Corte d'Appello Torino, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. 1559/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da:
EN n. 24/19 della società “Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione”, nella persona del curatore IN IM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Di Monda
Giuseppe, appellante contro
UT Società Cooperativa Sociale di Mutuo Soccorso Impresa Sociale E.T.S. (C.F.
02572520068), con il patrocinio dell'avv. Cresta Stefano, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 26.11.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
21.11.2024)
OGGETTO: fideiussione, polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per il EN:
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(conclusioni rassegnate con l'atto di appello)
“Voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 926/23 resa nel giudizio civile R.G. N. 784/22, in ragione dei motivi svolti e reiectis contrariis, accogliere
l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti provvedimenti, di rito e di merito:
1) merito:
A) in accoglimento del Motivi sub § 1 e 2, dichiarato l'appello ammissibile e manifestamente fondato, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., con pronunzia
«nel merito», dichiarare sussistente il diritto dell'Appellante a ottenere il pagamento;
B) per l'effetto, riformare il Capo della sentenza che, nell'accogliere l'opposizione, invece da rigettarla integralmente, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 78/2022 e, così, confermarlo;
2) regolamento delle spese di lite: condannare l'Appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per UT:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata: in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da UT, rimaste assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve UT all'appellante;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da UT per i motivi sopra rappresentati.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo il curatore del EN n. 24/19 della 'Marco Distribuzione
s.r.l.' in liquidazione esponeva che:
- con contratto di transazione del 15/07/2020, la Società “D & G OO Service S.r.l.” (allora in
pagina 2 di 17 bonis), si era riconosciuta debitrice verso il EN della somma di € 147.077,41 per
l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di affitto d'azienda stipulato in data
09/05/2019 e, subordinatamente all'adempimento nei termini convenuti, la RA aveva accettato la minore somma di € 50.000,00;
- con successivo contratto di transazione del 27/11/2020, la Società “D & G OO Service S.r.l.”
(allora in bonis), si era riconosciuta debitrice verso il EN n. 24/2019 dell'ulteriore somma di € 27.140,00 ed a tacitazione del debito, la RA aveva accettato un pagamento dilazionato in cinque soluzioni;
- la “D & G OO Service S.r.l.” non aveva corrisposto alcunché di quanto dovuto in relazione alle due transazioni prima del suo fallimento dichiarato con sentenza n. 36/2021;
- ad entrambe le transazioni erano state allegate le Polizze fideiussorie emesse da “UT
Soc. Coop.” a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore;
- in particolare, la polizza n. 020183 aveva garantito (sino alla concorrenza di € 50.000,00) il pagamento rateizzato dei canoni insoluti riconosciuti come dovuti con la prima transazione del
15/07/2020 e con la seconda polizza n. 020385 era stato garantito il pagamento dilazionato dei canoni insoluti di cui alla seconda transazione (sino alla concorrenza di € 25.000,00);
- da ultimo, il EN del debitore (D & G OO Service S.r.l.) aveva certificato l'incapienza dell'attivo fallimentare.
Chiedeva pertanto che UT soc. coop. venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 75.000,00 dovuto in virtù delle due polizze.
Con decreto ingiuntivo n. 78/2022 il Tribunale di Alessandria ingiungeva ad UT soc. coop. il pagamento in favore del EN Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione dell'importo di €75.000,00 oltre interessi ed accessori di legge.
UT soc. coop. proponeva opposizione instando per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande del EN sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto alla polizza n. 020183 (€ 50.000,00), deduceva che fosse stato garantito il pagamento di quanto concordato mediante il piano di rientro (già approvato dal G.D. Fall. nr. 24/2019), ragione per la quale UT avrebbe dovuto al massimo corrispondere l'importo di € 38.500,00,
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poiché 'D&G OO Service s.r.l.' aveva pagato tutte le rate della transazione fino al novembre
2020 (per un totale di € 11.500,00) avendo omesso i pagamenti solo a partire dal mese di dicembre 2020.
Con riferimento ad entrambe le fideiussioni deduceva che il beneficiario-curatore fosse incorso in decadenza dalla garanzia essendo trascorso inutilmente il termine, previsto dall'art. 4 e richiamato dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, di sette giorni dalla conoscenza dell'inadempimento del debitore principale per l'avviso da inviare al fideiussore.
Invero, per quanto riguardava la garanzia n. 020183, UT soc. coop. era venuta a conoscenza degli inadempimenti del debitore garantito ('D&G OO Service s.r.l.') solo in data
21.06.2021, cioè successivamente al fallimento della medesima dichiarato con sentenza il
16.06.2021, a fronte di un inadempimento iniziato a dicembre 2020.
Invece, quanto alla garanzia n. 020385, UT soc. coop. non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione sino alla notifica del ricorso e del D.I. a febbraio 2022.
In ogni caso, UT eccepiva la liberazione dalla fideiussione ex art. 1955 c.c. per comportamento imputabile al creditore.
