.
Nessuna istanza istruttoria, per converso, veniva avanzata dalla parte opponente.
All'udienza del 14.01.2014 il giudice, ritenuta esaurita la fase istruttoria, rinviava la causa all'udienza del 16.07.2014, invitando le parti a concludere per quella data.
Sennonché, per ragioni di ufficio, l'udienza dianzi indicata veniva differita per ben quattro volte fino a quella del 17.06.2016, in occasione della quale i difensori delle parti, personalmente comparsi, assumevano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle già telematicamente avanzate a mezzo di apposite note scritte ed attraverso le quali, in particolare, la Bmw BA MB aveva ribadito la propria richiesta di verificazione formulata ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione ma, con ordinanza del dì 11.11.2016, il giudice di
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