Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1141/2024 rvg instaurata su ricorso di:
e , elettivamente domiciliati in Catanzaro, Parte_1 Parte_2
Via G. Sinopoli, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Funaro che li rappresenta e difende,
ricorrenti con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voler dichiarare esecutiva agli effetti civili la sentenza di nullità ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra e Parte_1
;
- voler ordinare l'annotazione di detta sentenza a margine Parte_2
dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dei matrimoni presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Corigliano Rossano, al n. 76 parte II serie A anno 2018”.
Per il P.G. “Si esprime parere favorevole alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra Parte_1
e ”
[...] Parte_2
FATTO e DIRITTO
e , a mezzo di ricorso congiunto, premesso: Parte_1 Parte_2
- che avevano contratto matrimonio concordatario in Corigliano -Rossano in data 8 settembre 2018;
-che, con sentenza del 29.9.2023, il Tribunale aveva dichiarato la Controparte_1
nullità del matrimonio per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i dritti e doveri matrimoniali da parte dell'uomo, attore (can 1095, n. 2, CJC)”;
-che detta sentenza, con decreto del 3 settembre 2024, era stata resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Signatura Apostolica;
-che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento;
tutto ciò premesso, chiedevano che venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano,
l'efficacia della sentenza ecclesiastica che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto.
Producevano, a corredo della domanda, la necessaria documentazione.
Sostituita l'udienza del 28.11.2024 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e depositate note di conclusioni, la Corte, con ordinanza del 2.12.2024, tratteneva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda dei signori e merita Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali
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