Osservava in particolare che il diritto di regresso di UT soc. coop. fosse stato vanificato dal comportamento del curatore fallimentare che non l'aveva tempestivamente avvisata del primo inadempimento di 'D&G OO Service s.r.l.' (dicembre 2020), impedendole di agire ai sensi di cui all'art. 1953 c.c. nei confronti della stessa 'D&G OO Service s.r.l.' all'epoca ancora in bonis.
Per gli stessi motivi l'opponente eccepiva la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte del EN.
Infine, UT soc. coop. eccepiva la mancanza delle condizioni legittimanti l'escussione della garanzia ex artt. 12 e 15 delle condizioni di polizza atteso che:
- difettava la prova che il curatore fallimentare avesse tentato di escutere quanto meno gli altri coobbligati (LO LO e RO GR);
- difettava l'emissione del decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della 'D&G OO
Service s.r.l.', necessario ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali.
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Quanto al primo profilo (mancata prova dell'escussione dei coobbligati), UT soc. coop. segnalava che non venivano in rilievo polizze cd. a prima richiesta e che l'obbligazione di garanzia sulla medesima gravante sorgeva solo dopo l'escussione del debitore principale (ex art. 12 polizza qualora in bonis) o dei coobbligati (ex art. 15 polizza in caso di fallimento del debitore principale), elementi che integravano un presupposto di efficacia della garanzia (o meglio stabilivano a partire da che momento il beneficiario potesse escutere la polizza) e non una questione attinente alla preventiva escussione anche dei coobbligati.
Quanto al secondo profilo, l'art. 15 della polizza prevedeva, nel caso di fallimento della contraente/garantita, che la società garante (UT) dovesse corrispondere le somme dovute al beneficiario entro trenta giorni dalla data del decreto ex art. 119 R.D. n. 267 del 1942.
Il EN n. 24/19 della 'Marco Distribuzione s.r.l.' in liquidazione si costituiva nel giudizio di merito e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Quanto all'importo garantito con la polizza n. 020183, deduceva che la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni riconosciute dal contraente per un debito complessivo di € 147.077,41 e per un massimale di € 50.000,00 e con scadenza sino al 31.12.2021.
In ordine all'eccezione di decadenza, rappresentava di essersi prontamente attivato, avendo assolto all'obbligo di comunicazione non appena l'inadempimento della 'D&G OO Service
s.r.l.' era risultato grave e rilevante.
In particolare, quando erano rimaste insolute 6 rate della transazione (da dicembre 2020 a maggio
2021), il EN aveva prontamente notiziato UT soc. coop. mediante PEC in data
11.06.2021, ragione per la quale non si era verificata alcuna decadenza.
Riteneva privo di pregio il motivo circa la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., tanto che la stessa UT soc. coop., con comunicazione del 25.10.2021, aveva ravvisato quale unica ragione ostativa al pagamento della polizza solamente la mancanza di condizioni legittimanti
l'escussione.
Infine, deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
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Quanto alla paventata necessità che l'escussione della garanzia fosse preceduta dal decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della 'D&G OO Service s.r.l.', rilevava che la mancata emissione di tale decreto non fosse compatibile con la conservazione dei diritti del beneficiario, dal momento che la garanzia aveva validità sino al 31.12.2021.
Quanto alla mancata preventiva escussione del debitore principale e/o di altri coobbligati, rilevava che il patrimonio del fallimento della 'D&G OO Service s.r.l.' era incapiente e che neanche UT aveva indicato su quali altri beni potesse rivalersi il creditore ex art. 1944, 2° comma c.c..
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 926/23 del 28.10.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo
n. 78/2022, rigettava le domande del EN Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione e condannava il medesimo EN al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva infondata la tesi del EN Marco Distribuzione s.r.l. secondo la quale la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia di tutto il debito derivante dal contratto di affitto di azienda anziché del solo piano di rientro oggetto di transazione.
Il quantum debeatur in relazione alla polizza n. 020183, come riconosciuto dal curatore, ammontava ad € 38.500,00 alla luce dei pagamenti dei ratei della transazione da parte di 'D&G
OO Service s.r.l.' sino a novembre 2020 per un totale di € 11.500,00.
La questione era peraltro priva di effettivo rilievo, essendo dirimente l'eccezione di decadenza dalla garanzia.
UT soc. coop. aveva infatti eccepito la decadenza della garanzia per violazione degli artt. 4 e 12 del contratto di fideiussione.
Dagli atti di causa risultava che il curatore del EN avesse comunicato ad UT soc. coop. l'inadempimento della 'D&G OO Service s.r.l.' solamente con PEC inviata in data
11.06.2021, informandola che la stessa era inadempiente sin dal mese di dicembre 2020.
Tenuto conto che l'art. 12 del contratto, in deroga alle condizioni generali, stabiliva che il beneficiario avrebbe potuto escutere la garanzia n. 020183 in caso di mancato pagamento di tre
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rate, il dies a quo per procedere ad avvisare UT era il termine di pagamento della terza rata rimasta insoluta, ossia quella di febbraio 2021.
