Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2024, n. 387
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 30.1.2024 ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 1765/2021 R.G. vertente tra
IE EB rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manfroni e Mirella Lepore
APPELLANTE
E
SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Contini
APPELLATA
E
IPA ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DI ROMA CAPITALE rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sottile
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8869/2020 del 17.12.2020 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 14.9.2018 e ritualmente notificato ER BO conveniva in giudizio RG LI Agenzia per il Lavoro SP e Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale-associazione privata di interesse pubblico senza scopo di lucro che provvede ai bisogni odontoiatrici dei dipendenti di Roma- chiedendo che venisse accertata la sussistenza di una ipotesi di subordinazione tra la ricorrente e l'IPA dal 4.9.1995 ovvero in subordine dal 1.7.2016 o da altra data ritenuta di giustizia in ragione del riconoscimento di una ipotesi di trasferimento di azienda dalla
Associazione per l'Odontostomatologia Sociale (già datrice di lavoro in forza di appalto con IPA) all'IPA
(committente) a seguito di successione nell'appalto per internalizzazione del servizio e che per l'effetto
venisse disposta la riammissione in servizio della ricorrente alle dipendenze dell'IPA con il pagamento di tutte le mensilità maturate dalla illegittima cessazione alla riammissione.
In via subordinata chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con RG LI Agenzia per il Lavoro SP nel periodo compreso tra il 4.7.2016 e il 28.2.2018 e che venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e IPA dal 4.7.2016 e che venisse dichiarata l'illegittima interruzione dei rapporti di lavoro tra la ricorrente con IPA con condanna dell'IPA al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di una indennità in favore della ricorrente ex art.32 L.183/2010. In via subordinata chiedeva il risarcimento del danno per il comportamento illegittimo dell'IPA , danno da quantificarsi in via equitativa.
Chiedeva infine la condanna delle convenute alla corresponsione dei buoni pasto in favore della ricorrente per l'importo complessivo di €1.512,25.
Deduceva al riguardo la ricorrente:
che per anni il centro di Odontostomatologia dell'IPA era stato gestito dai dipendenti capitolini per la parte amministrativa e formalmente dall'Associazione per l'Odontostomatologia Sociale in convenzione con IPA per la parte medica;
che il rapporto con l'associazione era andato avanti per anni in virtù di diverse proroghe deliberate da
IPA;
che in data 4.9.1995 ella era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time dall'Associazione con mansioni di addetta ai servizi di magazzino livello 4 S studi professionali occupandosi della pulizia dei locali e del riordino del materiale sanitario all'interno delle stanze del personale medico;
che la ricorrente in divisa e con il tesserino dell'IPA aveva svolto la sua attività nei locali dell'IPA utilizzando strumenti dell'IPA e rispondendo disciplinarmente ad IPA e alle direttive impartite dal
Direttore sanitario dott. Casagrande che rispondeva a IPA;
che ella, regolarmente dipendente da 21 anni dall'Associazione, cessava il rapporto di lavoro in data
30.6.2016 a seguito della volontà espressa da IPA di internalizzare il servizio;
che IPA dal 1.7.2016 aveva assunto la gestione diretta del servizio del Centro Odontostomatologico di Piazza dell'Emporio a Roma;
che la ricorrente dal 4.7.2016 era stata assunta con contratto a tempo determinato in somministrazione dalla società somministratrice RG LI SP per svolgere l'attività presso l'utilizzatrice IPA;
Dal 1.7.2016 l'IPA aveva assunto la gestione diretta del servizio proseguendo l'utilizzazione del personale in essere presso i due centri (odontomastologia e medicina preventiva) con due diverse modalità:
a) contratti di opera professionale a tempo determinato per medici odontoiatri, e con infermieri e
collaboratori professionali e biologi;
b) con contratto di somministrazione per il periodo dal 1.7.2016-30.9.2016 per il personale addetto alla segreteria e assistente di poltrona “utilizzando le risultanze della recente gara per l'analoga fattispecie”;
che la ricorrente aveva continuato a svolgere la medesima attività in precedenza svolta nei locali di
Piazza dell'Emporio 16A, con il medesimo inquadramento e mansione lavorativa e con il medesimo orario di lavoro;
che il rapporto era quindi stato disciplinato:
da un primo contratto a tempo determinato in somministrazione dal 4.7.2016 al 5.8.2016;
da un secondo contratto a tempo determinato in somministrazione dal 29.8.2016 al 30.9.2016 prorogato dapprima fino al 31.10.2016 e poi fino al 31.12.2016;
da un terzo contratto dal 1.1.2017 al 30.4.2017 prorogato fino al 30.11.2017 e successivamente fino al
28.2.2018. allorquando il rapporto di lavoro cessava definitivamente;
che le mansioni per l'ultimo contratto erano state indicate come addetta al back/front office in imprese
o enti pubblici ed un inquadramento al livello C1 CCNL Regioni e Autonomie Locali ma che la ricorrente aveva continuato a svolgere la sua attività di addetta ai servizi di magazzino;
che nelle more il personale medico e paramedico era stato assunto direttamente da IPA, al contrario del personale amministrativo che veniva, invece, assunto da RG con contratto di lavoro in somministrazione;
che la ricorrente non aveva percepito i buoni pasto alla stessa spettanti in virtù delle disposizioni del
CCNL per il periodo dal 4.7.2016 al 28.2.2018 pur avendo svolto un orario lavorativo giornaliero dalle
11.00 alle 18.12 con un ammanco totale di €89,25 mensili tenuto conto di 17 giornate lavorative ( usufruendo la ricorrente di 3 giornate dei benefici della legge 104/92) che moltiplicato per 17 mesi lavorativi determinava un importo complessivo di €1.517,25;
che l'erogazione dei citati ticket era avvenuta solo fino al 30.6.2016 per un importo pari a € 5,25 ciascuno.
