Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n. 709-2023 R.G., promossa da:
EV BL, c.f. [...], e LL De RA, c.f. DBR
LLL63L54 G555L, ambedue elett.te domiciliati a Pescara, in via Puccini n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Cesidio d'Aloisio (c.f. [...]), Claudia d'Aloisio
(c.f. [...]) e Giovanni Maria Bucci (c.f. [...]), che li rappresentano e li difendono, unitamente e anche autonomamente, per procura in calce all'atto di citazione in revocazione e che per le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni indicano i seguenti, rispettivi indirizzi telematici: PEC avvcesidiodaloisio@pec.giuffre.it, avvclaudiadaloisio@pec.giuffre.it e avv_giova1nnimariabucci@pec.giuffre.it
- Appellanti attori in revocazione
Contro OR IA (c.f. [...]), residente a [...], rappresentato
e difeso dall'avv. Arturo Massignani (c.f. [...]) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo
Pec: avv.arturomassignani@pec.it
- Appellato
OGGETTO: Atto di citazione in revocazione ex art. 395, n. 4) c.p.c. avverso
Ordinanza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 2716 – 2020, pubblicata il
11.12.2020, su RG n. 1994-2020;
sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 914-
2023, pubblicata il 09.06.2023, su RG n. 43-2021.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento della Corte del 22 ottobre 2024 con il quale veniva fissata la discussione
in trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. fissando termine per note
fino al 10 dicembre 2024, le parti depositavano le rispettive conclusioni e note alla
medesima data per la discussione in sostituzione dell'udienza di trattazione e la Corte
decideva con la sentenza in oggetto con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e 350 c.p.c.
Conclusioni dei ricorrenti in revocazione:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, “contrariis reiectis”, revocare ex art.
395 e segg. c.p.c. l'impugnata propria sentenza n. 914/2023, pronunciata per effetto e in conseguenza dei dedotti “errori di fatto”, e quindi: - 1) decidere il merito della lite in base ai veri sopra trascritti motivi di gravame;
- 2) disporre ex art. 402, 1° comma,
c.p.c. la restituzione ai sigg. BL e/o De RA da parte dell'ing. IA
OR sia delle spese processuali del primo grado (€ 807,00 + € 3.980,00 + accessori) sia della somma di € 21.940,24 dagli stessi pagatagli in esecuzione dell'impugnata decisione a titolo di rimborso delle spese processuali del 2° grado e di risarcimento del danno per lite temeraria (doc. n. 3);
- 3) se del caso, rimettere con ordinanza le parti dinanzi al Giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi istruttori (prova orale e/o c.t.u.) richiesti in via subordinata;
- 4) adottare ogni altra consequenziale statuizione di legge, compresa la condanna dell'ing. IA OR al rimborso in favore dei sigg. BL
pag. 2/14 e De RA delle spese e delle competenze professionali sia del primo grado del giudizio sia del precedente giudizio rescissorio sia del presente giudizio rescindente”.
Conclusione di parte resistente:
“il rigetto della richiesta di sospensiva avanzata da controparte con la liquidazione a suo carico delle spese della presente fase cautelare, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione e per il rigetto nel merito della domanda di revocazione proposta, con condanna ex art. 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1) L'odierno ricorrente propone domanda di revocazione della sentenza n. 914/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, pronunciata l'8 giugno 2023 notificata il 14.06.2023,
a decisione dell'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara n.
2716/2020 emessa a definizione del giudizio n. 1994/2020 R.G..
1.1) Il procedimento in oggetto trae così origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 08.10.2020 con cui IA OR chiedeva la revocatoria ex art.
2901 c.c. degli atti di cessione di credito stipulati in data 27.11.2017 e in data
27.12.2019 da LL De RA in favore del marito EV BL, ricorso iscritto al R.G. n. 1994/2020 presso il Tribunale di Pescara.
In sede di domanda di revocatoria IA OR riferiva di essere creditore di De
RA LL in forza di sentenza di primo grado, confermata in appello, di condanna della De RA al pagamento della somma di euro 175.000,00 oltre accessori, per prestazioni professionali intercorse, somma indicata nel successivo atto di precetto del 19.08.2019 in euro 250.324,95 (cfr. sent. Trib. PE n. 1437-2017, pubblicata il 21.11.2017;
sent. di conferma C. App. AQ n. 1145-2019 pubblicata il 26.06.2019).
A seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato in data 21.10.2019, il terzo pignorato Energeenica S.r.l. dichiarava, in data 13.11.2019, che la società e la sig.ra De
RA in data 24.09.2009 avevano stipulato scrittura privata autenticata per la costituzione di un diritto di superficie di 23 anni sul terreno di proprietà della De
RA, per un importo di euro 1 milione quale corrispettivo per la cessione del diritto di superficie da versarsi come segue: euro 153.541,67 alla stipula della scrittura privata;
euro 846.458,33 in 239 rate mensili consecutive di euro 3.541,66.
pag. 3/14
1.2) Con comunicazione del 25.11.2017 la De RA riferiva alla società
Energeenica S.r.l. la cessione del predetto credito a favore di EV BL (il proprio marito), limitata solo ad euro 212.499,60 quindi per 60 rate.
Pertanto, la società (terza pignorata) doveva ancora versare 118 rate, per un totale di euro 417.915,88 di cui 36 rate (euro 127.499,76) al sig. BL e successivamente 82 rate alla sig.ra De RA (euro 290.416,12).
Si precisava inoltre che la società Energeenica S.r.l. (terza esecutata dal OR rispetto alla De RA) era anche parte avversa nei confronti della De RA in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Pescara R.G. n. 4411/2014, conclusosi con sentenza n. 1108/2018, pubblicata il 10.07.2018, ove si condannava la Energeenica S.r.l. alla refusione della somma di euro 175.000,00 oltre interessi, verso il OR per lavori di progettazione di impianto fotovoltaico di cui alla scrittura del 24.09.2009, sentenza di poi appellata e giunta a sentenza di appello di conferma del primo grado (sent. di conferma C. App. AQ n. 720-2022 pubblicata il 17.05.2022), con cui si sanciva
l'applicazione dell'istituto dell'accollo interno per somme dovute dalla De RA al
OR e da cui veniva tenuta indenne dalla Energeenica S.r.l. per via di pregresso obbligo così assunto.
1.3) In data 09.11.2019 veniva notificato alla società Energeenica S.r.l. atto di precetto da parte degli avvocati della sig.ra De RA basato sulla sopra citata sentenza
(Trib. PE sent. n. 1108/2018) con richiesta di pagamento della somma di euro
194.440,67 (in quanto alla somma di euro 175.000,00 venivano aggiunti gli interessi e spese legali).
Il giudice dell'esecuzione assegnava a IA OR euro 194.440,63 dovuta da
Energeenica S.r.l. alla De RA LL oltre euro 60.230,61 dovuti alla medesima dalla Energeenica S.r.l. a titolo di rate non ancora scadute.
L'ordinanza di assegnazione veniva però impugnata e sospesa.
Dopo l'ordinanza detta del 17.12.2019 del giudice dell'esecuzione, la De RA con atto del 27.12.2019 cedeva al marito BL EV le ulteriori 65 rate mensili di credito a lei dovute dalla Energeenica S.r.l..
1.4) Il ricorrente IA OR proponeva pertanto domanda di revocatoria avverso gli atti di cessione del credito dalla De RA al coniuge BL ed in particolare del
pag. 4/14
primo atto di cessione in data 27.11.2017 per l'importo di euro 212.499,60 pari a 60 rate
(euro 3.541,66 x 60 = 212.499,60) e del secondo atto di cessione in data 27.12.2019 relativo alle ulteriori e residue 65 rate, in quanto idonei a distrarre l'ingente patrimonio mobiliare della De RA e a ledere le sue ragioni di credito.
1.5) Si costituiva la De RA LL che nel merito eccepiva che il ricorrente
ORo aveva già ottenuto soddisfazione del suo credito con assegnazione della somma di euro 194.440,63 dovuta da Energeenica S.r.l. alla De RA (sent. Trib. PE n.
1108-2018 pubblicata il 10.07.2018, su R.G. n. 4411-2014, di poi confermata da sent. C.
App. AQ n. 720-2022 pubblicata il 17.05.2022), nonché di euro 60.230,61 dovuta dalla
Energeenica S.r.l. alla De RA per ratei dovuti non ancora scaduti, così venendo meno ogni ragione di credito da far
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