Quindi, il curatore aveva agito con ben quattro mesi di ritardo, a fronte di un termine (previsto dagli artt. 4 e 12 delle condizioni generali di fideiussione) di appena sette giorni dall'inadempimento del debitore principale.
Tanto bastava, secondo il Tribunale, a frustare tutte le facoltà che UT avrebbe potuto esercitare nei confronti del contraente/debitore, a nulla rilevando che 'D&G OO Service s.r.l.', già nel mese di febbraio 2021 (quando UT avrebbe dovuto essere notiziata), versasse in stato di insolvenza, poiché il relativo fallimento era intervenuto solamente nel mese di giugno
2021 ed era lo stesso art. 1953 c.c. a prevedere che il fideiussore potesse agire nei confronti del debitore principale divenuto insolvente ai fini di una futura azione di regresso (senza dimenticare che la 'D&G OO Service s.r.l.' aveva anche due coobbligati solidali - LO LO e RO
GR).
Il Tribunale estendeva le suesposte argomentazioni anche alla seconda polizza n. 020385, dal momento che il curatore non aveva azionato la garanzia se non con la notificazione del decreto ingiuntivo (depositato nel gennaio 2022 e notificato a febbraio 2022, a fronte di un inadempimento verificatosi a partire da giugno 2021).
I restanti motivi di opposizione dovevano infine stimarsi assorbiti.
Sul giudizio di appello.
Il EN “Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione” proponeva tempestivo gravame.
Si costituiva UT soc. coop. eccependo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 bis c.p.c..
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.,svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
26.11.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dal EN Marco Distribuzione s.r.l..
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il quantum dovuto in virtù della polizza n. 020183 ammonti ad € 38.500,00.
Ritiene che il Tribunale non abbia valorizzato che tale polizza fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni convenute dalla contraente D&G OO Service s.r.l e che tale società avesse riconosciuto un debito di complessivi € 147.077,41.
Si duole che il Tribunale non si sia avveduto del fatto che il conteggio contenuto nella PEC (n.d.r. non meglio precisata) fosse soltanto parziale, non contenendo le rate a scadere, rimaste insolute al pari di tutte quelle scadute al 15.11.2021.
Deduce quindi la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. non avendo il Tribunale correttamente interpretato il contenuto letterale della polizza.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui è stata affermata la decadenza della curatela dal diritto di garanzia.
L'appellante rileva che il contratto di transazione stipulato non prevedesse termini di pagamento
“essenziali”, ragione per la quale il creditore avrebbe potuto agire solo in caso di inadempimento avente carattere di gravità, non essendo sufficiente a tale scopo l'omesso pagamento di qualche rata.
Ribadisce quindi di essersi determinato a comunicare ad UT soc. coop. la sopravvenuta insolvenza del debitore garantito con AR 11.06.2021 solamente quanto l'inadempimento era parso grave (sei rate insolute).
Si duole che il Tribunale non abbia valorizzato i limiti all'applicazione dell'art. 1953 c.c. (nonché degli artt. 4 e 12 delle condizioni di polizza) nel caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale.
Ritiene che in simili casi non possa trovare applicazione l'art. 1953 c.c., (essendo precluso al debitore principale, in ossequio al principio della par conticio, di soddisfare integralmente uno dei creditori o di offrire al fideiussore delle garanzie maggiori rispetto a quelle offerte agli altri
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creditori concorsuali).
Osserva che la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c. 2, c.c. non sia applicabile in caso di fallimento del debitore principale (non essendo possibile l'indicazione di beni del debitore garantito su cui il creditore possa soddisfarsi).
Rileva che una deroga alla regola dell'inapplicabilità dell'art. 1944 c.c. in caso di fallimento del debitore garantito avrebbe dovuto essere espressamente pattuita.
Osserva in proposito che anche laddove astrattamente applicabile il beneficio della preventiva escussione, nel caso di specie UT non abbia indicato i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Aggiunge che ad analoghe conclusioni debba giungersi in relazione all'eccezione ex art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
Ritiene sul punto che non sia sufficiente che con il suo comportamento il creditore abbia causato al garante un pregiudizio economico, essendo invece necessario che si sia verificato anche un pregiudizio giuridico (come ad es. la perdita del diritto alla surrogazione e/o regresso), non bastando la sola maggiore difficoltà di attuare tali diritti a causa delle diminuite capacità satisfattive del debitore principale.
Ritiene che il Tribunale non abbia neanche adeguatamente valorizzato la comunicazione di
UT soc. coop. del 25.10.2021 (allegato 12 convenuto opposto) la quale sarebbe sintomatica del fatto che la stessa UT soc. coop. avesse ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e/o di liberazione del debitore per fatto del creditore, tanto da non averla eccepita in quella sede ma solamente in sede giudiziale.
