Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 960

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 960
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 960
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1007 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERINO LUIGI e Parte_1
LO GIUDICE MARCO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - E
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_2
GLORIA MARCO
- Appellato - All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1398/2023 del 26.04.2023 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato il 21.09.2021 e per l'effetto:
- ha condannato “il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata – computando a tal fine anche i servizi prestati con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2015 riconosciuti con sentenza definitiva n. 782/2018 della Corte d'Appello di Palermo Sezione Lavoro, in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i
1 compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;”
- ha dichiarato “il diritto della ricorrente a percepire in relazione ai predetti contratti il TFR maturato alla scadenza di ciascuno di essi, formalmente stipulati come co.co.co., oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto”;

- ha, ancora, condannato “il resistente all'apertura della posizione CP_1 previdenziale in relazione ai predetti contratti, da qualificare come contratti di lavoro subordinato a termine, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni, nei limiti di quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 19.10.2021, di notifica del ricorso al nonché alla “ricostruzione della carriera della ricorrente CP_2 con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dal 1.07.2001 e sino al 31.08.2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 17 anni di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo” e, dunque, “al pagamento delle conseguenti differenze retributive di anzianità dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo”;

- ha, infine, condannato il resistente alla rifusione delle spese di CP_1 lite, dichiarandole compensate nei confronti dell' CP_2
Ha, invece, rigettato la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali maturati sulle già accertate differenze retributive spettanti per il periodo dal 2001 al 2015, ritenendo che su tale domanda si fosse già formato il giudicato in virtù della sentenza n. 1215/2016 dell'8.06.2016 - confermata sul punto dalla sentenza n. 782/2018 resa l'8.08.2018 da questa Corte - che l'aveva rigettata. Ha altresì respinto la domanda di condanna al pagamento del TFR maturato in ragione dei plurimi contratti di collaborazione stipulati prima dell'immissione in ruolo (limitandosi a dichiarare la sussistenza del relativo diritto, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione, eccepito dall' , ritenendo ostativo al suo CP_2 accoglimento il difetto di presentazione di apposita domanda amministrativa all' ente obbligato al pagamento. CP_2
Per la riforma parziale di questa sentenza ha proposto appello Pt_1
con ricorso depositato il 1°.10.2023.
[...]
L' ha resistito al gravame. CP_2
Il , invece, pur ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito. All'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni delle parti costituite di cui ai rispettivi atti
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