Premessi tali fatti deduceva che:
- seppur formalmente assunta dalla Associazione il rapporto di lavoro si era svolto dalla assunzione esclusivamente con IPA e deduceva quindi la sussistenza di un rapporto di natura subordinata con IPA;
-in via alternativa quantomeno la disposta internalizzazione del servizio di odontostomatologia- svolto per anni per conto dell'IPA da parte dell'Associazione quale aggiudicataria dell'appalto fino a giugno
2016- doveva essere qualificata come trasferimento di azienda con l'applicazione delle disposizioni ex art.2112 c.c. con diritto all'assunzione dal 1.7.2016;
-in via subordinata deduceva l'illegittimità del contratto di somministrazione sottoscritto da IPA e
RG LI SP avendo detto contratto eluso formalmente il divieto di fornitura di manodopera.
Deduceva l'illegittimità di tale contratto di somministrazione essendo stati assunti un numero di lavoratori
somministrati superiore alla soglia del 20% rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato.
Deduceva che IPA non era in regola con l'obbligo di compiere la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro
e che pertanto era stato eluso il divieto ex art.32 D. Lvo n.81/2015.
Deduceva che tale contratto di somministrazione aveva eluso i divieti del citato articolo 32 essendo stato sottoscritto per la sostituzione di lavoratori che avevano esercitato il diritto di sciopero, in quanto nei 6 mesi precedenti si erano avuti dei licenziamenti collettivi e in quanto vi era stata la sospensione o la riduzione dell'orario in cassa integrazione per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
Chiedeva quindi che venisse accertato che il rapporto di lavoro si era costituito con IPA e che venisse accertato il suo diritto al risarcimento del danno ex art.32 L.183/2010.
Deduceva l'illegittimità dei contratti a tempo determinato in somministrazione sottoscritti con RG
LI SP avendo la ricorrente continuato a svolgere la medesima attività lavorativa in precedenza svolta nelle sedi IPA e svolgendo sempre attività di addetta ai servizi di magazzino con il medesimo orario svolto in precedenza e questo anche se con l'ultimo contratto le attività erano stata indicata con la dicitura “ addetta al front/back office”.
Si costituiva RG LI SP eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e non accettando il contraddittorio in relazione alle domande avanzate nei confronti di IPA.
Deduceva comunque la piena legittimità del proprio operato e precisava che in relazione ai buoni pasto
RG aveva convenuto con IPA che eventualmente fosse quest'ultima a riconoscerli ai dipendenti senza che transitassero nelle buste paga.
Si costituiva IPA contestando la sussistenza di un trasferimento di azienda.
Al riguardo contestava che l'assunzione della gestione diretta dei servizi di medicina avesse comportato un trasferimento di azienda , non potendosi tale normativa applicare alle attività svolte dalle associazione senza scopo di lucro e ai professionisti purchè titolari di una attività.
Inoltre precisava che il servizio era stato internalizzato per ragioni di efficienza e economicità senza il passaggio diretto del personale amministrativo con la sola eccezione del personale medico e paramedico che svolgeva un'attività di tipo professionale .
Deduceva la legittimità del contratto di somministrazione la cui applicabilità era prevista dalla normativa del settore e che comunque non avrebbe potuto esser accolta la richiesta di declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato con IPA attesa la regola generale