In secondo luogo, parte appellante rappresenta che l'appendice alla polizza n. 020183, in forza della quale UT avrebbe potuto avviare la procedura di escussione della garanzia, presenta quale dato letterale il termine 'potrà', indice di una mera facoltà per il beneficiario di procedere non prima di tre rate insolute.
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Censura altresì per scrupolo di difesa la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che il
EN non abbia dato prova di avere escusso i coobbligati non falliti né dimostrato che il fallimento della D&G OO Service s.r.l. sia stato chiuso.
In proposito deduce di avere prodotto l'attestazione della RA del EN D&G OO
Service s.r.l. in data 16.11.2021 circa l'inesistenza di attivo fallimentare a fronte di uno stato passivo di oltre un milione di euro (allegato 4 convenuto opposto) e ribadisce che il creditore garantito non avrebbe potuto attendere la chiusura del fallimento, pena la perdita di efficacia dell'obbligazione fideiussoria.
Lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ignorato il contenuto dell'accordo di transazione in allegato alla Polizza.
In particolare, rileva che in calce al piano di pagamenti concordato, le parti avevano previsto in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza che il beneficiario potesse “procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive” e sostiene che tanto basti a ritenere infondata l'eccezione di decadenza mossa da UT soc. coop..
Ribadisce l'inconciliabilità della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni di polizza (che vincola il pagamento del fideiussore al deposito del decreto di chiusura del fallimento) con l'efficacia temporale della polizza stessa, osservando che neanche all'attualità tale decreto sarebbe stato emesso.
Aggiunge che l'eccezione di UT soc. coop. è riferita all'omesso invio di “documentazione attestante l'escussione infruttuosa dei coobbligati” da ricondursi quindi all'ipotesi di cui all'art. 15 delle CGC e non all'art. 12 delle CGC “con ciò mostrandosi consapevole della deroga
a tale ultima clausola”.
Osserva infine che l'art. 15 contiene una norma di “chiusura”, facendo rinvio alle disposizioni di legge per tutto quanto non previsto nel contratto, con ciò ritenendo applicabile l'art. 1944, 2°
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comma. c.c. nella parte in cui obbliga il garante al pagamento, salva l'indicazione dei beni sui quali possa soddisfarsi il creditore, obbligo che nel caso di specie non sarebbe stato adempiuto.
II) Difese di UT.
UT soc. coop. ha innanzitutto rilevato che i motivi di gravame riguardino esclusivamente la polizza nr. 020183 (con cui è stato garantito l'importo di € 50.000,00) con conseguente giudicato circa la non debenza di quanto garantito con polizza nr. 020185.
Con riferimento al primo motivo ribadisce che UT soc. coop. abbia garantito il solo importo oggetto di transazione (€ 50.000,00) non invece l'intero insoluto di cui D&G OO si è riconosciuta debitrice.
Con riferimento al secondo motivo ritiene che l'appellante abbia confuso il termine previsto per il rispetto degli obblighi informativi (fissato in giorni sette) con i termini previsti per l'escussione della fideiussione (mancato pagamento di nr. 3 ratei, in ogni caso solo dopo la preventiva escussione del contraente).
In proposito ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che la decadenza sia correlata alla violazione degli obblighi informativi gravanti sul creditore (correlati all'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore garantito) e non ai termini di escussione della polizza.
Ritiene che la “prima inadempienza” nel pagamento da parte del debitore principale, ai sensi delle condizioni di polizza, si fosse verificata a seguito della mancata corresponsione del canone del dicembre 2020 e ribadisce che il fideiussore UT soc. coop. sia stato notiziato solo nel giugno 2021.
Parallelamente sarebbe irrilevante che la polizza prevedesse la possibilità di escutere la fideiussione soltanto al mancato pagamento del terzo rateo o ancora che la scrittura privata di transazione non prevedesse termini di natura essenziale per il pagamento dei canoni.
Ad ogni modo, il fatto che le parti avessero concordemente individuato nella terza inadempienza la condizione per escutere la polizza dovrebbe consentire di desumere che, in essa, le parti vi avessero ravvisato quel connotato di gravità invocato dalla RA con il gravame.
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Ribadisce che, se tempestivamente informata nel gennaio 2021 e quindi prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, avrebbe certamente potuto attivarsi per ottenere la liberazione
o comunque garanzie dal debitore garantito.
Quanto alle argomentazioni concernenti l'art. 1944 c.c., osserva che:
- nel mese di gennaio 2021, la D&G OO non era stata ancora dichiarata fallita;
- la curatela del EN “Marco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2023 promossa da:
EN n. 24/19 della società “Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione”, nella persona del curatore IN IM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Di Monda
Giuseppe, appellante contro
UT Società Cooperativa Sociale di Mutuo Soccorso Impresa Sociale E.T.S. (C.F.
02572520068), con il patrocinio dell'avv. Cresta Stefano, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 26.11.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
21.11.2024)
OGGETTO: fideiussione, polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per il EN:
pagina 1 di 17
(conclusioni rassegnate con l'atto di appello)
“Voglia Questa Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 926/23 resa nel giudizio civile R.G. N. 784/22, in ragione dei motivi svolti e reiectis contrariis, accogliere
l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti provvedimenti, di rito e di merito:
1) merito:
A) in accoglimento del Motivi sub § 1 e 2, dichiarato l'appello ammissibile e manifestamente fondato, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., con pronunzia
«nel merito», dichiarare sussistente il diritto dell'Appellante a ottenere il pagamento;
B) per l'effetto, riformare il Capo della sentenza che, nell'accogliere l'opposizione, invece da rigettarla integralmente, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 78/2022 e, così, confermarlo;
2) regolamento delle spese di lite: condannare l'Appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per UT:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello preliminarmente, in rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per tutti i motivi rappresentati;
nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata;
in via subordinata: in accoglimento delle ulteriori questioni già rilevate da UT, rimaste assorbite e con il presente atto espressamente riproposte, rigettare l'appello e dichiarare che nulla deve UT all'appellante;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, rideterminare la somma dovuta da UT per i motivi sopra rappresentati.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo il curatore del EN n. 24/19 della 'Marco Distribuzione
s.r.l.' in liquidazione esponeva che:
- con contratto di transazione del 15/07/2020, la Società “D & G OO Service S.r.l.” (allora in
pagina 2 di 17 bonis), si era riconosciuta debitrice verso il EN della somma di € 147.077,41 per
l'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di affitto d'azienda stipulato in data
09/05/2019 e, subordinatamente all'adempimento nei termini convenuti, la RA aveva accettato la minore somma di € 50.000,00;
- con successivo contratto di transazione del 27/11/2020, la Società “D & G OO Service S.r.l.”
(allora in bonis), si era riconosciuta debitrice verso il EN n. 24/2019 dell'ulteriore somma di € 27.140,00 ed a tacitazione del debito, la RA aveva accettato un pagamento dilazionato in cinque soluzioni;
- la “D & G OO Service S.r.l.” non aveva corrisposto alcunché di quanto dovuto in relazione alle due transazioni prima del suo fallimento dichiarato con sentenza n. 36/2021;
- ad entrambe le transazioni erano state allegate le Polizze fideiussorie emesse da “UT
Soc. Coop.” a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore;
- in particolare, la polizza n. 020183 aveva garantito (sino alla concorrenza di € 50.000,00) il pagamento rateizzato dei canoni insoluti riconosciuti come dovuti con la prima transazione del
15/07/2020 e con la seconda polizza n. 020385 era stato garantito il pagamento dilazionato dei canoni insoluti di cui alla seconda transazione (sino alla concorrenza di € 25.000,00);
- da ultimo, il EN del debitore (D & G OO Service S.r.l.) aveva certificato l'incapienza dell'attivo fallimentare.
Chiedeva pertanto che UT soc. coop. venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 75.000,00 dovuto in virtù delle due polizze.
Con decreto ingiuntivo n. 78/2022 il Tribunale di Alessandria ingiungeva ad UT soc. coop. il pagamento in favore del EN Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione dell'importo di €75.000,00 oltre interessi ed accessori di legge.
UT soc. coop. proponeva opposizione instando per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande del EN sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto alla polizza n. 020183 (€ 50.000,00), deduceva che fosse stato garantito il pagamento di quanto concordato mediante il piano di rientro (già approvato dal G.D. Fall. nr. 24/2019), ragione per la quale UT avrebbe dovuto al massimo corrispondere l'importo di € 38.500,00,
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poiché 'D&G OO Service s.r.l.' aveva pagato tutte le rate della transazione fino al novembre
2020 (per un totale di € 11.500,00) avendo omesso i pagamenti solo a partire dal mese di dicembre 2020.
Con riferimento ad entrambe le fideiussioni deduceva che il beneficiario-curatore fosse incorso in decadenza dalla garanzia essendo trascorso inutilmente il termine, previsto dall'art. 4 e richiamato dall'art. 12 delle condizioni contrattuali, di sette giorni dalla conoscenza dell'inadempimento del debitore principale per l'avviso da inviare al fideiussore.
Invero, per quanto riguardava la garanzia n. 020183, UT soc. coop. era venuta a conoscenza degli inadempimenti del debitore garantito ('D&G OO Service s.r.l.') solo in data
21.06.2021, cioè successivamente al fallimento della medesima dichiarato con sentenza il
16.06.2021, a fronte di un inadempimento iniziato a dicembre 2020.
Invece, quanto alla garanzia n. 020385, UT soc. coop. non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione sino alla notifica del ricorso e del D.I. a febbraio 2022.
In ogni caso, UT eccepiva la liberazione dalla fideiussione ex art. 1955 c.c. per comportamento imputabile al creditore.
Osservava in particolare che il diritto di regresso di UT soc. coop. fosse stato vanificato dal comportamento del curatore fallimentare che non l'aveva tempestivamente avvisata del primo inadempimento di 'D&G OO Service s.r.l.' (dicembre 2020), impedendole di agire ai sensi di cui all'art. 1953 c.c. nei confronti della stessa 'D&G OO Service s.r.l.' all'epoca ancora in bonis.
Per gli stessi motivi l'opponente eccepiva la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. da parte del EN.
Infine, UT soc. coop. eccepiva la mancanza delle condizioni legittimanti l'escussione della garanzia ex artt. 12 e 15 delle condizioni di polizza atteso che:
- difettava la prova che il curatore fallimentare avesse tentato di escutere quanto meno gli altri coobbligati (LO LO e RO GR);
- difettava l'emissione del decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della 'D&G OO
Service s.r.l.', necessario ai sensi dell'art. 15 delle condizioni contrattuali.
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Quanto al primo profilo (mancata prova dell'escussione dei coobbligati), UT soc. coop. segnalava che non venivano in rilievo polizze cd. a prima richiesta e che l'obbligazione di garanzia sulla medesima gravante sorgeva solo dopo l'escussione del debitore principale (ex art. 12 polizza qualora in bonis) o dei coobbligati (ex art. 15 polizza in caso di fallimento del debitore principale), elementi che integravano un presupposto di efficacia della garanzia (o meglio stabilivano a partire da che momento il beneficiario potesse escutere la polizza) e non una questione attinente alla preventiva escussione anche dei coobbligati.
Quanto al secondo profilo, l'art. 15 della polizza prevedeva, nel caso di fallimento della contraente/garantita, che la società garante (UT) dovesse corrispondere le somme dovute al beneficiario entro trenta giorni dalla data del decreto ex art. 119 R.D. n. 267 del 1942.
Il EN n. 24/19 della 'Marco Distribuzione s.r.l.' in liquidazione si costituiva nel giudizio di merito e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Quanto all'importo garantito con la polizza n. 020183, deduceva che la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni riconosciute dal contraente per un debito complessivo di € 147.077,41 e per un massimale di € 50.000,00 e con scadenza sino al 31.12.2021.
In ordine all'eccezione di decadenza, rappresentava di essersi prontamente attivato, avendo assolto all'obbligo di comunicazione non appena l'inadempimento della 'D&G OO Service
s.r.l.' era risultato grave e rilevante.
In particolare, quando erano rimaste insolute 6 rate della transazione (da dicembre 2020 a maggio
2021), il EN aveva prontamente notiziato UT soc. coop. mediante PEC in data
11.06.2021, ragione per la quale non si era verificata alcuna decadenza.
Riteneva privo di pregio il motivo circa la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., tanto che la stessa UT soc. coop., con comunicazione del 25.10.2021, aveva ravvisato quale unica ragione ostativa al pagamento della polizza solamente la mancanza di condizioni legittimanti
l'escussione.
Infine, deduceva l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
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Quanto alla paventata necessità che l'escussione della garanzia fosse preceduta dal decreto ex art. 119 L. F. di chiusura del fallimento della 'D&G OO Service s.r.l.', rilevava che la mancata emissione di tale decreto non fosse compatibile con la conservazione dei diritti del beneficiario, dal momento che la garanzia aveva validità sino al 31.12.2021.
Quanto alla mancata preventiva escussione del debitore principale e/o di altri coobbligati, rilevava che il patrimonio del fallimento della 'D&G OO Service s.r.l.' era incapiente e che neanche UT aveva indicato su quali altri beni potesse rivalersi il creditore ex art. 1944, 2° comma c.c..
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 926/23 del 28.10.2023, il Tribunale di Alessandria revocava il decreto ingiuntivo
n. 78/2022, rigettava le domande del EN Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione e condannava il medesimo EN al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva infondata la tesi del EN Marco Distribuzione s.r.l. secondo la quale la polizza n. 020183 fosse stata emessa a garanzia di tutto il debito derivante dal contratto di affitto di azienda anziché del solo piano di rientro oggetto di transazione.
Il quantum debeatur in relazione alla polizza n. 020183, come riconosciuto dal curatore, ammontava ad € 38.500,00 alla luce dei pagamenti dei ratei della transazione da parte di 'D&G
OO Service s.r.l.' sino a novembre 2020 per un totale di € 11.500,00.
La questione era peraltro priva di effettivo rilievo, essendo dirimente l'eccezione di decadenza dalla garanzia.
UT soc. coop. aveva infatti eccepito la decadenza della garanzia per violazione degli artt. 4 e 12 del contratto di fideiussione.
Dagli atti di causa risultava che il curatore del EN avesse comunicato ad UT soc. coop. l'inadempimento della 'D&G OO Service s.r.l.' solamente con PEC inviata in data
11.06.2021, informandola che la stessa era inadempiente sin dal mese di dicembre 2020.
Tenuto conto che l'art. 12 del contratto, in deroga alle condizioni generali, stabiliva che il beneficiario avrebbe potuto escutere la garanzia n. 020183 in caso di mancato pagamento di tre
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rate, il dies a quo per procedere ad avvisare UT era il termine di pagamento della terza rata rimasta insoluta, ossia quella di febbraio 2021.
Quindi, il curatore aveva agito con ben quattro mesi di ritardo, a fronte di un termine (previsto dagli artt. 4 e 12 delle condizioni generali di fideiussione) di appena sette giorni dall'inadempimento del debitore principale.
Tanto bastava, secondo il Tribunale, a frustare tutte le facoltà che UT avrebbe potuto esercitare nei confronti del contraente/debitore, a nulla rilevando che 'D&G OO Service s.r.l.', già nel mese di febbraio 2021 (quando UT avrebbe dovuto essere notiziata), versasse in stato di insolvenza, poiché il relativo fallimento era intervenuto solamente nel mese di giugno
2021 ed era lo stesso art. 1953 c.c. a prevedere che il fideiussore potesse agire nei confronti del debitore principale divenuto insolvente ai fini di una futura azione di regresso (senza dimenticare che la 'D&G OO Service s.r.l.' aveva anche due coobbligati solidali - LO LO e RO
GR).
Il Tribunale estendeva le suesposte argomentazioni anche alla seconda polizza n. 020385, dal momento che il curatore non aveva azionato la garanzia se non con la notificazione del decreto ingiuntivo (depositato nel gennaio 2022 e notificato a febbraio 2022, a fronte di un inadempimento verificatosi a partire da giugno 2021).
I restanti motivi di opposizione dovevano infine stimarsi assorbiti.
Sul giudizio di appello.
Il EN “Marco Distribuzione s.r.l. in liquidazione” proponeva tempestivo gravame.
Si costituiva UT soc. coop. eccependo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 bis c.p.c..
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.,svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
26.11.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dal EN Marco Distribuzione s.r.l..
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il quantum dovuto in virtù della polizza n. 020183 ammonti ad € 38.500,00.
Ritiene che il Tribunale non abbia valorizzato che tale polizza fosse stata emessa a garanzia delle obbligazioni convenute dalla contraente D&G OO Service s.r.l e che tale società avesse riconosciuto un debito di complessivi € 147.077,41.
Si duole che il Tribunale non si sia avveduto del fatto che il conteggio contenuto nella PEC (n.d.r. non meglio precisata) fosse soltanto parziale, non contenendo le rate a scadere, rimaste insolute al pari di tutte quelle scadute al 15.11.2021.
Deduce quindi la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. non avendo il Tribunale correttamente interpretato il contenuto letterale della polizza.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui è stata affermata la decadenza della curatela dal diritto di garanzia.
L'appellante rileva che il contratto di transazione stipulato non prevedesse termini di pagamento
“essenziali”, ragione per la quale il creditore avrebbe potuto agire solo in caso di inadempimento avente carattere di gravità, non essendo sufficiente a tale scopo l'omesso pagamento di qualche rata.
Ribadisce quindi di essersi determinato a comunicare ad UT soc. coop. la sopravvenuta insolvenza del debitore garantito con AR 11.06.2021 solamente quanto l'inadempimento era parso grave (sei rate insolute).
Si duole che il Tribunale non abbia valorizzato i limiti all'applicazione dell'art. 1953 c.c. (nonché degli artt. 4 e 12 delle condizioni di polizza) nel caso di debitore principale sottoposto a procedura concorsuale.
Ritiene che in simili casi non possa trovare applicazione l'art. 1953 c.c., (essendo precluso al debitore principale, in ossequio al principio della par conticio, di soddisfare integralmente uno dei creditori o di offrire al fideiussore delle garanzie maggiori rispetto a quelle offerte agli altri
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creditori concorsuali).
Osserva che la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c. 2, c.c. non sia applicabile in caso di fallimento del debitore principale (non essendo possibile l'indicazione di beni del debitore garantito su cui il creditore possa soddisfarsi).
Rileva che una deroga alla regola dell'inapplicabilità dell'art. 1944 c.c. in caso di fallimento del debitore garantito avrebbe dovuto essere espressamente pattuita.
Osserva in proposito che anche laddove astrattamente applicabile il beneficio della preventiva escussione, nel caso di specie UT non abbia indicato i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Aggiunge che ad analoghe conclusioni debba giungersi in relazione all'eccezione ex art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
Ritiene sul punto che non sia sufficiente che con il suo comportamento il creditore abbia causato al garante un pregiudizio economico, essendo invece necessario che si sia verificato anche un pregiudizio giuridico (come ad es. la perdita del diritto alla surrogazione e/o regresso), non bastando la sola maggiore difficoltà di attuare tali diritti a causa delle diminuite capacità satisfattive del debitore principale.
Ritiene che il Tribunale non abbia neanche adeguatamente valorizzato la comunicazione di
UT soc. coop. del 25.10.2021 (allegato 12 convenuto opposto) la quale sarebbe sintomatica del fatto che la stessa UT soc. coop. avesse ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e/o di liberazione del debitore per fatto del creditore, tanto da non averla eccepita in quella sede ma solamente in sede giudiziale.
In secondo luogo, parte appellante rappresenta che l'appendice alla polizza n. 020183, in forza della quale UT avrebbe potuto avviare la procedura di escussione della garanzia, presenta quale dato letterale il termine 'potrà', indice di una mera facoltà per il beneficiario di procedere non prima di tre rate insolute.
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Censura altresì per scrupolo di difesa la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che il
EN non abbia dato prova di avere escusso i coobbligati non falliti né dimostrato che il fallimento della D&G OO Service s.r.l. sia stato chiuso.
In proposito deduce di avere prodotto l'attestazione della RA del EN D&G OO
Service s.r.l. in data 16.11.2021 circa l'inesistenza di attivo fallimentare a fronte di uno stato passivo di oltre un milione di euro (allegato 4 convenuto opposto) e ribadisce che il creditore garantito non avrebbe potuto attendere la chiusura del fallimento, pena la perdita di efficacia dell'obbligazione fideiussoria.
Lamenta l'erroneità della sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ignorato il contenuto dell'accordo di transazione in allegato alla Polizza.
In particolare, rileva che in calce al piano di pagamenti concordato, le parti avevano previsto in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza che il beneficiario potesse “procedere all'escussione della polizza solo in caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) rate anche non consecutive” e sostiene che tanto basti a ritenere infondata l'eccezione di decadenza mossa da UT soc. coop..
Ribadisce l'inconciliabilità della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni di polizza (che vincola il pagamento del fideiussore al deposito del decreto di chiusura del fallimento) con l'efficacia temporale della polizza stessa, osservando che neanche all'attualità tale decreto sarebbe stato emesso.
Aggiunge che l'eccezione di UT soc. coop. è riferita all'omesso invio di “documentazione attestante l'escussione infruttuosa dei coobbligati” da ricondursi quindi all'ipotesi di cui all'art. 15 delle CGC e non all'art. 12 delle CGC “con ciò mostrandosi consapevole della deroga
a tale ultima clausola”.
Osserva infine che l'art. 15 contiene una norma di “chiusura”, facendo rinvio alle disposizioni di legge per tutto quanto non previsto nel contratto, con ciò ritenendo applicabile l'art. 1944, 2°
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comma. c.c. nella parte in cui obbliga il garante al pagamento, salva l'indicazione dei beni sui quali possa soddisfarsi il creditore, obbligo che nel caso di specie non sarebbe stato adempiuto.
II) Difese di UT.
UT soc. coop. ha innanzitutto rilevato che i motivi di gravame riguardino esclusivamente la polizza nr. 020183 (con cui è stato garantito l'importo di € 50.000,00) con conseguente giudicato circa la non debenza di quanto garantito con polizza nr. 020185.
Con riferimento al primo motivo ribadisce che UT soc. coop. abbia garantito il solo importo oggetto di transazione (€ 50.000,00) non invece l'intero insoluto di cui D&G OO si è riconosciuta debitrice.
Con riferimento al secondo motivo ritiene che l'appellante abbia confuso il termine previsto per il rispetto degli obblighi informativi (fissato in giorni sette) con i termini previsti per l'escussione della fideiussione (mancato pagamento di nr. 3 ratei, in ogni caso solo dopo la preventiva escussione del contraente).
In proposito ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che la decadenza sia correlata alla violazione degli obblighi informativi gravanti sul creditore (correlati all'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore garantito) e non ai termini di escussione della polizza.
Ritiene che la “prima inadempienza” nel pagamento da parte del debitore principale, ai sensi delle condizioni di polizza, si fosse verificata a seguito della mancata corresponsione del canone del dicembre 2020 e ribadisce che il fideiussore UT soc. coop. sia stato notiziato solo nel giugno 2021.
Parallelamente sarebbe irrilevante che la polizza prevedesse la possibilità di escutere la fideiussione soltanto al mancato pagamento del terzo rateo o ancora che la scrittura privata di transazione non prevedesse termini di natura essenziale per il pagamento dei canoni.
Ad ogni modo, il fatto che le parti avessero concordemente individuato nella terza inadempienza la condizione per escutere la polizza dovrebbe consentire di desumere che, in essa, le parti vi avessero ravvisato quel connotato di gravità invocato dalla RA con il gravame.
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Ribadisce che, se tempestivamente informata nel gennaio 2021 e quindi prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, avrebbe certamente potuto attivarsi per ottenere la liberazione
o comunque garanzie dal debitore garantito.
Quanto alle argomentazioni concernenti l'art. 1944 c.c., osserva che:
- nel mese di gennaio 2021, la D&G OO non era stata ancora dichiarata fallita;
- la curatela del EN “Marco
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